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Sentenza

Sentenza del 12/04/2019 n. 268 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l’iscrizione ipotecaria e la sentenza di primo grado, deducendo principalmente l’insufficiente motivazione della decisione, l’illegittimità dell’iscrizione per omessa comunicazione preventiva, la violazione dell’art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 e la lesione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale. Ha inoltre contestato la validità dei crediti posti a garanzia dell’ipoteca, prospettandone la prescrizione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione impugnata, precisando che l’art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 riguarda i termini per l’inizio dell’esecuzione e non l’iscrizione ipotecaria, disciplinata dall’art. 77. Ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione dell’atto, che indicava cartelle, importi, tributi, annualità e date di notifica. Quanto alla mancata comunicazione preventiva, pur richiamando i principi sul contraddittorio e sulla necessità della cosiddetta "prova di resistenza", ha escluso l’invalidità dell’ipoteca perché il contribuente non aveva indicato ragioni concrete, non pretestuose e utilmente proponibili in sede amministrativa. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4

    Obbligo di motivazione della sentenza tributaria

    La motivazione è sufficiente quando consente di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice; non sussiste vizio di motivazione solo perché la decisione non corrisponde alle aspettative della parte.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 34

    Discussione della controversia in pubblica udienza

    La controversia è stata trattata in pubblica udienza su richiesta di parte.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 50, comma 2

    Termini per l’inizio dell’esecuzione

    La disposizione riguarda l’avvio dell’esecuzione forzata e non disciplina direttamente l’iscrizione ipotecaria.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 77

    Iscrizione di ipoteca sugli immobili

    È la disposizione specificamente applicabile all’iscrizione ipotecaria; nel caso esaminato la Commissione ha ritenuto rispettati i relativi presupposti.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 77, comma 2-bis, introdotto dal D.L. n. 70/2011, convertito dalla L. n. 106/2011

    Obbligo di comunicazione preventiva dell’iscrizione ipotecaria

    La norma ha introdotto espressamente l’obbligo di comunicare preventivamente al contribuente l’intenzione di iscrivere ipoteca; l’iscrizione oggetto di causa era però del 2010.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 19667/2014

    Obbligo di comunicazione preventiva e contraddittorio endoprocedimentale

    Anche prima dell’introduzione espressa dell’art. 77, comma 2-bis, l’Amministrazione avrebbe dovuto comunicare preventivamente l’intenzione di iscrivere ipoteca, consentendo al contribuente di presentare osservazioni o pagare.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 24823/2015

    La violazione del contraddittorio determina invalidità solo se il contribuente indica concretamente le ragioni che avrebbe potuto far valere nel procedimento amministrativo e tali ragioni non sono meramente pretestuose.

  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, 47 e 48

    Diritto a una buona amministrazione, a un ricorso effettivo e alla difesa

    Le disposizioni sono richiamate quale fondamento del diritto di partecipazione e di difesa nel procedimento.

  • Corte di giustizia dell’Unione europea, cause riunite C-129/13 e C-130/13, Kamino

    Principio del contraddittorio

    Il mancato rispetto del contraddittorio può comportare l’invalidità dell’atto quando il contribuente dimostri che il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso.

  • Art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.

    Obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari

    Sono stati invocati dal contribuente, ma la Commissione ha escluso che la sentenza di primo grado fosse priva o carente di motivazione.

Massime di principio

  • La contestazione dell’omessa comunicazione preventiva dell’iscrizione ipotecaria non è normalmente sufficiente da sola: il contribuente deve indicare quali specifiche difese avrebbe presentato e dimostrare che non si trattava di argomentazioni meramente formali o pretestuose.
  • Per individuare la disciplina applicabile occorre distinguere l’iscrizione ipotecaria dall’esecuzione forzata: l’art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 riguarda l’avvio dell’esecuzione, mentre l’ipoteca è regolata dall’art. 77.
  • Un atto di iscrizione ipotecaria può essere motivato per relationem quando identifica chiaramente le cartelle e indica importi, natura dei tributi, annualità e date di notifica, se tali documenti sono già nella disponibilità del contribuente.
  • Il vizio di motivazione della sentenza sussiste solo quando non sia possibile comprendere il percorso logico e giuridico seguito dal giudice; non basta che la motivazione sia ritenuta insoddisfacente dalla parte soccombente.
  • Quando la giurisprudenza è stata oscillante, il giudice può compensare integralmente le spese di lite anche se una parte risulta formalmente vittoriosa.

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