Sentenza del 01/06/2018 n. 2553 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Soggettiva inesistenza fatture - Ente impositore - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Soggetto contribuente - Negozi soggetti evasori - Inconsapevole conclusione - Presunto concorso colposo - Esclusione - Presunto violazione dovere giuridico Esclusione - Illegittimità pretesa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa tributaria è stata ritenuta illegittima. In assenza di prova concreta, da parte dell’Amministrazione, della soggettiva inesistenza delle operazioni e della consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del contribuente, non è legittimo recuperare l’IVA detratta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il recupero dell’IVA detratta in relazione a fatture ritenute soggettivamente inesistenti. Tale inesistenza ricorre quando l’acquisto dei beni è effettivo, ma il cedente indicato in fattura è diverso dal soggetto che ha realmente fornito la merce. L’Amministrazione non ha assolto l’onere di dimostrare la simulazione soggettiva delle operazioni e non può fondare la pretesa sul solo fatto che il contribuente abbia intrattenuto rapporti commerciali con soggetti evasori. La conclusione inconsapevole di negozi con operatori irregolari non integra, di per sé, né concorso colposo nell’evasione né violazione di uno specifico dovere giuridico.
Massime di principio
- Per contestare la detrazione IVA, l’Amministrazione deve dimostrare specificamente che il soggetto indicato in fattura non coincide con l’effettivo cedente dei beni; non è sufficiente provare che il fornitore fosse evasore o irregolare.
- La nozione di fattura soggettivamente inesistente presuppone che la merce sia stata realmente acquistata, ma da un soggetto diverso da quello formalmente indicato nella fattura.
- Il contribuente non perde automaticamente il diritto alla detrazione IVA per il solo fatto di avere acquistato da un operatore coinvolto in frodi fiscali.
- Occorre provare, oltre all’irregolarità del fornitore, la consapevolezza o la concreta conoscibilità della frode da parte del contribuente, sulla base di elementi oggettivi e specifici.
- La mera conclusione inconsapevole di rapporti commerciali con soggetti evasori non costituisce, da sola, concorso colposo né violazione di un dovere giuridico di controllo generalizzato.
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