Sentenza del 12/04/2019 n. 268 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l’iscrizione ipotecaria e la sentenza di primo grado, deducendo principalmente l’insufficiente motivazione della decisione, l’illegittimità dell’iscrizione per omessa comunicazione preventiva, la violazione dell’art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 e la lesione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale. Ha inoltre contestato la validità dei crediti posti a garanzia dell’ipoteca, prospettandone la prescrizione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione impugnata, precisando che l’art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 riguarda i termini per l’inizio dell’esecuzione e non l’iscrizione ipotecaria, disciplinata dall’art. 77. Ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione dell’atto, che indicava cartelle, importi, tributi, annualità e date di notifica. Quanto alla mancata comunicazione preventiva, pur richiamando i principi sul contraddittorio e sulla necessità della cosiddetta "prova di resistenza", ha escluso l’invalidità dell’ipoteca perché il contribuente non aveva indicato ragioni concrete, non pretestuose e utilmente proponibili in sede amministrativa. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4
Obbligo di motivazione della sentenza tributaria
La motivazione è sufficiente quando consente di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice; non sussiste vizio di motivazione solo perché la decisione non corrisponde alle aspettative della parte.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 34
Discussione della controversia in pubblica udienza
La controversia è stata trattata in pubblica udienza su richiesta di parte.
D.P.R. n. 602/1973, art. 50, comma 2
Termini per l’inizio dell’esecuzione
La disposizione riguarda l’avvio dell’esecuzione forzata e non disciplina direttamente l’iscrizione ipotecaria.
D.P.R. n. 602/1973, art. 77
Iscrizione di ipoteca sugli immobili
È la disposizione specificamente applicabile all’iscrizione ipotecaria; nel caso esaminato la Commissione ha ritenuto rispettati i relativi presupposti.
D.P.R. n. 602/1973, art. 77, comma 2-bis, introdotto dal D.L. n. 70/2011, convertito dalla L. n. 106/2011
Obbligo di comunicazione preventiva dell’iscrizione ipotecaria
La norma ha introdotto espressamente l’obbligo di comunicare preventivamente al contribuente l’intenzione di iscrivere ipoteca; l’iscrizione oggetto di causa era però del 2010.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 19667/2014
Obbligo di comunicazione preventiva e contraddittorio endoprocedimentale
Anche prima dell’introduzione espressa dell’art. 77, comma 2-bis, l’Amministrazione avrebbe dovuto comunicare preventivamente l’intenzione di iscrivere ipoteca, consentendo al contribuente di presentare osservazioni o pagare.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 24823/2015
La violazione del contraddittorio determina invalidità solo se il contribuente indica concretamente le ragioni che avrebbe potuto far valere nel procedimento amministrativo e tali ragioni non sono meramente pretestuose.
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, 47 e 48
Diritto a una buona amministrazione, a un ricorso effettivo e alla difesa
Le disposizioni sono richiamate quale fondamento del diritto di partecipazione e di difesa nel procedimento.
Corte di giustizia dell’Unione europea, cause riunite C-129/13 e C-130/13, Kamino
Principio del contraddittorio
Il mancato rispetto del contraddittorio può comportare l’invalidità dell’atto quando il contribuente dimostri che il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso.
Art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
Obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari
Sono stati invocati dal contribuente, ma la Commissione ha escluso che la sentenza di primo grado fosse priva o carente di motivazione.
Massime di principio
- La contestazione dell’omessa comunicazione preventiva dell’iscrizione ipotecaria non è normalmente sufficiente da sola: il contribuente deve indicare quali specifiche difese avrebbe presentato e dimostrare che non si trattava di argomentazioni meramente formali o pretestuose.
- Per individuare la disciplina applicabile occorre distinguere l’iscrizione ipotecaria dall’esecuzione forzata: l’art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 riguarda l’avvio dell’esecuzione, mentre l’ipoteca è regolata dall’art. 77.
- Un atto di iscrizione ipotecaria può essere motivato per relationem quando identifica chiaramente le cartelle e indica importi, natura dei tributi, annualità e date di notifica, se tali documenti sono già nella disponibilità del contribuente.
- Il vizio di motivazione della sentenza sussiste solo quando non sia possibile comprendere il percorso logico e giuridico seguito dal giudice; non basta che la motivazione sia ritenuta insoddisfacente dalla parte soccombente.
- Quando la giurisprudenza è stata oscillante, il giudice può compensare integralmente le spese di lite anche se una parte risulta formalmente vittoriosa.
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