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Sentenza

Sentenza n. 1053/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500945

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio di rinnovo della licenza di porto d'armi per difesa personale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto della Prefettura di Nuoro che ha respinto l'istanza di rinnovo della licenza di porto d'armi per difesa personale. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 T.U.L.P.S., il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l'amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato il suo ultraventennale servizio nell'Arma dei Carabinieri, le onorificenze ricevute, la permanenza nel territorio sardo, le pregresse attività di contrasto alla criminalità organizzata, le minacce e molestie ricevute, la documentazione medica attestante l'idoneità psicofisica e il parere favorevole della Questura. Ha inoltre dedotto violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, manifesta illogicità, lesione del legittimo affidamento derivante dai precedenti rinnovi, sviamento, violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost. Il ricorrente ha sostenuto che il contesto criminale sardo e la possibile persistenza di logiche di vendetta rendessero attuale il pericolo, nonostante il tempo trascorso dai fatti posti a fondamento dell'istanza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha chiarito che il porto d'armi costituisce un'eccezione al generale divieto di detenere armi e non un diritto assoluto; il rilascio presuppone la completa affidabilità del richiedente e, per il porto d'armi ad uso difesa personale, il 'dimostrato bisogno dell'arma' previsto dall'art. 42 T.U.L.P.S. L'amministrazione dispone di ampia discrezionalità e deve valutare la sussistenza di un pericolo concreto, specifico e attuale, con prevalenza dell'interesse pubblico alla sicurezza e all'incolumità collettiva. L'onere di provare il bisogno attuale grava sul richiedente e i precedenti rinnovi non determinano alcuna inversione dell'onere probatorio né fondano un affidamento tutelabile, poiché la situazione di pericolo deve essere verificata periodicamente. Nel caso concreto, la querela per molestie telefoniche del 2016 e l'esposto del 2020 non dimostravano un pericolo attuale; inoltre, il trascorso servizio nell'Arma, le onorificenze, la buona condotta, l'idoneità psicofisica e l'assenza di precedenti rilevavano sull'affidabilità nell'uso dell'arma, ma non provavano l'attuale necessità di difesa. Neppure la mera appartenenza alla categoria dei carabinieri in quiescenza o la pericolosità genericamente attribuita al territorio sardo era sufficiente. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in 2.000 euro in favore del Ministero dell'interno; nulla è stato disposto nei confronti della Prefettura, non costituita.

Norme richiamate

  • art. 42 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    "dimostrato bisogno dell’arma"; "la licenza ha validità annuale"

    Il porto d'armi per difesa personale può essere rilasciato soltanto quando il richiedente dimostri un bisogno concreto, specifico e attuale di protezione da una situazione di pericolo. La validità annuale impone una verifica periodica della permanenza delle condizioni giustificative.

  • art. 699 c.p.

    Richiamato quale fondamento del generale divieto di detenere armi, rispetto al quale il porto d'armi costituisce una deroga eccezionale.

  • art. 4, comma 1, l. n. 110/1975

    Richiamato quale ulteriore fonte del generale divieto di detenzione di armi, derogabile mediante autorizzazione di polizia solo in presenza dei relativi presupposti.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Richiamato in relazione al preavviso di diniego comunicato dalla Prefettura durante il procedimento di rinnovo.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Invocato dal ricorrente con riguardo al difetto di motivazione; la censura è stata respinta poiché il diniego risultava coerente con l'assenza di elementi attuali comprovanti il bisogno di difesa.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento, imparzialità e coerenza dell'azione amministrativa; il TAR ha ritenuto non irragionevole il diniego fondato sulla mancanza di un pericolo attuale.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Applicato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • Il porto d'armi per difesa personale non costituisce un diritto soggettivo assoluto, ma una deroga eccezionale al generale divieto di portare o detenere armi; il rilascio richiede una valutazione particolarmente rigorosa dell'affidabilità del richiedente e della sicurezza pubblica.
  • Il requisito del 'dimostrato bisogno dell'arma' previsto dall'art. 42 T.U.L.P.S. deve risultare da circostanze di fatto concrete, specifiche e attuali, idonee a evidenziare un'esposizione al pericolo maggiore rispetto a quella della generalità dei consociati.
  • L'onere di provare l'attuale e concreto bisogno di difesa grava sul richiedente; il precedente rilascio o rinnovo della licenza non determina un'inversione dell'onere probatorio, poiché la validità annuale del titolo impone la verifica periodica della permanenza del pericolo.
  • La buona condotta, l'assenza di precedenti, l'idoneità psicofisica, il servizio pregresso nelle forze dell'ordine e le onorificenze incidono sull'affidabilità nell'uso dell'arma, ma non sostituiscono la prova dell'attuale necessità di difesa personale.
  • La mera appartenenza a una categoria professionale, anche se esposta in passato a rischi, il generico riferimento alla pericolosità del territorio e la possibilità astratta di ritorsioni non dimostrano un pericolo attuale sufficiente a giustificare il porto d'armi per difesa personale.
  • I precedenti rinnovi della licenza non fondano, di per sé, un legittimo affidamento alla prosecuzione del titolo, poiché il mutamento o l'attenuazione della situazione di pericolo può giustificare una diversa valutazione amministrativa in occasione del rinnovo.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaTermini del procedimento e silenzioPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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