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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-298/18

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 febbraio 2020. — Reiner Grafe e Jürgen Pohle contro Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH e OSL Bus GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Cottbus - Kammern Senftenberg. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/23/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – Trasferimento di impresa – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Gestione di servizi di linea con autobus – Riassunzione del personale – Mezzi di esercizio non rilevati – Motivi. — Causa C-298/18

Giurisprudenza europea62018CJ0298

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta il tema del trasferimento d’impresa nel settore del trasporto pubblico locale su autobus. Stabilisce che la mancata acquisizione dei mezzi di esercizio non impedisce automaticamente l’applicazione della direttiva 2001/23 se tale mancata acquisizione dipende da prescrizioni della gara e se altri elementi, in particolare la riassunzione di personale qualificato e la continuità del servizio, indicano il mantenimento dell’identità dell’entità economica. Spetta al giudice nazionale effettuare la valutazione complessiva dei fatti.

Trasporto pubblico su autobus e direttiva 2001/23: la mancata rilevazione degli autobus non esclude automaticamente il trasferimento d’impresa se la mancata acquisizione dipende da vincoli imposti dalla gara e vi sia continuità dell’attività con riassunzione sostanziale del personale.

La questione giuridica

Se, nel caso di affidamento mediante gara del servizio di linea con autobus, l’assenza di trasferimento dei mezzi di esercizio, in particolare degli autobus, impedisca la qualificazione dell’operazione come trasferimento d’impresa ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE; e se la necessità di sostituire autobus obsoleti o non conformi a nuovi requisiti tecnici e ambientali consenta di discostarsi dalla sentenza Liikenne quando il nuovo appaltatore riassume una parte significativa del personale.

Principio di diritto

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE deve essere interpretato nel senso che, nel trasferimento dell’esercizio di un servizio di linea con autobus affidato tramite appalto pubblico, la mancata acquisizione degli autobus e degli altri mezzi di esercizio del precedente gestore, quando sia imposta da vincoli giuridici, ambientali o tecnici della gara, non esclude di per sé il trasferimento d’impresa; il giudice nazionale deve verificare complessivamente se, nonostante ciò, l’entità economica abbia conservato la propria identità, valorizzando anche la riassunzione di una parte sostanziale del personale e la prosecuzione senza soluzione di continuità dell’attività.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 77/187/CEE
  • Direttiva 2001/23/CE
  • Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2001/23/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 2001/23/CE
  • Direttiva 92/50/CEE

Trasferimento d’impresa nel trasporto pubblico con autobus

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Arbeitsgericht Cottbus – Kammern Senftenberg in una controversia tra due ex dipendenti della SBN e la società cedente SBN, nonché la nuova affidataria OSL Bus GmbH. Il problema centrale è se, nel passaggio di un servizio di linea con autobus a seguito di gara pubblica, vi sia trasferimento d’impresa ai sensi della direttiva 2001/23/CE anche quando il nuovo operatore non rilevi gli autobus e gli altri mezzi di esercizio del precedente gestore.

Fatti e procedimento principale

La SBN gestiva il trasporto pubblico di passeggeri con autobus per conto del distretto di Oberspreewald-Lausitz. In vista della nuova aggiudicazione del servizio, la SBN non si è candidata e ha licenziato i propri dipendenti. Il nuovo appalto è stato aggiudicato a Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck, che ha creato la controllata OSL, la quale ha assunto la maggior parte dei conducenti e del personale direttivo della SBN.

Il sig. Grafe, autista e caporeparto con lunga anzianità, è stato licenziato dalla SBN ed è poi stato assunto da OSL, che però non gli ha riconosciuto i precedenti periodi di lavoro ai fini dell’inquadramento. Il sig. Pohle, anch’egli autista e caporeparto con lunga anzianità, è stato licenziato dalla SBN ma non assunto dal nuovo gestore e ha chiesto, in subordine, l’indennità prevista da un piano sociale. La SBN ha sostenuto che i loro contratti fossero trasferiti a OSL e che quindi non dovesse corrispondere l’indennità.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale chiede in sostanza:

  • se un cambio di appalto nel servizio di trasporto con autobus costituisca trasferimento d’impresa anche senza trasferimento significativo di mezzi materiali, in particolare degli autobus;
  • se la mancanza di trasferimento degli autobus possa essere superata quando essa dipende da ragioni economiche, tecniche o normative legate alla gara, e il nuovo gestore riassuma una parte rilevante del personale.

Normativa rilevante

La Corte richiama la direttiva 2001/23/CE, che codifica la precedente direttiva 77/187/CEE. In particolare, sono centrali:

  • l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), che definisce il trasferimento come passaggio di un’entità economica che conserva la propria identità;
  • l’articolo 2, paragrafo 1, che definisce cedente, cessionario e lavoratore. Richiama inoltre l’articolo 267 TFUE per il rinvio pregiudiziale e la direttiva 92/50/CEE, nel cui contesto si colloca l’affidamento dell’appalto.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che il criterio decisivo è la conservazione dell’identità dell’entità economica, da valutare sulla base di tutte le circostanze di fatto. Tra tali circostanze rientrano, tra le altre, il tipo di impresa, l’eventuale trasferimento di elementi materiali, la riassunzione del personale, il trasferimento della clientela, l’analogia tra le attività prima e dopo il cambio e l’eventuale interruzione del servizio.

La Corte analizza la precedente sentenza Liikenne, richiamata dalle parti, precisando che in quella causa il trasporto in autobus non era stato considerato un’attività basata essenzialmente sulla manodopera e che l’assenza di cessione di mezzi materiali era un elemento rilevante. Tuttavia, la Corte chiarisce che da Liikenne non deriva una regola astratta secondo cui il trasferimento degli autobus sarebbe sempre indispensabile perché vi sia trasferimento d’impresa nel trasporto su autobus.

Nel caso concreto, la mancata acquisizione degli autobus non è stata una scelta libera del nuovo operatore, ma è dipesa da vincoli esterni imposti dalla gara: limiti di vetustà dei veicoli, requisiti ambientali Euro 6 e requisiti di accessibilità. La Corte osserva che, in tali condizioni, anche il precedente gestore, se avesse partecipato e vinto la gara, avrebbe dovuto sostituire in tempi brevi il parco autobus. Ne consegue che il mancato trasferimento dei mezzi di esercizio, quando imposto da vincoli giuridici, ambientali o tecnici, non esclude necessariamente il trasferimento d’impresa.

La Corte attribuisce inoltre rilievo alla riassunzione di una parte sostanziale del personale. In particolare, il nuovo gestore ha assunto la maggior parte dei conducenti e del personale direttivo, i quali dispongono di competenze specifiche e di conoscenze locali essenziali per l’esecuzione del servizio. La continuità del servizio, senza interruzione e con attività sostanzialmente analoga, è un ulteriore indice del mantenimento dell’identità dell’entità economica.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE deve essere interpretato nel senso che, quando un’attività che richiede importanti mezzi di esercizio è rilevata tramite appalto pubblico, la mancata acquisizione di tali mezzi di proprietà del precedente gestore, se dovuta a vincoli giuridici, ambientali e tecnici imposti dall’amministrazione aggiudicatrice, non esclude automaticamente il trasferimento d’impresa. Se altre circostanze, come la riassunzione di una parte sostanziale del personale e la prosecuzione senza soluzione di continuità dell’attività, dimostrano il mantenimento dell’identità dell’entità economica, può sussistere trasferimento d’impresa; la verifica finale spetta al giudice nazionale.

Principio affermato

Nel settore del trasporto pubblico con autobus affidato mediante gara, il trasferimento d’impresa non è escluso per il solo fatto che il nuovo appaltatore non rilevi gli autobus del precedente gestore, quando tale mancata acquisizione sia imposta dalle condizioni della gara e quando il nuovo gestore subentri nella sostanza dell’attività riassumendo una parte significativa del personale e assicurando la continuità del servizio.

Come è indicizzato

Materietrasferimento d’impresadiritto del lavoro dell’unione europeaappalti pubblici di servizitrasporto pubblico localetutela dei lavoratori

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