Sentenza del 01/06/2018 n. 2519 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cessione multipla - Singolo ramo d'azienda - Perizia estimativa - Finalità predisposizione - Valore individuato - Range negoziazione - Rileva - Ente impositore - Metodo valutativo - Avvenuta revisione - Singolo ramo d'azienda - Rideterminazione valore - Esclusione -Illegittimità pretesa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cessione multipla avente ad oggetto complessivamente sei rami d’azienda. L’Amministrazione aveva rideterminato il valore di un singolo ramo d’azienda utilizzando come principale elemento probatorio una perizia estimativa predisposta dalla società cedente per finalità organizzative interne al gruppo. La perizia non era stata redatta per attestare il valore definitivo di cessione, ma per individuare un possibile intervallo di valori entro il quale svolgere le trattative. Il ricorrente ha contestato l’idoneità di tale documento a dimostrare il maggior valore effettivo del ramo e, conseguentemente, la maggiore imposta di registro.
La decisione
La pretesa fiscale è stata ritenuta infondata per mancato assolvimento dell’onere probatorio. La sola perizia interna, avente funzione meramente orientativa e negoziale, non era sufficiente a dimostrare il valore effettivo del singolo ramo d’azienda, soprattutto nel contesto di una cessione complessiva di sei rami e in assenza di ulteriori elementi probatori adeguati. È stata quindi esclusa la legittimità della rideterminazione del valore e della conseguente maggiore imposta di registro.
Massime di principio
- L’Amministrazione finanziaria non può fondare una rettifica del valore ai fini dell’imposta di registro sulla sola esistenza di una perizia estimativa interna, se tale documento aveva finalità organizzative o preparatorie e individuava soltanto un intervallo di possibile negoziazione.
- Una perizia predisposta per supportare trattative o decisioni interne non equivale necessariamente a una stima del valore effettivo di mercato o del corrispettivo definitivamente pattuito.
- Quando una cessione comprende più rami d’azienda, il valore di un singolo ramo deve essere dimostrato con elementi specifici e attendibili riferiti a quel ramo, senza automatica trasposizione di valori desunti da documenti complessivi o preliminari.
- L’onere di provare il maggior valore imponibile grava sull’Amministrazione finanziaria; in mancanza di ulteriori riscontri oggettivi, la rideterminazione non può ritenersi adeguatamente motivata e provata.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra valore indicativo utilizzato nelle negoziazioni e valore effettivo dell’azienda trasferita, valutando anche il prezzo complessivo, la ripartizione tra i diversi rami e le condizioni concrete dell’operazione.
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