Sentenza del 12/04/2019 n. 488 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Istanza di rimborso e istanza di autotutela - Impugnabilità dell'Avviso bonario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la riliquidazione dell'IRPEF applicata, con tassazione separata, alle somme ricevute nel 2007 da un fondo pensione. Dopo aver pagato integralmente l'importo richiesto mediante avviso bonario, aveva presentato un'istanza qualificata come richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/1973. L'Amministrazione aveva considerato l'istanza come richiesta di revisione in autotutela, poiché non riguardava un errore materiale, una duplicazione o l'inesistenza dell'obbligo di versamento, ma contestava la correttezza della pretesa tributaria. Il contribuente aveva quindi impugnato il diniego formatosi sull'istanza, deducendo vizi relativi all'originaria riliquidazione e all'avviso bonario.
La decisione
La CTR ha dichiarato inammissibile l'appello e ha confermato la sentenza della CTP. Ha ritenuto che l'istanza non fosse una vera domanda di rimborso, ma un'istanza di autotutela; inoltre, il ricorso non denunciava vizi propri del diniego di autotutela, bensì contestava nel merito la pretesa tributaria originaria. L'avviso bonario, pur non essendo espressamente incluso nell'elenco dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, era considerato impugnabile perché conteneva tutti gli elementi e le ragioni giuridiche della pretesa. La mancata impugnazione tempestiva, accompagnata dal pagamento senza riserve, aveva consolidato la pretesa fiscale. L'appello è stato pertanto respinto con condanna alle spese, liquidate in 1.000 euro.
Norme richiamate
Art. 38 DPR 602/1973
"Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare ... nel caso di errore materiale, duplicazione e inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento istanza ... entro il termine di 48 mesi"
La norma disciplina il rimborso dei versamenti diretti quando il pagamento sia affetto da errore materiale, duplicazione o mancanza totale o parziale dell'obbligo tributario. Non è stata ritenuta applicabile a una domanda volta a contestare la legittimità o la misura della riliquidazione fiscale dopo il pagamento.
Art. 19 D.Lgs. 546/1992
Sebbene l'avviso bonario non sia espressamente ricompreso nell'elenco degli atti impugnabili, può essere contestato quando esprima compiutamente la pretesa tributaria e contenga le ragioni giuridiche della richiesta. La mancata impugnazione può determinare la definitività della pretesa, soprattutto se il contribuente abbia pagato senza riserve.
D.Lgs. 252/2005
È stato richiamato in relazione al regime fiscale delle prestazioni pensionistiche complementari, ma la CTR non ha esaminato nel merito la corretta applicazione della disciplina, ritenendo ormai preclusa la contestazione della pretesa.
Legge 296/2006
Il contribuente l'aveva invocata per sostenere l'applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 alle prestazioni pensionistiche complementari liquidate in forma di capitale. La questione è rimasta assorbita dall'inammissibilità del ricorso.
Art. 96 c.p.c.
L'Ufficio ne aveva invocato l'applicazione per lite temeraria e risarcimento del danno, ma dalla decisione non risulta accolta una specifica condanna ai sensi di tale disposizione.
Cass. civ., Sezioni Unite, n. 10672/2009; Cass. civ., sez. V, nn. 16100/2011 e 17010/2012
I precedenti richiamati affermano che un atto non compreso nell'art. 19 può essere impugnato quando contenga una pretesa tributaria completa, configurando l'impugnazione come facoltà e non necessariamente come onere. La CTR ha però distinto il caso del contribuente che non impugna e non compie ulteriori atti dal caso di chi paga senza riserve, ritenendo che il pagamento abbia consolidato la pretesa.
Massime di principio
- Un'istanza di rimborso deve riguardare un pagamento non dovuto per errore materiale, duplicazione o inesistenza dell'obbligo; se mira invece a rimettere in discussione la correttezza della pretesa tributaria, può essere qualificata come istanza di autotutela indipendentemente dal titolo usato dal contribuente.
- Il diniego di autotutela, espresso o tacito, non costituisce normalmente uno strumento per riaprire il merito di una pretesa fiscale ormai non contestata. Il ricorso contro il diniego deve concentrarsi su eventuali vizi propri del diniego o sull'illegittimo esercizio del potere di autotutela.
- Un avviso bonario può essere opportunamente contestato quando contiene una pretesa tributaria completa e le relative ragioni giuridiche, anche se non è formalmente incluso nell'elenco degli atti impugnabili. È prudente valutarne l'impugnazione nei termini, senza fare affidamento esclusivo sulla sua denominazione.
- Il pagamento integrale e senza riserve dell'avviso bonario, specialmente quando consente di beneficiare di una definizione agevolata o dell'assenza di sanzioni, può essere interpretato come acquiescenza e rendere più difficile contestare successivamente la pretesa.
- La qualificazione dell'istanza dipende dal suo contenuto sostanziale e dalle domande effettivamente formulate, non dal titolo attribuito dal contribuente. Occorre quindi distinguere tra richiesta di restituzione di somme indebitamente versate e contestazione tardiva dell'imposta dovuta.
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