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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-405/18

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 febbraio 2020. — AURES Holdings a.s. contro Odvolací finanční ředitelství. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Normativa tributaria – Imposta sulle società – Trasferimento della sede della direzione effettiva di una società in uno Stato membro diverso da quello in cui la società è stata costituita – Trasferimento di residenza fiscale verso tale altro Stato membro – Normativa nazionale che non consente di far valere la perdita fiscale originatasi nello Stato membro di costituzione prima del trasferimento della sede. — Causa C-405/18

Giurisprudenza europea62018CJ0405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha riconosciuto che il trasferimento transfrontaliero della sede della direzione effettiva rientra nella libertà di stabilimento. Ha però escluso che tale libertà imponga allo Stato membro ospitante di consentire il riporto di perdite fiscali maturate in un altro Stato membro prima del trasferimento, quando in quel periodo lo Stato ospitante non aveva alcuna competenza fiscale sulla società. La differenza di trattamento è stata ritenuta compatibile con il diritto UE alla luce della ripartizione del potere impositivo e del rischio di doppia deduzione delle perdite.

Libertà di stabilimento e riporto delle perdite fiscali pregresse in caso di trasferimento transfrontaliero della sede della direzione effettiva di una società.

La questione giuridica

Se il trasferimento della sede della direzione effettiva di una società da uno Stato membro a un altro rientri nella libertà di stabilimento di cui all’articolo 49 TFUE; e, in caso affermativo, se tale libertà osti a una normativa nazionale che neghi, alla società che trasferisce in Repubblica ceca la sede della direzione effettiva e la residenza fiscale, la possibilità di dedurre perdite fiscali maturate prima del trasferimento in un altro Stato membro, ove la società mantiene la sede sociale.

Principio di diritto

Una società costituita in uno Stato membro che trasferisca in un altro Stato membro la sede della propria direzione effettiva, senza perdere la propria qualità di società costituita secondo il diritto del primo Stato membro, può invocare l’articolo 49 TFUE per contestare il trattamento fiscale applicato nello Stato membro di arrivo. Tuttavia, l’articolo 49 TFUE non osta a una normativa dello Stato membro ospitante che escluda il riporto di perdite fiscali sorte prima del trasferimento in un altro Stato membro, se tali perdite si riferiscono a un periodo in cui lo Stato ospitante non aveva competenza fiscale sulla società e la diversa disciplina è giustificata dalla ripartizione del potere impositivo e dalla prevenzione della doppia deduzione delle perdite.

Norme richiamate

  • Articolo 49 TFUE
  • Articolo 52 TFUE
  • Articolo 54 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Legge ceca n. 586/1992 sull’imposta sui redditi, articolo 34
  • Legge ceca n. 586/1992 sull’imposta sui redditi, articolo 38n

Libertà di stabilimento e perdite fiscali pregresse nel trasferimento transfrontaliero della sede della direzione effettiva

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Nejvyšší správní soud ceco in materia di imposta sulle società. La Corte è stata chiamata a stabilire se una società che trasferisce la sede della propria direzione effettiva da uno Stato membro a un altro possa invocare la libertà di stabilimento per contestare il diniego del riporto di perdite maturate nello Stato membro di origine prima del trasferimento.

Fatti e procedimento principale

La società AURES Holdings a.s., già AAA Auto International a.s., era costituita nei Paesi Bassi, dove aveva sede sociale e sede della direzione effettiva, con conseguente residenza fiscale olandese. Nel 2007 aveva registrato nei Paesi Bassi una perdita fiscale di EUR 2.792.187, calcolata dall’amministrazione tributaria olandese. Dal 1° gennaio 2009 ha trasferito la sede della direzione effettiva nei Paesi Bassi alla Repubblica ceca, presso la propria succursale ceca, trasferendo così anche la residenza fiscale, pur mantenendo la sede sociale e l’iscrizione nel registro delle imprese di Amsterdam.

Nel 2012 la società ha chiesto di dedurre in Repubblica ceca la perdita maturata nel 2007 nei Paesi Bassi. Le autorità fiscali ceche hanno respinto la richiesta, ritenendo che la normativa nazionale consentisse la deduzione solo di perdite determinate secondo il diritto ceco e riferite ad attività svolte in Repubblica ceca. Dopo il rigetto del reclamo e del ricorso di primo grado, la controversia è giunta dinanzi al giudice del rinvio.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale ha chiesto:

  • se il mero trasferimento della sede della direzione di una società da uno Stato membro a un altro rientri nella libertà di stabilimento ai sensi dell’articolo 49 TFUE;
  • se sia incompatibile con gli articoli 49, 52 e 54 TFUE una normativa che non consenta, in caso di trasferimento in Repubblica ceca del luogo di esercizio dell’attività o della sede della direzione, di far valere perdite fiscali originate in un altro Stato membro.

Normativa e quadro giurisprudenziale richiamati

La Corte richiama in particolare:

  • gli articoli 49, 52 e 54 TFUE;
  • l’articolo 267 TFUE quale base del rinvio;
  • gli articoli 34 e 38n della legge ceca n. 586/1992 sull’imposta sui redditi.

Sul piano giurisprudenziale vengono richiamate, tra le altre:

  • National Grid Indus (C‑371/10), sul trasferimento transfrontaliero della sede della direzione effettiva;
  • de Lasteyrie du Saillant (C‑9/02) e Bevola e Jens W. Trock (C‑650/16), sulla libertà di stabilimento e il trattamento nazionale;
  • Timac Agro Deutschland (C‑388/14) e Nordea Bank Danmark (C‑48/13), sulla comparabilità e sulla ripartizione del potere impositivo;
  • Lidl Belgium (C‑414/06), invocata dalle autorità nazionali in tema di doppia deduzione;
  • ancora National Grid Indus in relazione alla tassazione in uscita.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte afferma che l’articolo 49 TFUE, letto con l’articolo 54 TFUE, tutela le società costituite secondo il diritto di uno Stato membro che abbiano sede sociale, amministrazione centrale o centro di attività principale nell’Unione. Di conseguenza, una società che trasferisca in un altro Stato membro la sede della propria direzione effettiva, senza perdere lo status di società del primo Stato membro, può invocare la libertà di stabilimento sia nei confronti dello Stato di origine sia nei confronti dello Stato di destinazione.

Pertanto, il trasferimento transfrontaliero della sede della direzione effettiva rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 49 TFUE.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

La Corte precisa però che il Trattato non garantisce la neutralità fiscale di ogni trasferimento di sede della direzione effettiva: le differenze tra le legislazioni nazionali possono comportare effetti fiscali favorevoli o sfavorevoli, e la libertà di stabilimento non impone a uno Stato membro di modellare il proprio sistema tributario su quello di un altro.

La possibilità di riportare perdite pregresse costituisce un vantaggio fiscale. Escluderne il godimento per le perdite maturate in un altro Stato membro, prima del trasferimento della residenza fiscale, integra una differenza di trattamento. Tale differenza potrebbe incidere sulla scelta di stabilimento, ma può essere giustificata se le situazioni non sono comparabili o se vi è una ragione imperativa di interesse generale.

Nel caso di specie, la Corte ritiene che non vi sia comparabilità tra:

  • una società residente che ha subito perdite nello Stato membro in questione, e
  • una società che trasferisce la residenza fiscale in tale Stato dopo aver subito perdite in un altro Stato membro in un periodo in cui lo Stato ospitante non aveva competenza fiscale su di essa.

La mancanza di comparabilità deriva dal fatto che la società trasferita è stata soggetta, in successione, alla competenza fiscale di due Stati membri: lo Stato di origine per l’anno in cui si sono prodotte le perdite, e lo Stato ospitante per l’anno in cui si chiede la deduzione. Inoltre, il rischio di doppia deduzione delle stesse perdite è più elevato in una simile situazione.

La Corte esclude che possa applicarsi, per analogia, la soluzione elaborata in Bevola e Jens W. Trock, poiché quella riguardava perdite di una stabile organizzazione non residente e situazioni diverse, nonché perché una simile trasposizione sarebbe incompatibile con la giurisprudenza sulla tassazione in uscita, in particolare National Grid Indus.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • una società trasferita in un altro Stato membro senza mutare lo status di società del primo Stato membro può invocare l’articolo 49 TFUE per contestare il diniego del riporto delle perdite anteriori al trasferimento;
  • tuttavia, l’articolo 49 TFUE non osta a una normativa di uno Stato membro che escluda il riporto di perdite fiscali maturate prima del trasferimento in un altro Stato membro, ove la società conservi la sede sociale in tale altro Stato e le perdite si riferiscano a un periodo in cui lo Stato ospitante non aveva competenza fiscale.

Principi ricavabili

La sentenza chiarisce che il trasferimento della sede della direzione effettiva è una situazione protetta dalla libertà di stabilimento, ma non comporta automaticamente il diritto di trasportare nello Stato di destinazione le perdite maturate in precedenza in un altro ordinamento. In presenza di una differenza di competenza fiscale tra gli Stati membri e del rischio di doppia deduzione, la diversa disciplina nazionale può essere compatibile con il diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materielibertà di stabilimentoimposte diretteperdite fiscaliresidenza fiscalediritto tributario internazionale

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