Sentenza del 22/12/2016 n. 26739 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il rimborso delle ritenute IRPEF applicate nel 2005 sulla somma liquidata una tantum dal fondo di previdenza complementare del Banco di --- (cosiddetto "zainetto"), in esecuzione di un accordo transattivo sostitutivo della pensione integrativa. Il contribuente sosteneva che l'importo non fosse imponibile, oppure dovesse essere tassato con aliquota del 12,50% quale reddito di capitale. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto invece che la somma derivasse dal rapporto di lavoro e dalla pensione integrativa, dovendo quindi essere qualificata come reddito di lavoro dipendente e assoggettata a tassazione separata ai sensi del TUIR.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la liquidazione una tantum dello "zainetto" costituisca reddito della stessa categoria della pensione integrativa cui il contribuente ha rinunciato. La somma deriva geneticamente dal rapporto di lavoro e non diventa reddito di capitale per il solo fatto di essere stata pagata da un fondo, in un'unica soluzione e dopo la cessazione del rapporto. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, TUIR
Il reddito deve essere classificato nella stessa categoria del reddito sostituito o cui l'erogazione si riferisce. La somma liquidata in sostituzione della pensione integrativa conserva quindi la natura reddituale di quest'ultima.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, nel testo applicabile ratione temporis
Le somme corrisposte in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, comprese quelle riconducibili a trattamenti previdenziali o pensionistici integrativi, sono soggette a tassazione separata.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, ora art. 51, comma 1, TUIR
Sono redditi di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti in dipendenza del rapporto di lavoro, anche se corrisposti successivamente alla cessazione del rapporto o da un soggetto diverso dal datore di lavoro.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42, ora art. 45, TUIR
La disciplina dei redditi di capitale non è applicabile quando l'erogazione trova la propria causa genetica nel rapporto di lavoro e nella pensione integrativa, anziché nella gestione di un investimento di capitale del contribuente.
Massime di principio
- Quando una somma viene erogata in sostituzione, a saldo e stralcio, di una pensione integrativa o di un trattamento collegato al rapporto di lavoro, la sua qualificazione fiscale dipende dalla causa originaria dell'erogazione, non dalla forma del pagamento.
- Il pagamento una tantum, l'intervento di un fondo anziché del datore di lavoro e la corresponsione dopo la cessazione del rapporto non eliminano il collegamento con il rapporto di lavoro.
- La liquidazione anticipata di una prestazione pensionistica integrativa non comporta automaticamente la qualificazione come reddito di capitale: trova normalmente applicazione il regime fiscale proprio del reddito sostituito.
- Per le prestazioni riconducibili a trattamenti di lavoro dipendente maturati in occasione della cessazione del rapporto, la tassazione separata può essere applicabile, secondo la disciplina vigente nel periodo d'imposta interessato.
- Il principio va verificato alla luce della normativa temporalmente applicabile e della concreta causa dell'erogazione, distinguendo una prestazione previdenziale sostitutiva da un effettivo rendimento finanziario autonomamente prodotto dal capitale.
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