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Sentenza

Sentenza del 01/06/2018 n. 5209 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

IRAP. Attività professionale. Professionisti non organizzati. Autonoma organizzazione. Medico convenzionato. Corredo minimale di dotazioni tecniche e strumentali senza il quale l'attività professionale o di lavoro autonomo sarebbe inconcepibile o irrealizzabile. Individuazione del requisito dell'autonoma organizzazione. Deve amplificare le prestazioni del lavoro autonomo ed essere sganciata dall'attività dell'organizzazione. Attività professionale che non può essere esercitata in assenza del professionista. Soggettività passiva ai fini IRAP. Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio sosteneva che il medico fosse soggetto a IRAP perché si avvaleva in modo non occasionale di personale o collaboratori, con spese annue pari a circa 10.373-12.896 euro, ritenendo tale impiego un indice di autonoma organizzazione. La controversia riguardava quindi la sussistenza del presupposto IRAP nell'attività di un medico convenzionato, in presenza di uno studio professionale, dotazioni strumentali minime e un modesto ausilio lavorativo.

La decisione

L'appello dell'Ufficio è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto insussistente l'autonoma organizzazione, poiché lo studio e le attrezzature utilizzate rientravano nella dotazione minima necessaria e obbligatoria per il medico convenzionato, mentre le spese per il personale, equivalenti a circa 1.000 euro mensili, erano riferibili a una segreteria o a una collaborazione non a tempo pieno, con funzione meramente esecutiva o ausiliaria. Tali elementi non producevano un valore aggiunto autonomo rispetto all'attività personale del medico, che rimaneva indispensabile e non sostituibile. È stata quindi confermata l'esclusione dall'IRAP e il diritto al rimborso dell'imposta versata. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Articolo 2 del d.lgs. n. 446/1997

    esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi

    L'IRAP presuppone non il semplice esercizio abituale di un'attività professionale, ma l'esistenza di un'autonoma organizzazione idonea a produrre valore aggiunto rispetto al lavoro personale del professionista.

  • Sentenza della Corte costituzionale 21 maggio 2001, n. 156

    L'IRAP ... colpisce ... il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate

    Il lavoro autonomo è soggetto a IRAP solo quando sia svolto mediante un'organizzazione autonoma di capitali o lavoro altrui; in mancanza di tale elemento, manca il presupposto dell'imposta.

  • Articolo 36 dell'Accordo nazionale per la medicina generale

    Lo studio e le attrezzature richiesti dalla convenzione costituiscono il minimo indispensabile per esercitare e mantenere il rapporto convenzionale e, di per sé, non dimostrano l'esistenza di autonoma organizzazione.

  • D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270

    Le dotazioni dello studio previste per i medici di medicina generale convenzionati sono considerate strumentazione ordinaria e necessaria, non un fattore autonomo di produzione di ricchezza.

  • D.lgs. n. 502/1992

    Il compenso del medico convenzionato è determinato secondo criteri normativi, quali il numero degli assistiti e il raggiungimento di obiettivi stabiliti dalla legge, elementi non dipendenti dall'ampiezza della struttura organizzativa.

  • Sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 9541/2016

    Il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente ... impieghi beni strumentali eccedenti ... il minimo indispensabile ... oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive

    L'autonoma organizzazione richiede la responsabilità dell'organizzazione e, alternativamente, beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui non meramente esecutivo o comunque eccedente la soglia di un semplice collaboratore.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 28 maggio 2010

    la prova dell'autonoma organizzazione non può essere offerta dall'utilizzo di quelle apparecchiature previste obbligatoriamente dalla convenzione stessa

    Per il medico convenzionato, studio e apparecchiature imposti dalla convenzione non sono sufficienti, da soli, a dimostrare l'assoggettamento a IRAP; occorre una valutazione concreta degli ulteriori elementi organizzativi.

Massime di principio

  • Il professionista è soggetto a IRAP solo se l'organizzazione di beni o lavoro altrui aggiunge un valore economicamente apprezzabile rispetto alla sua attività personale.
  • La dotazione minima e indispensabile per esercitare la professione non integra, da sola, autonoma organizzazione, anche se comprende beni strumentali costosi o uno studio professionale.
  • L'impiego di un solo collaboratore con mansioni meramente esecutive o di segreteria, se contenuto e non sostitutivo dell'attività del professionista, normalmente non è sufficiente a far scattare l'IRAP.
  • La valutazione deve essere concreta e riferita alle caratteristiche dell'attività, alla natura delle mansioni dei collaboratori, all'entità dei costi e all'eventuale eccedenza dei beni rispetto al minimo indispensabile.
  • Nel caso del medico convenzionato, i vincoli derivanti dal rapporto con il SSN, la remunerazione predeterminata e la necessaria presenza personale del medico depongono contro l'esistenza di un'organizzazione autonoma, salvo elementi ulteriori e significativi.
  • L'IRAP può invece risultare dovuta quando il professionista impiega personale in modo rilevante o non meramente esecutivo, oppure dispone di una struttura organizzativa eccedente e capace di operare autonomamente o di amplificare concretamente la capacità reddituale.

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