Sentenza del 12/04/2019 n. 10275 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE Accertamento - Accesso domiciliare - Autorizzazione - Necessità - Mancanza - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'avviso di accertamento IVA fondato su documentazione extracontabile rinvenuta dalla Guardia di Finanza presso l'abitazione e altri locali a uso promiscuo o non commerciale, nonché in una borsa chiusa. Ha sostenuto che l'accesso e l'acquisizione dei documenti fossero illegittimi perché effettuati senza la necessaria autorizzazione del Procuratore della Repubblica, richiesta per gli accessi domiciliari. Ha inoltre dedotto l'inutilizzabilità delle prove così acquisite e l'illegittimità dell'accertamento basato su tali elementi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, ritenendo fondato il motivo relativo all'accesso domiciliare. Ha stabilito che, per accedere a locali esclusivamente abitativi o comunque diversi da quelli destinati all'attività, è necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, fondata sulla presenza di gravi indizi di violazioni tributarie. In mancanza dell'autorizzazione, la documentazione acquisita è inutilizzabile, anche se consegnata spontaneamente dal contribuente. Poiché l'avviso di accertamento si fondava su tali documenti, la Corte lo ha ritenuto illegittimo, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo. Le spese di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia delle entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52
Prevede le condizioni per gli accessi degli organi fiscali nei locali commerciali, promiscui e abitativi.
Per i locali esclusivamente abitativi è necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, fondata su gravi indizi di violazione tributaria. Il giudice tributario può verificarne l'esistenza e la sufficienza dei presupposti.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33
Disciplina i poteri degli uffici delle imposte in materia di accessi, ispezioni e verifiche.
L'assenza o l'illegittimità dell'autorizzazione richiesta per l'accesso domiciliare comporta l'inutilizzabilità delle prove acquisite.
Costituzione, art. 14
Il domicilio è inviolabile.
La tutela costituzionale del domicilio giustifica il controllo più rigoroso sugli accessi fiscali presso locali esclusivamente abitativi.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
Disciplina la rettifica della dichiarazione IVA.
La norma consente l'accertamento sulla base di elementi probatori e presuntivi validi; tuttavia, tali elementi devono essere utilizzabili e legittimamente acquisiti.
Codice civile, artt. 2727 e 2729
Disciplinano le presunzioni semplici.
Gli elementi indiziari possono fondare l'accertamento solo se legittimamente acquisiti e dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Consente alla Corte di cassazione, quando non siano necessari ulteriori accertamenti, di decidere la causa nel merito.
La Corte ha applicato questa disposizione accogliendo direttamente il ricorso introduttivo dopo aver escluso l'utilizzabilità della documentazione.
Massime di principio
- L'accesso fiscale presso locali esclusivamente abitativi richiede un'autorizzazione preventiva del Procuratore della Repubblica, motivata dalla presenza di gravi indizi di violazioni tributarie.
- Se l'autorizzazione manca o è illegittima, le prove raccolte durante l'accesso sono inutilizzabili e non possono fondare l'avviso di accertamento.
- La consegna spontanea dei documenti da parte del contribuente non sana l'assenza dell'autorizzazione quando l'amministrazione abbia effettuato un accesso domiciliare soggetto ad autorizzazione.
- È necessario distinguere tra locali commerciali, locali a uso promiscuo e locali esclusivamente abitativi: il livello di autorizzazione richiesto varia in base alla natura dei locali.
- Il giudice tributario può verificare non solo l'esistenza formale dell'autorizzazione, ma anche la presenza dei presupposti sostanziali richiesti dalla legge.
- Un accertamento fondato principalmente o esclusivamente su documenti inutilizzabili deve essere annullato, senza necessità di esaminare ulteriori contestazioni sulla forza delle presunzioni.
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