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Sentenza

Sentenza n. 708/2026 - L'aquila, Sezione 1

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Teramo n. 196/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 19.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 101/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 28.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 12.11.2025 (doc. 2).

Giustizia amministrativa202500607

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo n. 196/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto del docente a ottenere la Carta elettronica per le annualità indicate in quella pronuncia e condannato il Ministero a erogare complessivamente 2.000 euro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Teramo, Sezione lavoro e previdenza, depositata il 19 marzo 2025, notificata al Ministero il 28 luglio 2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia riconosceva, con riguardo ai contratti a tempo determinato, il diritto al beneficio annuo di 500 euro tramite Carta elettronica del docente, per un importo complessivo di 2.000 euro, oltre alle spese processuali. Deduceva che il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato nonostante la notificazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni; chiedeva l’attuazione della sentenza, il pagamento di quanto dovuto con gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Nel corso del giudizio, il 15 ottobre 2026, il ricorrente ha dichiarato di aver ottenuto integralmente il beneficio e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese. Il TAR ha ritenuto che la pretesa fosse stata integralmente soddisfatta dal Ministero nelle more, dichiarando cessata la materia del contendere. Poiché l’Amministrazione ha ottemperato solo dopo la proposizione del ricorso, il giudice ne ha ravvisato la soccombenza virtuale e l’ha condannata alle spese, liquidate in 1.200 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La riduzione delle spese è stata giustificata con la natura seriale del contenzioso e con lo scaglione fino a 5.000 euro.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’istante agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a. per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, indicata in epigrafe

    La disposizione individua l’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato.

  • art. 1 l. 107/2015

    recante accertamento del diritto del ricorrente, in relazione ai contratti stipulati a tempo determinato, di usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, L. n. 107/2015

    La norma è richiamata quale fondamento del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto al ricorrente anche in relazione ai contratti a tempo determinato.

Massime di principio

  • Quando la pretesa azionata in ottemperanza è integralmente soddisfatta dall’Amministrazione nelle more del giudizio, il ricorso va definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
  • Se l’Amministrazione dà esecuzione al giudicato solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la soccombenza virtuale dell’Amministrazione ai fini della condanna alle spese.
  • Nella liquidazione delle spese di un ricorso per ottemperanza seriale, il giudice può tener conto dello scaglione di valore e della natura seriale del contenzioso, riducendo conseguentemente l’importo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

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