Sentenza n. 1030/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione lavoro, che aveva ordinato l’accredito di 2.000 euro sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione lavoro, n. 314/2024, non impugnata e notificata in forma esecutiva al Ministero il 5 dicembre 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero a costituire in favore della docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e ad accreditarvi la somma di 2.000 euro, oltre agli accessori previsti, nonché al pagamento delle spese di lite. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito e non ha provato l’avvenuto pagamento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, accertando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha inoltre riconosciuto che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli eseguibili mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non ha dimostrato di avere adempiuto. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di accreditare entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza la somma di 2.000 euro sul portafoglio Carta docente della ricorrente, per le finalità previste dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega. Il Ministero è stato altresì condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente il giudizio di ottemperanza anche per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’Amministrazione non vi abbia dato attuazione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica Amministrazione, il cui decorso costituisce presupposto per l’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, sulla quale deve essere accreditata la somma riconosciuta dal giudicato.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Individuano modalità e funzionalità della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, richiamate nel titolo giudiziale da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. è esperibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi anche a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando essa abbia natura di titolo esecutivo nei confronti dell’Amministrazione.
- La proposizione del giudizio di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone, per le obbligazioni soggette al termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso di 120 giorni senza adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertati il giudicato, la notificazione del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio, l’Amministrazione ha l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento; in mancanza di tale prova, il ricorso deve essere accolto.
- In caso di persistente inottemperanza oltre il termine assegnato dal giudice, è ammissibile la nomina preventiva di un commissario ad acta incaricato di adottare gli atti necessari all’esecuzione del giudicato, anche con facoltà di delega se espressamente autorizzata.
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