Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-384/18

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 febbraio 2020. — Commissione europea contro Regno del Belgio. — Inadempimento di uno Stato – Articolo 49 TFUE – Servizi nel mercato interno – Direttiva 2006/123/CE – Articolo 25, paragrafi 1 e 2 – Restrizioni alle attività multidisciplinari dei contabili. — Causa C-384/18

Giurisprudenza europea62018CJ0384

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accoglie il ricorso della Commissione contro il Belgio in materia di attività multidisciplinari dei contabili IPCF. Ritiene incompatibili con il diritto dell’Unione sia il divieto di esercizio congiunto con attività di intermediazione assicurativa, immobiliare e bancaria/finanziaria, sia il regime autorizzatorio per le attività artigianali, agricole e commerciali, nella misura in cui attribuisce un ampio potere discrezionale alle Camere professionali. Il ricorso è stato invece respinto solo per la parte relativa al nuovo codice deontologico, non censurabile oltre la portata originaria del procedimento. La Corte condanna il Belgio alle spese.

Inadempimento del Belgio per restrizioni alle attività multidisciplinari dei contabili IPCF incompatibili con l’articolo 25 della direttiva 2006/123/CE e con l’articolo 49 TFUE.

La questione giuridica

Se il Belgio, prevedendo un divieto assoluto di esercizio congiunto tra l’attività di contabile IPCF e talune attività di intermediazione assicurativa, immobiliare, bancaria e finanziaria, nonché un regime autorizzatorio per l’esercizio congiunto con attività artigianali, agricole o commerciali fondato su un potere discrezionale ampio delle Camere dell’IPCF, abbia violato l’articolo 25 della direttiva 2006/123/CE e, per le medesime restrizioni, l’articolo 49 TFUE.

Principio di diritto

Uno Stato membro viola l’articolo 25 della direttiva 2006/123/CE quando impone ai contabili regolamentati un divieto o un regime autorizzatorio per l’esercizio congiunto con altre attività che non sia circoscritto alle condizioni tassative previste dalla direttiva e che non sia sorretto da elementi precisi idonei a dimostrare la necessità della restrizione per garantire indipendenza, imparzialità e rispetto delle norme deontologiche; la stessa misura costituisce inoltre una restrizione alla libertà di stabilimento ai sensi dell’articolo 49 TFUE se può dissuadere operatori di altri Stati membri dall’insediarsi nello Stato ospitante. Nel caso di specie, il Belgio non ha dimostrato che il divieto assoluto per alcune attività e il potere discrezionale delle Camere per altre fossero necessari e proporzionati, sicché è stato dichiarato inadempiente.

Norme richiamate

  • Articolo 258 TFUE
  • Articolo 49 TFUE
  • Direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 25 della direttiva 2006/123/CE
  • Direttiva (UE) 2015/849
  • Regolamento (UE) n. 648/2012
  • Articolo 458 del codice penale belga

Restrizioni alle attività multidisciplinari dei contabili IPCF

La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE proposto dalla Commissione europea contro il Regno del Belgio. Oggetto della controversia sono le regole deontologiche dell’IPCF che limitano l’esercizio congiunto dell’attività di contabile con altre attività professionali, in particolare nel settore assicurativo, immobiliare, bancario, finanziario, artigianale, agricolo e commerciale.

Fatti e svolgimento del procedimento

La Commissione aveva avviato dapprima un EU-Pilot, poi una lettera di diffida e un parere motivato, contestando l’articolo 21 del vecchio codice deontologico IPCF. Dopo la scadenza del termine nel parere motivato, il Belgio aveva adottato un nuovo codice deontologico, ma la Commissione ha mantenuto il ricorso ritenendo che l’inadempimento persistesse. La Corte precisa che, nei ricorsi per inadempimento, la situazione va valutata alla scadenza del termine fissato nel parere motivato e che gli atti successivi rilevano solo se non modificano l’oggetto della controversia.

Portata del ricorso e irricevibilità parziale

La Corte osserva che il nuovo articolo 21, paragrafo 1, del codice deontologico modificava significativamente il sistema, generalizzando l’autorizzazione per le attività multidisciplinari e non essendo identico alla disciplina precedente. Per tale ragione, le censure della Commissione sono state dichiarate irricevibili nella parte in cui miravano a estendersi a tale nuova disposizione. Restano invece esaminabili la compatibilità dell’articolo 21, paragrafi 1-3, del vecchio codice e dell’articolo 21, paragrafo 2, del nuovo codice con l’articolo 25 della direttiva 2006/123/CE e con l’articolo 49 TFUE.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 25 della direttiva 2006/123/CE, che vieta requisiti che obblighino i prestatori a esercitare esclusivamente una determinata attività o che limitino l’esercizio congiunto di attività diverse, salvo le eccezioni per le professioni regolamentate e per i servizi di certificazione, controllo e affini;
  • il considerando 101 della direttiva 2006/123/CE, che ammette restrizioni alle attività multidisciplinari solo nei limiti necessari a garantire imparzialità, indipendenza e integrità;
  • l’articolo 49 TFUE, in tema di libertà di stabilimento;
  • la direttiva (UE) 2015/849, richiamata dal Belgio in relazione al segreto professionale e agli obblighi antiriciclaggio;
  • l’articolo 458 del codice penale belga, evocato per sostenere la tutela del segreto professionale.

Valutazione dell’articolo 25 della direttiva 2006/123/CE

Quanto al divieto di esercizio congiunto con attività di intermediario o agente assicurativo, agente immobiliare e attività bancarie o di intermediazione finanziaria, la Corte ritiene che tali regole impongano requisiti rientranti nell’articolo 25, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva. Tuttavia, il Belgio non ha fornito elementi precisi sufficienti a dimostrare che un divieto assoluto fosse necessario per garantire indipendenza, imparzialità e rispetto del segreto professionale.

La Corte respinge il richiamo alla sentenza Wouters, ritenendo non trasponibile il ragionamento svolto in quella decisione, perché la professione di contabile IPCF non è assimilabile a quella di avvocato e non comprende la rappresentanza legale in giudizio. La Corte considera inoltre non dimostrato che il Belgio potesse presumere un conflitto di interessi in modo generalizzato per le attività vietate, e osserva che il governo non ha confutato in modo sostanziale le alternative meno restrittive indicate dalla Commissione, come controlli interni o controlli a posteriori delle Camere professionali.

Quanto al vecchio regime che vietava, salvo deroga, l’esercizio congiunto con attività artigianali, agricole o commerciali, la Corte rileva che l’articolo 25 non consente di subordinare tali attività a una condizione di accessorietà e che il sistema belga conferiva alle Camere un potere discrezionale troppo ampio, non delimitato da criteri oggettivi. Anche questa parte della disciplina viene quindi giudicata incompatibile con la direttiva.

Valutazione dell’articolo 49 TFUE

La Corte afferma che le restrizioni contestate costituiscono anche una restrizione alla libertà di stabilimento, poiché possono dissuadere operatori di altri Stati membri dall’aprire in Belgio una sede stabile o una succursale. Il fatto che le norme si applichino indistintamente non esclude la limitazione della libertà fondamentale. Poiché il Belgio ha invocato le stesse giustificazioni già respinte ai fini dell’articolo 25 della direttiva, la Corte conclude che tali restrizioni non sono giustificate né proporzionate neppure ai sensi dell’articolo 49 TFUE.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che il Belgio è venuto meno agli obblighi derivanti dall’articolo 25 della direttiva 2006/123/CE e dall’articolo 49 TFUE, avendo vietato l’esercizio congiunto dell’attività di contabile con quelle di intermediario o agente assicurativo, agente immobiliare e attività bancarie o finanziarie, e avendo consentito alle Camere dell’IPCF di vietare l’esercizio congiunto con attività artigianali, agricole o commerciali. Il ricorso è respinto per il resto e il Belgio è condannato alle spese.

Principio affermato

Le restrizioni nazionali alle attività multidisciplinari dei contabili regolamentati devono essere giustificate con elementi concreti e proporzionati; un divieto generale o un sistema autorizzatorio fondato su ampio potere discrezionale, non delimitato da criteri oggettivi, eccede i limiti dell’articolo 25 della direttiva 2006/123/CE e può integrare anche una restrizione vietata dall’articolo 49 TFUE.

Come è indicizzato

Materieservizi nel mercato internolibertà di stabilimentoprofessioni regolamentateattività multidisciplinarideontologia professionale dei contabili

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.