Cassazione Penale, Sentenza n. 23909/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Barbu fu condannata con sentenza del Tribunale di Bologna (14/03/2023) alla multa di euro 3.055,00 per il reato previsto dagli artt. 56 e 624 c.p. Ha impugnato in appello, ma la Corte d'appello di Bologna (27/09/2023) ha dichiarato l'impugnazione inammissibile ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., perché con l'atto di appello non era stato depositato il specifico mandato ad impugnare rilasciato al difensore dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputata. In Cassazione la difesa ha dedotto (i) che la ricorrente aveva già dichiarato/eletto domicilio in atti precedenti (verbale di identificazione e istanza di patrocinio a spese dello Stato) e (ii) questione di illegittimità costituzionale delle norme che rendono inammissibile l'appello in simili ipotesi per contrasto con principi costituzionali e convenzionali (art. 6 CEDU e artt. 1,24,27,111,112,117 Cost.), sostenendo che la sanzione di inammissibilità è sproporzionata e lesiva del diritto di difesa.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto irrilevante l'esistenza di una precedente dichiarazione/elezione di domicilio anteriore alla sentenza di primo grado: la normativa (art. 581, comma 1-quater, c.p.p.) richiede il deposito, unitamente all'atto d'impugnazione, di un mandato specifico rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio. La questione di legittimità costituzionale sollevata è stata ritenuta manifestamente infondata in conformità alla giurisprudenza di legittimità (richiamata Sez.4 n.43718/2023). Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, a favore della cassa delle ammende, della somma equitativa di euro 3.000,00; la decisione è stata motivata in forma semplificata.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Norma penale sul concorso di persone o sull'attenuazione/partecipazione al reato (presente in motivazione come riferimento al reato contestato); viene richiamata come parte della fattispecie di condanna insieme all'art. 624 c.p.
art. 624 c.p.
Previsione del reato di furto: utilizzata per qualificare il fatto per cui la ricorrente fu condannata in primo grado (con applicazione dell'art. 56 per la partecipazione/attenuazione).
art. 53, d.lgs. n. 689/1981
Riferimento alla conversione di pene pecuniarie: la multa è stata applicata in sede di conversione ai sensi di questa norma.
art. 581, comma 1-quater, c.p.p.
"nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio."
La Corte interpreta la norma in modo stringente: per l'imputato processato in assenza l'appello è inammissibile se non è allegato, con l'atto di impugnazione, il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza e la dichiarazione/elezione di domicilio. Dichiarazioni/electioni di domicilio anteriori alla sentenza non suppliscono.
artt. 161, 162 c.p.p.
Norme richiamate dalla difesa in relazione alla comunicazione/domicilio dell'imputato; la Corte ritiene irrilevante il deposito di atti precedenti ai fini del requisito previsto dall'art. 581, comma 1-quater.
art. 349 c.p.p.
Norma sulle notificazioni e domicilio ai fini del procedimento; citata dalla difesa ma considerata insufficiente a sostituire il mandato post-sentenza richiesto dall'art. 581, comma 1-quater.
art. 591, comma 1, lett. c) e art. 592 c.p.p.
Norme procedurali richiamate in massima parte per il quadro delle impugnazioni e dell'inammissibilità; il ricorso le invoca in relazione al diritto di impugnazione ma la Corte le considera compatibili con la disciplina impugnatoria introdotta dal d.lgs. 150/2022.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (artt. 33 e 89)
Novella che ha introdotto gli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater, e modifiche collegate; la Corte ritenuta la scelta legislativa non manifestamente irragionevole e quindi costituzionalmente legittima secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata.
art. 616 c.p.p.
Norma che prevede l'onere delle spese in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
sentenza Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per stabilire il principio secondo cui, in mancanza di colpa accertabile della parte nella determinazione della causa di inammissibilità, sussistono criteri di valutazione per le spese; tuttavia qui non risultano elementi tali da escludere la responsabilità della ricorrente.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla difesa come parametro di legittimità (diritto a un processo equo); la Corte ritiene infondate le doglianze di contrasto con tali principi rispetto alla disciplina che richiede il mandato post-sentenza.
Artt. Costituzionali invocati (art. 1, 24, 27, 111, 112, 117 Cost.)
Articoli costituzionali richiamati dalla difesa per dedurre illegittimità costituzionale delle norme impugnate; la Corte ritiene la deduzione manifestamente infondata e conferma la compatibilità delle norme con i principi costituzionali richiamati, sulla base della giurisprudenza consolidata.
Massime di principio
- Se l'imputato è stato processato in assenza, per rendere ammissibile l'appello il difensore deve depositare con l'atto d'impugnazione un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio: l'adempimento è a pena di inammissibilità.
- Una precedente dichiarazione o elezione di domicilio anteriore alla pronuncia della sentenza (es. nel verbale di identificazione o negli atti per il patrocinio a spese dello Stato) non sostituisce il mandato post-sentenza richiesto dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p.
- Le questioni di legittimità costituzionale sollevate contro la disciplina che rende inammissibile l'appello per mancato deposito del mandato post-sentenza trovano difficile accoglimento in Cassazione, alla luce della giurisprudenza che considera la disciplina una scelta legislativa non manifestamente irragionevole.
- In caso di rischio di inammissibilità è opportuno che il difensore ottenga e alleghi tempestivamente il mandato specifico rilasciato dall'imputato dopo la sentenza e la dichiarazione/elezione di domicilio, per evitare la perdita del diritto di impugnare.
- Se si verifica l'omissione formale, valutare tempestivamente rimedi processuali (es. restitutio in termini o istanza documentante l'assenza di colpa) e raccogliere prove che giustifichino la tardiva integrazione, ma la soddisfazione di tali rimedi non è garantita e dipende dalle specifiche condizioni previste dalla legge.
- La mancata osservanza dei requisiti formali può comportare non solo l'inammissibilità dell'impugnazione ma anche oneri economici (spese processuali e pagamento alla cassa delle ammende), quindi la verifica preventiva di conformità degli atti di impugnazione è essenziale.
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