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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00404/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del GIP del 30/06/2025 che, su richiesta del pubblico ministero, ha rigettato la domanda di incidente probatorio proposta da Visintin volta a una perizia per accertare cause, modalità, data della morte e luogo di permanenza della salma di Liliana Resinovich, invocando l'abnormità del provvedimento e la totale mancanza di motivazione, nonché che l'accertamento avrebbe sospeso il processo oltre 60 giorni.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata: richiamando il principio di tassatività delle impugnazioni (art. 568 e art. 591 c.p.p.) e la giurisprudenza sul concetto di abnormità, la Corte ha osservato che gli ordinanze istruttorie in sede di incidente probatorio non sono autonomamente impugnabili e che l'eccezione di abnormità è riconosciuta solo in casi particolari (atti strutturalmente estranei o che determinano stasi/regressione del procedimento, o quando la legge impone necessariamente l'incidente, es. presunzione di vulnerabilità ex art. 392 c.p.p.). Nel caso di specie non ricorrevano tali presupposti e la censura era formulata in modo generico. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 568 cod. proc. pen.

    stabilisce il principio di tassatività dei casi e dei mezzi di impugnazione; limita le ipotesi in cui è possibile ricorrere in cassazione

  • art. 591 cod. proc. pen.

    sanziona con l'inammissibilità le impugnazioni proposte al di fuori di quanto tipizzato dall'ordinamento

  • art. 392 cod. proc. pen.

    comma 1-bis, primo periodo

    prevede una particolare tutela (con presunzione di vulnerabilità) che rende, nelle ipotesi ivi indicate, obbligatorio disporre l'incidente probatorio; il mancato accoglimento in tali casi può integrare abnormità

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al principio di ragionevole durata del processo: atti che determinino indebito arresto o regressione possono essere censurati come abnormi

  • art. 616 cod. proc. pen.

    consente la condanna al pagamento di una somma a titolo di ammenda per le ipotesi di ricorso infondato o colposo; applicata per valutare la colpa nella proposizione del ricorso inammissibile

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. e altre sezioni)

    tra le molte: Sez. U. n. 20569/2018; Sez. U. n. 10869/2024; Sez. 1 n. 3317/2023

    la giurisprudenza delimita il concetto di abnormità ai provvedimenti strutturalmente estranei al sistema o a quelli che determinano stasi/regressione del procedimento; inoltre gli atti istruttori in sede di incidente probatorio sono generalmente non autonomamente impugnabili, salvo i casi eccezionali sopra indicati

Massime di principio

  • Le impugnazioni in Cassazione sono tassative: non tutte le ordinanze istruttorie sono ricorribili e un'impugnazione generica per carenza motivazionale rischia l'inammissibilità.
  • Gli ordini del GIP in sede di incidente probatorio hanno natura non definitoria e non sono autonomamente impugnabili, potendo essere revocati o modificati fino alla sentenza; perciò il rigetto di una richiesta di incidente non costituisce automaticamente motivo di cassazione.
  • La categoria dell'abnormità è eccezionale e si applica solo a provvedimenti ostruzionistici/estranei al sistema o che determinano una stasi o regressione del procedimento, ovvero a casi in cui la legge impone necessariamente l'incidente (es. presunzione di vulnerabilità ex art. 392 c.p.p.).
  • Per far valere l'abnormità è necessario un'argomentazione specifica e circostanziata: censure generiche sulla mancanza di motivazione non sono sufficienti.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile può conseguirne la condanna alle spese e, se emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso, l'applicazione di una ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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