Sentenza del 01/06/2018 n. 24782 - Corte di Cassazione
Dichiarazione - Modello 770 - Certificazione fiscale - Omesse ritenute.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per avere omesso, nell'anno d'imposta 2010, il versamento di ritenute fiscali per 222.602,89 euro. Ha sostenuto che, secondo la versione dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 74/2000 vigente prima del 22 ottobre 2015, il reato richiedeva la prova dell'effettivo rilascio ai sostituiti delle certificazioni fiscali. Il solo modello 770, sottoscritto dal sostituto d'imposta, attestava le somme erogate e le ritenute operate, ma non dimostrava automaticamente che le certificazioni fossero state consegnate. Ha inoltre contestato la violazione dell'onere probatorio dell'accusa e la confisca per equivalente.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno accolto i primi due motivi di ricorso e stabilito che, per i fatti commessi prima della modifica del 2015, il solo modello 770 non è sufficiente a provare la consegna delle certificazioni fiscali ai sostituiti. Tale consegna può essere dimostrata anche con altri documenti o con prove testimoniali, ma deve essere provata dal pubblico ministero; il silenzio dell'imputato non può supplire alla mancanza di prova. La modifica introdotta dal d.lgs. n. 158/2015 ha natura innovativa e non può applicarsi retroattivamente ai fatti del 2011. La sentenza di condanna è stata quindi annullata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
Art. 10-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 158/2015
ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti
La fattispecie penale riguardava soltanto l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai percipienti. Il rilascio della certificazione era quindi necessario per integrare il reato e doveva essere provato dall'accusa.
Art. 10-bis del d.lgs. n. 74/2000, come modificato dall'art. 7 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti
La nuova formulazione ha esteso l'oggetto del reato anche alle ritenute risultanti dal modello 770, rendendo non indispensabile la prova del previo rilascio delle certificazioni. La modifica è innovativa e non retroattiva.
Art. 4, comma 1, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
Disciplina la dichiarazione annuale del sostituto d'imposta, tra cui il modello 770, destinata a comunicare all'Amministrazione finanziaria somme corrisposte, ritenute operate e versamenti effettuati.
Art. 4, comma 6-ter, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
Disciplina le certificazioni fiscali rilasciate ai sostituiti. La certificazione e il modello 770 hanno contenuto, funzione e destinatari diversi e non sono documenti automaticamente equivalenti.
Art. 533 del codice di procedura penale
condanna solo se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio
L'accusa deve provare tutti gli elementi necessari per la condanna, incluso, per la disciplina previgente, l'effettivo rilascio delle certificazioni.
Art. 27, comma 2, della Costituzione
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva
La presunzione di non colpevolezza impedisce di trasferire sull'imputato l'onere di dimostrare il mancato rilascio delle certificazioni.
Art. 25 della Costituzione e art. 2 del codice penale
La modifica legislativa del 2015, essendo innovativa e più ampia, non può essere applicata retroattivamente a fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
Art. 189 del codice di procedura penale
La prova del rilascio delle certificazioni non deve necessariamente derivare dalla produzione materiale delle certificazioni stesse: possono essere utilizzati altri documenti, testimonianze o dichiarazioni dei sostituiti.
Massime di principio
- Per fatti commessi prima del 22 ottobre 2015, il modello 770 da solo dimostra le ritenute dichiarate o operate, ma non la loro certificazione e consegna ai percipienti.
- Nel processo penale l'accusa deve provare autonomamente ogni elemento del reato; il mancato contrasto dell'imputato o il suo silenzio non sostituiscono la prova mancante.
- La consegna delle certificazioni può essere provata con qualsiasi mezzo ammissibile, incluse copie delle certificazioni, ricevute, documentazione contabile, comunicazioni o testimonianze dei lavoratori.
- Per i fatti successivi alla modifica del 2015, l'omesso versamento può essere fondato anche sulle ritenute dovute secondo il modello 770, senza necessità di dimostrare il rilascio delle certificazioni, purché ricorrano gli altri requisiti della fattispecie.
- La data del fatto è decisiva: una norma successiva che amplia l'area del penalmente rilevante non può essere utilizzata per contestare retroattivamente condotte precedenti.
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