Cassazione Civile, Ordinanza n. 10868/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditori)
La controversia
Un creditore aveva convenuto in giudizio due coniugi chiedendo la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale, assunto come posto in essere per sottrarre beni alla garanzia dei creditori in relazione a debiti risarcitori da diffamazione. Nel corso del giudizio erano intervenuti altri creditori del medesimo debitore con autonome domande di revocatoria. Il tribunale aveva accolto le domande, dichiarando inefficace l’atto costitutivo del fondo patrimoniale nei confronti dei creditori istanti. La corte d’appello, però, aveva accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal coniuge non debitore, ritenendo che l’inefficacia dell’atto, pur riguardando anche beni da lei conferiti nel fondo, non incidesse sulla sua posizione. I ricorrenti hanno censurato tale statuizione deducendo violazione degli artt. 2901, 167, 168, 170 e 2740 c.c., nonché degli artt. 100 c.p.c. e 111 Cost., sostenendo che il coniuge non debitore è già tutelato dall’art. 170 c.c. rispetto all’aggressione dei beni del fondo e che, una volta limitata l’inefficacia ai creditori personali del coniuge debitore per debiti estranei ai bisogni familiari, la posizione del coniuge non debitore restava impregiudicata, senza un concreto interesse a contestare la decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato che il coniuge del debitore, anche se non formale titolare dei beni conferiti nel fondo patrimoniale, è comunque litisconsorte necessario nel giudizio revocatorio, perché destinatario degli effetti sostanziali dell’eventuale accoglimento della domanda, in quanto il fondo patrimoniale è funzionalmente destinato ai bisogni della famiglia. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme al principio indicato, demandando al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. Gli altri due motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
disciplina l’azione revocatoria ordinaria esercitata dai creditori contro l’atto di costituzione del fondo patrimoniale ritenuto pregiudizievole per la garanzia patrimoniale.
art. 167 c.c.
richiamato quale norma sulla costituzione del fondo patrimoniale e sui beni che vi confluiscono.
art. 168 c.c.
richiamato in relazione al regime dei beni del fondo patrimoniale.
art. 170 c.c.
richiamato per sostenere che l’aggressione ai beni del fondo da parte dei creditori è già limitata ex lege ai debiti estranei ai bisogni della famiglia.
art. 2740 c.c.
richiamato quale norma sulla garanzia patrimoniale generale del debitore, incisa dall’atto costitutivo del fondo e dalla sua eventuale revocatoria.
art. 100 c.p.c.
richiamato in tema di interesse ad agire, escluso dalla Corte di merito ma ritenuto sussistente dalla Cassazione in capo al coniuge non debitore.
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso in combinazione con le norme processuali, senza autonoma specificazione della Corte.
art. 345 c.p.c.
richiamato nel primo motivo di ricorso, poi assorbito.
artt. 91 e 92 c.p.c.
richiamati nel terzo motivo di ricorso, relativo alle spese, poi assorbito.
Massime di principio
- Nel giudizio di revocatoria avente ad oggetto la costituzione di un fondo patrimoniale, il coniuge del debitore deve essere considerato litisconsorte necessario anche se non è formale titolare dei beni conferiti, perché l’eventuale inefficacia dell’atto incide sostanzialmente sulla sua posizione.
- L’interesse del coniuge non debitore a partecipare al giudizio revocatorio discende dalla funzione del fondo patrimoniale e dagli effetti dell’azione sull’assetto patrimoniale familiare, non dalla sola intestazione formale dei beni.
- È errato ritenere che il coniuge non debitore sia sempre privo di interesse a contestare la revocatoria del fondo patrimoniale solo perché l’art. 170 c.c. limita già l’aggressione dei beni del fondo da parte dei creditori dell’altro coniuge.
- Quando la decisione di merito sia censurata per violazione del principio sulla necessaria partecipazione del coniuge al giudizio revocatorio, i motivi ulteriori restano assorbiti se l’accoglimento impone la cassazione con rinvio.
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