Sentenza n. 2173/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, n. --OMISSIS-, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’esclusione dall’arruolamento quale VFP4 nell’Aeronautica militare per la presenza di un tatuaggio sotto il ginocchio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante contestava l’esclusione disposta dal Ministero della difesa il 12 dicembre 2023, deducendo, in primo grado, violazione degli artt. 3 e 21-quater della l. 241/1990, insufficienza della motivazione, sviamento, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, nonché violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere. Sosteneva che il tatuaggio non fosse visibile con l’uniforme estiva o con quella ginnica, poiché coperto dai calzini bianchi in dotazione, e che il bando non consentisse un’interpretazione integrativa delle proprie clausole. In appello ha inoltre lamentato l’omessa concreta individuazione dell’uniforme rispetto alla quale il tatuaggio sarebbe visibile, l’inosservanza della direttiva OD-4, la violazione della par condicio e del legittimo affidamento, il difetto di istruttoria e di motivazione della sentenza impugnata, nonché il fatto che il medesimo tatuaggio non avesse impedito il precedente arruolamento come VFP1. Il Consiglio di Stato ha rilevato preliminarmente che non erano state impugnate la graduatoria definitiva né notificato il ricorso ad almeno un controinteressato, nonostante l’eventuale accoglimento avrebbe potuto incidere sulla posizione dei candidati collocati in graduatoria. Ha inoltre osservato che alcune censure relative alla tipologia delle uniformi e delle calze costituivano motivi nuovi inammissibili in appello.
La decisione
L’appello è stato dichiarato inammissibile e comunque ritenuto infondato. In rito, il Consiglio di Stato ha affermato che l’impugnazione dell’esclusione da un concorso è inammissibile quando non siano impugnate la graduatoria definitiva e non sia notificato il ricorso ad almeno un candidato controinteressato, titolare di un interesse concreto a non essere postergato dall’eventuale reinserimento del ricorrente. Nel merito, il Collegio ha confermato che alla selezione per l’Aeronautica militare non si applicava la slide esemplificativa riferita all’Esercito, ma l’allegato specifico per l’Aeronautica, che richiamava il vigente regolamento, individuato nella direttiva OD-4. Tale direttiva tollera soltanto i tatuaggi non visibili con qualsiasi tipo di uniforme. Dalle fotografie e dal verbale della visita medica risultava che il tatuaggio, ampio e collocato sulla parte frontale della gamba immediatamente sotto il ginocchio, poteva risultare visibile con l’uniforme estiva e con quella ginnica. La possibile copertura mediante calze non era sufficiente, poiché la copertura deve essere certa e non meramente eventuale: le calze possono scendere durante i movimenti e l’abbigliamento ginnico, per sua natura, può lasciare scoperte le zone prossime al margine della divisa. La Commissione medica aveva quindi svolto una valutazione adeguata e logicamente motivata. Non era decisivo che il tatuaggio fosse stato presente al precedente arruolamento come VFP1, dovendosi applicare le specifiche regole previste per il reclutamento oggetto del giudizio. L’appello è stato integralmente rigettato, con condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in 3.000 euro oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
avviso alle parti della possibile inammissibilità del gravame
Impone al giudice di assicurare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio che possono condurre a una pronuncia sfavorevole.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato per la regolazione delle spese di lite secondo il principio di soccombenza e i criteri applicabili.
artt. 3 e 21-quater l. 241/1990
Invocati dall’appellante in relazione al dedotto difetto di motivazione e agli altri vizi dell’azione amministrativa; le censure sono state ritenute infondate.
d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare
Indicato quale normativa regolamentare di riferimento, insieme alla direttiva OD-4, per la disciplina dei tatuaggi e della compatibilità con l’uniforme.
Direttiva OD-4 - Regolamento sull’uniforme
sono tollerati tatuaggi che non siano visibili quando si indossa qualsiasi tipo di uniforme
La direttiva consente i tatuaggi soltanto se non visibili con qualsiasi tipo di uniforme; la copertura deve essere certa e non semplicemente possibile o occasionale.
allegato C, lettera B, punto C, del bando per il reclutamento VFP4 nell’Aeronautica militare
Richiama, per la disciplina dei tatuaggi, il vigente regolamento applicabile all’Aeronautica militare e non la slide esemplificativa riferita all’Esercito.
Massime di principio
- Nel giudizio contro l’esclusione da una procedura concorsuale, il ricorrente deve impugnare anche la graduatoria definitiva e notificare il ricorso ad almeno un candidato controinteressato quando l’eventuale accoglimento possa alterare l’ordine della graduatoria e pregiudicare la posizione degli altri candidati.
- Nelle procedure di reclutamento militare, la verifica della rilevanza ostativa di un tatuaggio deve essere compiuta sulla base della disciplina specifica applicabile al Corpo interessato, senza estendere automaticamente a un’altra Forza armata le esemplificazioni contenute nel bando.
- Quando la disciplina dell’uniforme vieta i tatuaggi visibili con qualsiasi uniforme, la copertura deve essere certa e stabile; la mera possibilità che una calza o altro indumento copra il tatuaggio non esclude l’inidoneità, soprattutto se i movimenti connessi all’attività ginnica possono determinare lo scoprimento della parte corporea.
- La valutazione della Commissione medica sulla visibilità di un tatuaggio è legittima quando si fonda sul verbale della visita, sulle fotografie e sulla sede e dimensione del tatuaggio, con motivazione logica in rapporto alle uniformi previste.
- Il precedente arruolamento del candidato non rende illegittima l’esclusione in una successiva procedura quando il nuovo reclutamento sia disciplinato da specifiche regole proprie del Corpo e della procedura interessata.
- In appello sono inammissibili le censure che introducano per la prima volta nuove questioni fattuali non dedotte nel giudizio di primo grado.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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