Corte di giustizia, Sentenza C-25/19
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 27 febbraio 2020. — Corporis Sp. z o.o. w Bielsku Białej contro Gefion Insurance A/S w Kopenhadze. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Poznaniu. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2009/138/CE – Rappresentanza di un’impresa di assicurazione non vita – Rappresentante domiciliato nel territorio nazionale – Notificazione o comunicazione degli atti – Ricezione dell’atto introduttivo di un giudizio – Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Non applicabilità. — Causa C-25/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha stabilito che il rappresentante nominato in Polonia da un’assicurazione danese operante in libera prestazione di servizi può ricevere l’atto introduttivo della causa risarcitoria. Di conseguenza, non è necessario notificare l’atto direttamente alla compagnia estera secondo il regolamento n. 1393/2007, né imporre alla vittima formalità aggiuntive e costi di traduzione verso lo Stato membro di origine. La soluzione valorizza la tutela effettiva delle vittime di sinistri stradali e la loro non discriminazione.
La Corte chiarisce che il rappresentante nominato in uno Stato membro ospitante da un’impresa di assicurazione non vita operante in libera prestazione di servizi può ricevere l’atto introduttivo del giudizio risarcitorio relativo a un sinistro stradale.
La questione giuridica
Se l’articolo 152, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/138, letto con l’articolo 151 della stessa direttiva e con il considerando 8 del regolamento n. 1393/2007, debba essere interpretato nel senso che la designazione, da parte di un’impresa di assicurazione non vita, di un rappresentante nello Stato membro ospitante comprende anche la facoltà di tale rappresentante di ricevere l’atto introduttivo di un giudizio di risarcimento per un incidente stradale.
Principio di diritto
Quando un’impresa di assicurazione non vita opera in uno Stato membro in libera prestazione di servizi e vi designa, ai sensi dell’articolo 152 della direttiva 2009/138, un rappresentante residente o stabilito in tale Stato, i poteri di rappresentanza di questo rappresentante comprendono anche la ricezione dell’atto introduttivo del giudizio risarcitorio relativo a un sinistro stradale. In tal caso il regolamento n. 1393/2007 non si applica alla notificazione dell’atto al rappresentante nello Stato membro ospitante, perché la notificazione a un rappresentante autorizzato nel foro è esclusa dal suo ambito di applicazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2009/138/CE
- Articolo 147 della direttiva 2009/138/CE
- Articolo 148 della direttiva 2009/138/CE
- Articolo 151 della direttiva 2009/138/CE
- Articolo 152 della direttiva 2009/138/CE
- Regolamento (CE) n. 1393/2007
- Articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1393/2007
- Considerando 8 del regolamento (CE) n. 1393/2007
- Considerando 76 della direttiva 2009/138/CE
- Considerando 105 della direttiva 2009/138/CE
- Considerando 127 della direttiva 2009/138/CE
Rappresentanza dell’assicuratore non vita e ricezione dell’atto introduttivo del giudizio
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Okręgowy w Poznaniu (Tribunale regionale di Poznań, Polonia) in una controversia tra una compagnia assicurativa polacca, Corporis sp. z o.o., e una compagnia danese, Gefion Insurance A/S, relativa al risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale. La questione centrale era se il rappresentante designato in Polonia dall’assicuratore estero ai sensi della direttiva 2009/138 potesse ricevere anche l’atto introduttivo del giudizio.
Fatti e procedimento principale
La Gefion Insurance, stabilita in Danimarca, operava in Polonia in regime di libera prestazione di servizi e aveva designato la Crawford Polska sp. z o.o. come rappresentante per la liquidazione dei sinistri e per la rappresentanza verso i danneggiati e dinanzi ai giudici polacchi. Dopo che la richiesta risarcitoria stragiudiziale era stata soddisfatta, la Corporis promuoveva un’azione giudiziale per una somma ulteriore di PLN 157,41, oltre accessori.
Il tribunale di primo grado ordinava la notificazione dell’atto introduttivo alla Gefion Insurance applicando il regolamento n. 1393/2007 e chiedeva un anticipo di PLN 5000 per la traduzione in danese degli atti. La Corporis si opponeva, sostenendo che la notifica dovesse essere effettuata al rappresentante polacco della compagnia danese, con conseguente inutilità della traduzione. Il procedimento veniva sospeso per mancato versamento dell’anticipo e la controversia approdava in appello al giudice del rinvio.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2009/138/CE, e segnatamente gli articoli 147, 148, 151 e 152;
- il regolamento (CE) n. 1393/2007, in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, e il considerando 8.
Sono valorizzati anche i considerando 76, 105 e 127 della direttiva 2009/138, relativi rispettivamente alla mobilità transfrontaliera in materia di rc auto, alla parità di trattamento dei contraenti e beneficiari, e alla tutela delle vittime con azione diretta contro l’assicuratore.
Regola sull’ambito di applicazione del regolamento n. 1393/2007
La Corte ricorda che il regolamento n. 1393/2007 si applica quando un atto giudiziario deve essere trasmesso da uno Stato membro a un altro per la notificazione o comunicazione al destinatario. Tuttavia, il considerando 8 esclude la sua applicazione alla notificazione a un rappresentante autorizzato di una parte nello Stato membro in cui si svolge il procedimento.
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che il regolamento opera soltanto in due ipotesi escluse: destinatario ignoto o rappresentante autorizzato nel foro. Poiché Gefion Insurance aveva designato in Polonia un rappresentante autorizzato ai sensi della direttiva 2009/138, il regolamento n. 1393/2007 non era applicabile alla notifica dell’atto a tale rappresentante.
Interpretazione dell’articolo 152 della direttiva 2009/138
La Corte osserva che l’articolo 152, paragrafo 1, impone allo Stato membro ospitante di esigere la nomina di un rappresentante residente o stabilito nel suo territorio, dotato di poteri sufficienti per:
- raccogliere tutte le informazioni necessarie sui sinistri;
- rappresentare l’impresa nei confronti dei danneggiati;
- rappresentarla, se necessario, davanti ai tribunali e alle autorità dello Stato membro ospitante.
Poiché la disposizione non precisa espressamente se tale rappresentanza comprenda la ricezione degli atti processuali, la Corte ne interpreta la portata alla luce del contesto e delle finalità della direttiva.
Ragionamento della Corte
La Corte collega l’articolo 152 all’obiettivo dell’articolo 151, che mira a evitare che i richiedenti un indennizzo si trovino in una posizione meno favorevole quando l’assicuratore opera in libera prestazione di servizi anziché tramite stabilimento. Tale meccanismo serve a consentire un risarcimento efficace delle vittime di sinistri stradali residenti nello Stato membro ospitante, anche in assenza di una succursale dell’impresa estera.
Secondo la Corte, escludere dal potere del rappresentante la ricezione dell’atto introduttivo costringerebbe le vittime, dopo la fase stragiudiziale, a notificare l’atto direttamente alla compagnia nello Stato membro di origine, con formalità aggiuntive, necessità di traduzioni e costi potenzialmente sproporzionati rispetto all’importo richiesto. Ciò sarebbe contrario sia all’effettività del risarcimento sia al principio di non discriminazione sancito dall’articolo 151.
La Corte sottolinea inoltre che la funzione del rappresentante è proprio quella di agevolare le vittime, permettendo loro di agire nella lingua dello Stato membro ospitante e di proseguire il contenzioso senza ostacoli inutili.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 152, paragrafo 1, della direttiva 2009/138, letto in combinato disposto con l’articolo 151 e con il considerando 8 del regolamento n. 1393/2007, deve essere interpretato nel senso che la designazione di un rappresentante nello Stato membro ospitante include la legittimazione di quest’ultimo a ricevere l’atto introduttivo di un giudizio in materia di risarcimento per un incidente stradale.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori del settore assicurativo e per i difensori delle parti danneggiate, la pronuncia conferma che, in presenza di un rappresentante designato ai sensi della direttiva Solvency II, la notificazione dell’atto introduttivo può avvenire presso tale rappresentante nello Stato membro ospitante. Ne deriva una semplificazione processuale significativa e la riduzione dei costi di traduzione e notificazione transfrontaliera.
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