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Sentenza

Sentenza n. 1251/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600998

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Cartella di pagamento per € 21.833,31, emessa per la riscossione di una sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, riferita all’inottemperanza a un’ordinanza di demolizione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria sanzionata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento e gli atti presupposti, chiedendo anche l’accertamento della non debenza delle somme. La censura è fondata sull’illegittimità della pretesa sanzionatoria, poiché il provvedimento comunale del 25 novembre 2021, costituente titolo della cartella, aveva accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 30/2016 e irrogato una sanzione di € 20.000,00, ma tale provvedimento era stato definitivamente annullato dal TAR con sentenza n. 2873/2023. In quella pronuncia era stato inoltre stabilito che l’ordinanza di demolizione del 2016 era stata superata da un successivo provvedimento comunale, risultando inefficace e tamquam non esset; non poteva quindi costituire il presupposto per l’accertamento dell’inottemperanza e per l’irrogazione della sanzione.

La decisione

Il TAR ha definito la controversia con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha preliminarmente affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative alla cartella di pagamento, in quanto la cartella attiene ancora alla fase di determinazione e quantificazione del prelievo; la giurisdizione ordinaria sussiste invece soltanto dalla fase del pignoramento, quale avvio dell’esecuzione forzata. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto manifestamente fondato: il titolo presupposto della cartella era stato definitivamente annullato e l’ordinanza di demolizione posta a base della sanzione era stata giudicata inefficace. Conseguentemente, il TAR ha accolto il ricorso e annullato la cartella di pagamento. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    sanzione pecuniaria emessa dal Comune di Positano ex art. 31 – comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001 per inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 30/2016

    La sanzione presuppone un valido accertamento dell’inottemperanza a un ordine di demolizione efficace; venuto meno il titolo presupposto, non può legittimamente fondare la riscossione.

  • art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a.

    Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine alla controversia che ha ad oggetto le cartelle di pagamento, attenendo esse ancora alla fase dell’attuazione del prelievo supplementare, nel senso della sua determinazione e quantificazione

    La cartella di pagamento, prima dell’avvio dell’esecuzione forzata mediante pignoramento, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando riguarda la determinazione e quantificazione della pretesa amministrativa.

  • art. 60 c.p.a.

    Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa

    La controversia è stata definita in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, previa audizione delle parti.

Massime di principio

  • La controversia sulla cartella di pagamento relativa a una pretesa amministrativa appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo finché resta nella fase di determinazione e quantificazione del prelievo; la giurisdizione ordinaria subentra con il pignoramento, quale atto di avvio dell’esecuzione forzata.
  • La riscossione di una sanzione edilizia per inottemperanza all’ordine di demolizione presuppone l’esistenza e l’efficacia dell’ordine cui l’inottemperanza si riferisce.
  • L’annullamento definitivo del provvedimento sanzionatorio presupposto determina il venir meno della base giuridica della cartella di pagamento emessa per la sua riscossione, che deve essere annullata.
  • Un’ordinanza di demolizione divenuta inefficace perché superata da un successivo provvedimento amministrativo non può essere utilizzata per accertare l’inottemperanza e irrogare la sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniGiurisdizione e riparto
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiRiparto di giurisdizioneEfficacia ed esecutorietà

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