Cassazione Penale, Sentenza n. 25528/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. per "incolpevole" mancata conoscenza del processo celebrato in sua assenza. Si deduceva che tutte le notifiche e la vocatio in iudicium erano state effettuate al domicilio eletto presso la madre e, in subordine, al difensore domiciliatario ex art. 161, comma 4, c.p.p., senza che l'imputato avesse mai intrattenuto contatti con il difensore durante l'intero processo; ciò avrebbe impedito la conoscenza effettiva del processo. La Corte d'appello aveva dichiarato preliminarmente l'inammissibilità formale dell'istanza per modalità di trasmissione (invio a mezzo posta con raccomandata anziché deposito in cancelleria), e nel merito aveva ritenuto che l'elezione di domicilio e la nomina del difensore costituissero presupposto idoneo per ritenere la conoscenza del procedimento (richiamando art. 420-bis c.p.p.), non sussistendo obbligo di ulteriori ricerche da parte dell'ufficio. In Cassazione il ricorrente ha eccepito (i) la validità del deposito tramite PEC alla luce delle norme emergenziali (d.l. 137/2020, conv. legge 176/2020), (ii) l'assenza di un effettivo rapporto con il difensore e l'inidoneità del domicilio presso la madre, e (iii) la mancata istruttoria della Corte sull'effettiva conoscenza del processo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che il deposito dell'istanza via PEC era valido ratione temporis ai sensi dell'art. 24 del d.l. 137/2020 (convertito dalla legge 176/2020) e relativi commi, annullando quindi la decisione di inammissibilità formale della Corte territoriale. Sul merito ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (n. 23948/2020, Ismail) secondo cui la sola elezione di domicilio o la nomina del difensore (specie se poi risulterà difensore di ufficio) non costituiscono automaticamente prova della conoscenza effettiva del processo; il giudice deve verificare l'esistenza di elementi obiettivi che dimostrino un rapporto professionale effettivo tra imputato e difensore o una volontaria sottrazione al processo. Non essendovi elementi oggettivi idonei a provare la conoscenza del processo da parte di Stepanovici, la Cassazione ha accolto il ricorso, annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e revocato la sentenza di condanna del Tribunale di Udine del 11/01/2019; ha sospeso l'esecuzione della sentenza, disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Udine per il prosieguo e ordinato l'immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa. Ha inoltre disposto la comunicazione al Procuratore generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
d.l. 137/2020, art. 24 (convertito in legge 176/2020)
"per tutti gli atti, documenti e istanze... è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata..."
La Corte ha ritenuto che, ratione temporis, il deposito dell'istanza di rescissione tramite PEC fosse valido e idoneo a integrare il deposito delle impugnazioni previsto dalla normativa emergenziale; l'inammissibilità per mancato deposito in cancelleria non poteva essere pronunciata se il deposito PEC era stato compiuto nei termini e secondo le modalità previste
art. 629-bis c.p.p.
Norma che disciplina la rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo; la Corte ha applicato questa norma ritenendo che, in mancanza di elementi oggettivi che dimostrino la conoscenza effettiva del processo, la rescissione sia giustificata
art. 420-bis c.p.p.
Regola la celebrazione del processo in assenza. La Corte d'appello aveva ritenuto che l'elezione di domicilio e la nomina del difensore costituissero presupposto idoneo per la celebrazione in assenza; la Cassazione ha precisato che tali elementi, da soli, non sono conclusivi senza la verifica dell'effettivo rapporto tra imputato e difensore o di altre circostanze oggettive
art. 161, comma 4, c.p.p.
Disciplina l'elezione di domicilio e la nomina del difensore domiciliatario in fase investigativa; la Corte d'appello aveva fatto riferimento a tale norma per giustificare la conoscenza, ma la Cassazione ha ritenuto che l'atto formale di elezione non valga automaticamente come prova della conoscenza effettiva del procedimento
art. 626 c.p.p.
Prevede la comunicazione al Procuratore generale in caso di cessazione della misura; la Corte ha ritenuto applicabile tale comunicazione anche alla rescissione del giudicato che comporta cessazione di una condizione di restrizione della libertà personale
art. 24, commi 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies, 6-decies del d.l. 137/2020 (convertito)
Specificano l'applicabilità del deposito via PEC anche alle impugnazioni e ad altri atti processuali in periodo emergenziale; la Corte li ha interpretati come norma che legittima il deposito telematico dell'istanza di rescissione
Sez. U. n. 23948/2020 (Ismail)
Principio di diritto secondo cui, ai fini della dichiarazione di assenza, la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è sufficiente: il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra legale e imputato e l'esistenza di elementi oggettivi che consentano di ritenere la conoscenza del procedimento o la volontaria sottrazione
Massime di principio
- Il deposito tramite PEC effettuato secondo le norme emergenziali (d.l. 137/2020 e successive modifiche) vale come deposito valido per gli atti di impugnazione e per le istanze correlate, purché sia effettuato nei termini e secondo le modalità previste.
- Ai fini della rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo (art. 629-bis c.p.p.) non è sufficiente la mera elezione di domicilio o la formale nomina di un difensore: il giudice deve accertare l'esistenza di elementi oggettivi che dimostrino un effettivo rapporto professionale o una concreta conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
- La nomina di un difensore che poi risulti presente in dibattimento come difensore di ufficio non prova automaticamente che il difensore fosse "di fiducia" o che avesse rapporti con l'imputato tali da assicurare la conoscenza dell'udienza.
- Spetta al ricorrente l'onere di allegare e, ove possibile, provare circostanze obiettive della mancata conoscenza; tuttavia il giudice deve compiere un'indagine concreta e motivata, non limitandosi a presunzioni basate su atti formali.
- Se la rescissione del giudicato è accolta e il ricorrente è detenuto per l'esecuzione della sentenza rescissa, è applicabile la sospensione dell'esecuzione e, salvo altra causa di detenzione, la liberazione immediata.
- Le cancellerie e gli uffici giudiziari devono considerare le regole emergenziali (deposito telematico) vigenti nel periodo di riferimento prima di dichiarare inammissibili gli atti per vizi formali; una valutazione formale errata può essere annullata in sede di legittimità.
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