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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-79/19

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 27 febbraio 2020. — Repubblica di Lituania contro Commissione europea. — Impugnazione – FEAOG, FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea – Spese effettuate dalla Repubblica di Lituania – Sostegno al prepensionamento – Regolamento (CE) n. 1257/1999 – Articolo 33 quaterdecies, paragrafo 1 – Snaturamento degli elementi di prova. — Causa C-79/19 P

Giurisprudenza europea62019CJ0079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto l’impugnazione della Repubblica di Lituania contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato una rettifica forfettaria del 5% sulle spese FEAGA/FEASR relative alla misura di prepensionamento. La Corte ha chiarito che la quota latte serve solo a individuare i beneficiari della deroga sull’età prevista dal regolamento n. 1257/1999, non a dimostrare di per sé l’attività agricola commerciale. Ha inoltre escluso che il Tribunale avesse snaturato le prove offerte dalla Lituania.

Impugnazione sulla legittimità di una rettifica finanziaria forfettaria del 5% applicata alla Lituania per spese FEAGA/FEASR relative al prepensionamento: rilevanza della quota latte e prova dell’attività agricola commerciale.

La questione giuridica

Se il Tribunale avesse erroneamente interpretato l’articolo 33 quaterdecies, paragrafo 1, del regolamento n. 1257/1999 nel ritenere che il possesso di una quota latte non provasse, di per sé, l’esercizio di un’attività agricola commerciale ai fini del prepensionamento; e se avesse snaturato gli elementi di prova nel concludere che la Lituania non aveva dimostrato che l’assegnazione della quota latte implicasse tale attività commerciale.

Principio di diritto

La Corte ha confermato che l’articolo 33 quaterdecies, paragrafo 1, del regolamento n. 1257/1999 introduce per i soli agricoltori lituani titolari di quota latte una deroga unicamente al requisito anagrafico del prepensionamento, ma non li esonera dall’obbligo di dimostrare di aver esercitato un’attività agricola commerciale; pertanto, il semplice possesso di una quota latte non basta a provare l’ammissibilità al regime. Inoltre, la Corte ha escluso ogni snaturamento degli elementi di prova da parte del Tribunale, rilevando che la valutazione del valore probatorio dei documenti prodotti rientrava nel suo potere sovrano e che la Lituania non aveva dimostrato in modo manifesto un errore evidente nella ricostruzione dei fatti. L’impugnazione è stata quindi respinta e la Lituania condannata alle spese.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Regolamento (CE) n. 1257/1999
  • Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1257/1999
  • Articolo 11 del regolamento (CE) n. 1257/1999
  • Articolo 33 ter del regolamento (CE) n. 1257/1999
  • Articolo 33 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1257/1999
  • Regolamento (CE) n. 1698/2005
  • Articolo 20 del regolamento (CE) n. 1698/2005
  • Articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005
  • Articolo 34 del regolamento (CE) n. 1698/2005
  • Articolo 94 del regolamento (CE) n. 1698/2005
  • Regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Regolamento (CE) n. 885/2006
  • Articolo 11 del regolamento (CE) n. 885/2006
  • Articolo 16 del regolamento (CE) n. 885/2006
  • Decisione di esecuzione 2015/1119/UE
  • Decisione di esecuzione 2013/123/UE

Rettifica finanziaria per spese FEAGA/FEASR relative al prepensionamento

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta dalla Repubblica di Lituania avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione di esecuzione 2015/1119/UE della Commissione. Tale decisione aveva escluso dal finanziamento dell’Unione una parte delle spese sostenute dalla Lituania nell’ambito della misura "prepensionamento", applicando una rettifica finanziaria forfettaria del 5% per il periodo 16 ottobre 2010 - 15 ottobre 2013.

Contesto normativo

La Corte richiama anzitutto il regolamento (CE) n. 1257/1999, che disciplina il sostegno allo sviluppo rurale tramite il FEAOG e, in particolare, il capo IV dedicato al "prepensionamento". L’articolo 10 individua le finalità della misura; l’articolo 11, paragrafo 1, stabilisce le condizioni per il cedente, tra cui la cessazione definitiva dell’attività agricola a fini commerciali e il requisito anagrafico. L’articolo 33 quaterdecies, paragrafo 1, prevede per la Lituania una deroga soltanto al secondo trattino dell’articolo 11, paragrafo 1, consentendo l’accesso al regime agli agricoltori lituani titolari di quota latte che abbiano meno di 70 anni al momento della cessione.

Sono inoltre richiamati il regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al FEASR, e l’articolo 23, che disciplina ancora il prepensionamento nel periodo di programmazione successivo, nonché l’articolo 34 sulle aziende agricole di semisussistenza. Per il profilo finanziario e delle correzioni, la Corte menziona l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, che consente rettifiche estrapolate o forfettarie quando non sia possibile quantificare con precisione il danno finanziario con uno sforzo proporzionato.

Fatti e procedimento amministrativo

La Commissione aveva svolto una revisione contabile in Lituania nel 2009 sulla conformità della misura di prepensionamento nei PSR 2004-2006 e 2007-2013. Dopo la procedura di conformità, la Commissione aveva ritenuto che le autorità lituane avessero interpretato in modo incompleto il requisito dell’"attività agricola commerciale", utilizzando controlli ex post e criteri che, a suo avviso, non dimostravano in modo sufficiente l’effettiva partecipazione al mercato degli agricoltori beneficiari.

Con decisione di esecuzione 2013/123, la Commissione aveva già applicato una rettifica del 5% per il periodo 8 luglio 2007 - 15 ottobre 2010. Successivamente, con comunicazione ufficiale del 27 giugno 2014 e poi con la decisione controversa del 22 giugno 2015, aveva esteso una rettifica identica al periodo successivo, motivando che non vi era stato un cambiamento sostanziale e che persistevano le stesse lacune di controllo.

Ricorso al Tribunale e motivi dell’impugnazione

Dinanzi al Tribunale, la Lituania aveva dedotto un motivo unico, fondato sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1306/2013 e del principio di proporzionalità. Il Tribunale aveva respinto il ricorso.

In sede di impugnazione, la Lituania ha articolato due motivi principali:

  • il primo, per erronea interpretazione e applicazione dell’articolo 33 quaterdecies, paragrafo 1, del regolamento n. 1257/1999, sostenendo che la quota latte dovesse costituire un criterio significativo, se non determinante, per l’ammissibilità al prepensionamento;
  • il secondo, per snaturamento degli elementi di prova, in quanto il Tribunale avrebbe ignorato o mal valutato i documenti offerti per dimostrare che l’assegnazione di una quota latte implicava l’esercizio di un’attività agricola commerciale.

Ragionamento della Corte sul primo motivo

La Corte ricorda il metodo interpretativo consolidato: una disposizione dell’Unione va letta tenendo conto non solo del testo, ma anche del contesto e delle finalità della normativa.

Quanto all’articolo 33 quaterdecies, paragrafo 1, la Corte osserva che la deroga riguarda espressamente e solo il requisito dell’età previsto dall’articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino. La menzione della quota latte serve unicamente a identificare gli agricoltori lituani che possono beneficiare di tale deroga. Ne consegue che la disposizione non esonera affatto dal rispetto delle altre condizioni del regime di prepensionamento, e in particolare dall’obbligo di aver esercitato un’attività agricola commerciale.

La Corte respinge quindi l’argomento secondo cui la specificità del settore lattiero-caseario lituano renderebbe la quota latte un criterio idoneo a provare l’attività commerciale. Ribadisce che la quota latte non è il parametro decisivo per l’ammissibilità al beneficio.

Ragionamento della Corte sulla pretesa soglia minima e sulla prova dell’attività commerciale

La Corte chiarisce che il Tribunale non ha introdotto alcuna soglia minima di produzione o di dinamismo economico al di sotto della quale l’azienda non potrebbe essere considerata commerciale. Il giudice di primo grado si è limitato a distinguere tra attività destinata ai bisogni familiari e attività idonea a generare reddito, senza porre un requisito quantitativo autonomo.

La valutazione del Tribunale si è concentrata sul dubbio espresso dalla Commissione: il semplice inserimento dell’agricoltore nella banca dati delle quote latte non bastava a dimostrare che egli svolgesse un’attività agricola commerciale, dato che anche aziende molto piccole potevano esservi registrate. Di conseguenza, spettava alla Lituania dimostrare che quelle registrazioni corrispondevano effettivamente a redditi non trascurabili derivanti da attività commerciale. La Corte ritiene corretta questa impostazione.

Ragionamento della Corte sul secondo motivo: assenza di snaturamento

In tema di controllo di legittimità, la Corte ricorda che non può riesaminare liberamente i fatti e le prove valutati dal Tribunale, salvo il caso di snaturamento manifesto, che deve emergere chiaramente dagli atti.

La Corte esamina separatamente i due profili del motivo.

  • In primo luogo, esclude che il Tribunale abbia snaturato le prove affermando che i documenti prodotti dalla Lituania non dimostravano il necessario collegamento tra regime delle quote latte e misura di prepensionamento nell’ambito della revisione contabile del 2009. Si tratta di una valutazione probatoria, non di una distorsione manifesta.
  • In secondo luogo, osserva che il Tribunale ha effettivamente preso in considerazione l’insieme degli elementi prodotti dalla Lituania ai punti 75-81 della sentenza impugnata. Il fatto che il giudice di primo grado non abbia attribuito loro il valore prospettato dalla ricorrente non integra snaturamento.

Decisione e conseguenze

Poiché entrambi i motivi sono stati ritenuti infondati, la Corte respinge integralmente l’impugnazione. In applicazione delle norme sulle spese, condanna la Repubblica di Lituania, rimasta soccombente, a sopportare le spese del procedimento.

Principio affermato

La sentenza afferma che, nel regime di prepensionamento disciplinato dal regolamento n. 1257/1999, la deroga concessa alla Lituania per gli agricoltori titolari di quota latte incide solo sul requisito dell’età e non sull’obbligo di dimostrare l’esercizio di un’attività agricola commerciale; il possesso della quota latte non costituisce, da solo, prova sufficiente dell’ammissibilità al sostegno. Inoltre, una critica alla valutazione delle prove è accoglibile solo se dimostra uno snaturamento manifesto, non quando mira semplicemente a sostituire la propria lettura degli atti a quella del Tribunale.

Come è indicizzato

Materieagricoltura e sviluppo ruralefeaga e feasrcontrolli di conformità e rettifiche finanziarieimpugnazione e controllo della motivazione del tribunaleonere della prova e snaturamento degli elementi di prova

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