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Sentenza

Sentenza del 12/04/2019 n. 2293 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Accertamento e Riscossione - I metodi di Accertamento - Studi di Settore - incremento dei ricavi realizzati - necessità di ulteriori elementi di riscontro

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento perché l'Ufficio aveva determinato maggiori ricavi applicando lo studio di settore in modo automatico, senza contestare irregolarità nella contabilità regolarmente tenuta e senza indicare ulteriori elementi concreti, indiziari o probatori idonei a giustificare la pretesa tributaria. Il semplice scostamento tra il reddito dichiarato e quello risultante dallo studio di settore non sarebbe sufficiente, da solo, a fondare l'accertamento.

La decisione

La pretesa tributaria è stata ritenuta non adeguatamente motivata e provata. L'accertamento non può fondarsi sulla mera applicazione matematica dello studio di settore e sul solo scostamento dei ricavi, ma richiede che l'Ufficio indichi e dimostri ulteriori elementi concreti collegati alla specifica situazione del contribuente. Ne consegue l'accoglimento della contestazione del contribuente e l'annullamento, o comunque l'invalidità, dell'accertamento privo di tali elementi.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973

    La norma disciplina l'accertamento induttivo dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo. La sua applicazione richiede che la ricostruzione del reddito sia adeguatamente giustificata e motivata, soprattutto quando la contabilità del contribuente non sia stata contestata come inattendibile.

  • Commi 14-bis e 14-ter della legge finanziaria 2007

    Le disposizioni richiamate incidono sull'utilizzo degli studi di settore e confermano che il risultato statistico non può essere applicato automaticamente senza un adeguato confronto con la situazione concreta del contribuente e senza contraddittorio o ulteriori elementi di riscontro.

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 26635 del 2009

    Gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici e non determinano automaticamente il reddito imponibile. Lo scostamento può giustificare l'avvio del contraddittorio, ma l'Ufficio deve valutare le spiegazioni del contribuente e, in caso di contestazione, motivare l'accertamento sulla base di ulteriori elementi riferiti alla concreta attività esercitata.

Massime di principio

  • Il solo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dagli studi di settore non è normalmente sufficiente a fondare un accertamento fiscale automatico.
  • Quando la contabilità è formalmente regolare e non viene dimostrata la sua inattendibilità, l'Amministrazione deve indicare elementi ulteriori e concreti che confermino l'esistenza di maggiori ricavi.
  • L'Ufficio deve spiegare nell'atto di accertamento quali dati, circostanze e presupposti hanno condotto alla determinazione dei maggiori ricavi; una motivazione meramente matematica o astratta può comportare l'illegittimità dell'atto.
  • Gli studi di settore hanno valore presuntivo e devono essere utilizzati nel contraddittorio con il contribuente, che può fornire elementi specifici relativi alla propria attività, come crisi del settore, localizzazione, ridotta operatività o eventi straordinari.
  • In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe verificare se l'accertamento contenga una motivazione concreta, se siano stati valutati i chiarimenti forniti e se l'Ufficio abbia prodotto elementi ulteriori rispetto al semplice risultato dello studio di settore.

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