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Sentenza

Sentenza del 12/04/2019 n. 2318 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Imposta registro - Agevolazione prima casa -Trasferimento della residenza nel comune - Mancato rispetto del termine di 18 mesi -- Mancato rilascio da parte del conduttore - Non costituisce causa di forza maggiore - Agevolazione - Non compete.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il collegio ha escluso la sussistenza della forza maggiore e ha ritenuto legittimo il disconoscimento dell’agevolazione. Il mancato rilascio da parte del conduttore non è stato considerato ostacolo decisivo, poiché la legge richiede il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l’immobile, non necessariamente nell’abitazione acquistata. Pertanto, il mancato rispetto del termine di 18 mesi comporta la perdita dell’agevolazione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente non ha trasferito la propria residenza nel Comune in cui si trova l’immobile entro il termine di 18 mesi dall’acquisto, sostenendo che l’inadempimento fosse dovuto all’impossibilità di ottenere il rilascio dell’immobile da parte del conduttore. La questione era stabilire se tale circostanza potesse integrare una causa di forza maggiore idonea a conservare il beneficio prima casa.

Norme richiamate

  • Art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    L’agevolazione prima casa è subordinata, tra l’altro, all’impegno dell’acquirente a trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto. Non è necessario che la residenza venga trasferita proprio nell’immobile agevolato.

  • Cassazione civile, sentenza n. 8351/2016

    Il mancato rilascio dell’immobile da parte del conduttore non costituisce, di per sé, causa di forza maggiore idonea a giustificare il mancato trasferimento della residenza nel termine previsto per l’agevolazione prima casa.

Massime di principio

  • Per conservare l’agevolazione prima casa, il requisito ordinario è il trasferimento della residenza nel Comune dell’immobile entro 18 mesi, non necessariamente nell’abitazione acquistata.
  • L’indisponibilità materiale dell’immobile, inclusa la presenza di un conduttore che non lo rilasci, normalmente non giustifica il mancato rispetto del termine.
  • La forza maggiore deve consistere in un evento oggettivo, imprevedibile e inevitabile, non imputabile al contribuente; una difficoltà contrattuale o giudiziaria relativa al rilascio dell’immobile può non essere sufficiente.
  • Chi acquista un immobile locato può, in linea generale, trasferire la residenza in un’altra abitazione dello stesso Comune per rispettare il requisito previsto dalla legge.
  • Il mancato rispetto del termine di 18 mesi può comportare la decadenza dall’agevolazione e il recupero della maggiore imposta, oltre agli interessi e alle eventuali sanzioni previste.

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