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Sentenza

Sentenza n. 1240/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento - della missiva pec (prov. INPS.7010.17/03/2022.0126592), notificata il 17 marzo 2022, con la quale l'I.N.P.S. ha respinto la richiesta, avanzata dal ricorrente il 16 marzo 2022, di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., direzione provinciale di Roma Tuscolano, (Atto n. 20429 del 16 luglio 2020) nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.

Giustizia amministrativa202200478

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego del ricalcolo del trattamento di fine servizio e prospetto di liquidazione che non includevano i sei scatti stipendiali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già appartenente all'Aeronautica Militare, congedato a domanda dopo aver superato i 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile, ha impugnato la comunicazione dell'INPS che aveva respinto la richiesta di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. 387/1987 e dall'art. 21 della l. 232/1990. Ha chiesto anche l'accertamento del relativo diritto, oltre a interessi e rivalutazione. Nel corso del giudizio ha depositato rinuncia al ricorso, alla quale l'INPS si è opposto, chiedendo comunque una decisione. Il ricorso è stato esaminato nel merito e ritenuto manifestamente infondato, poiché il beneficio è riconosciuto alle forze di polizia, anche ad ordinamento militare, ma non alle Forze Armate in quanto tali; l'Aeronautica Militare non rientra tra le forze di polizia ai sensi dell'art. 16 l. 121/1981. Sono state inoltre richiamate le disposizioni del Codice dell'ordinamento militare sui sei aumenti periodici di stipendio, ritenute non applicabili alla fattispecie in assenza delle specifiche condizioni soggettive e oggettive previste.

La decisione

Il TAR ha respinto definitivamente il ricorso con sentenza in forma semplificata, ritenendolo manifestamente infondato. Il requisito soggettivo per il beneficio dei sei scatti non sussisteva, perché il ricorrente proveniva dall'Aeronautica Militare, che è una Forza Armata e non una forza di polizia ad ordinamento militare. Il rinvio dell'art. 6-bis del d.l. 387/1987 all'art. 16 l. 121/1981 delimita il beneficio agli appartenenti alle forze di polizia, senza estenderlo indistintamente a tutte le Forze Armate. Le ulteriori ipotesi previste dall'art. 1911 del Codice dell'ordinamento militare non risultavano dimostrate nel caso concreto e, per alcune fattispecie, si riferivano a disposizioni successivamente abrogate. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione delle modalità della vicenda e dell'orientamento giurisprudenziale non univoco, almeno fino ai più recenti arresti del Consiglio di Stato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 387/1987

    Il beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini del trattamento di fine servizio è collegato all'appartenenza alle forze di polizia individuate dall'art. 16 l. 121/1981 e non è esteso, per ciò solo, a tutte le Forze Armate.

  • art. 16 l. 121/1981

    La nozione di forze di polizia comprende le forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ma esclude le Forze Armate che non abbiano tale qualifica.

  • art. 21 l. 232/1990

    È richiamato quale ulteriore base normativa invocata per il ricalcolo del trattamento di fine servizio, ma non consente il riconoscimento del beneficio in assenza del requisito soggettivo.

  • art. 1911 Codice dell'ordinamento militare

    Prevede specifiche ipotesi di attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio al personale militare; tali ipotesi non risultavano applicabili o comprovate nel caso concreto.

  • art. 1076 Codice dell'ordinamento militare

    La disposizione è richiamata tra quelle abrogate e riferite a una delle condizioni legittimanti previste dall'art. 1911.

  • art. 1077 Codice dell'ordinamento militare

    La disposizione è richiamata tra quelle abrogate e riferite a una delle condizioni legittimanti previste dall'art. 1911.

  • art. 1082 Codice dell'ordinamento militare

    La promozione alla vigilia, indicata come prestazione principale alternativa al beneficio previsto dall'art. 1911, è stata abrogata; ciò impedisce di fondare su tale disciplina il riconoscimento del beneficio nella fattispecie esaminata.

  • art. 1, comma 258, l. 190/2014

    Ha abrogato le disposizioni del Codice dell'ordinamento militare richiamate come presupposti di alcune ipotesi di attribuzione dei sei scatti.

  • art. 74 c.p.a.

    Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza […] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme

    Consente la definizione in forma semplificata della controversia mediante rinvio sintetico al punto di diritto risolutivo e a precedenti conformi.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. 387/1987, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, spetta agli appartenenti alle forze di polizia individuate dall'art. 16 l. 121/1981, comprese quelle ad ordinamento militare, ma non agli appartenenti alle Forze Armate che non rivestano la qualifica di forza di polizia.
  • La mera appartenenza al comparto militare o al Codice dell'ordinamento militare non è sufficiente a fondare il diritto ai sei scatti: occorre dimostrare la riconducibilità del soggetto a una delle categorie per le quali la legge prevede espressamente il beneficio.
  • Le specifiche ipotesi di attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio previste dall'art. 1911 del Codice dell'ordinamento militare devono essere interpretate secondo le condizioni soggettive e oggettive espressamente previste e non possono essere estese a fattispecie diverse.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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