Sentenza del 01/06/2018 n. 5192 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
N. 16/2018 TRIBUTI LOCALI - I.C.I. - rimborso - irretrattabilità del presupposto d'imposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente pretendeva di rimettere in discussione il presupposto dell'imposta e di ottenere il rimborso dell'I.C.I., nonostante l'avviso di accertamento relativo fosse divenuto definitivo per mancata impugnazione. La questione riguardava quindi se, in sede di richiesta di rimborso, fosse ancora possibile contestare il fondamento dell'imposizione già risultante da un atto impositivo non impugnato nei termini.
La decisione
La sentenza ha affermato che la mancata impugnazione dell'avviso di accertamento rende definitivo l'accertamento e comporta l'irretrattabilità dell'imposta e dei relativi presupposti. Il contribuente decaduto dalla facoltà di impugnare l'atto presupposto non può successivamente contestare il fondamento della pretesa tributaria attraverso una domanda di rimborso. Ne consegue il rigetto della pretesa restitutoria del contribuente e la conferma della posizione dell'ente impositore.
Norme richiamate
Disciplina dell'I.C.I. e degli avvisi di accertamento
L'avviso di accertamento costituisce l'atto mediante il quale vengono individuati la debenza dell'imposta e i suoi presupposti. Se non viene impugnato nei termini, diventa definitivo e non può essere rimesso in discussione mediante una successiva richiesta di rimborso.
Principio di definitività degli atti tributari non impugnati
La definitività derivante dalla mancata impugnazione impedisce al contribuente di contestare successivamente i presupposti della pretesa tributaria, a tutela della stabilità dei rapporti giuridici e della certezza dell'azione amministrativa.
Massime di principio
- La mancata impugnazione tempestiva di un avviso di accertamento rende normalmente definitivo il contenuto dell'atto, compresi i presupposti dell'imposizione.
- Una domanda di rimborso non può essere utilizzata per eludere la decadenza dall'impugnazione dell'atto impositivo e per contestare tardivamente la debenza dell'imposta.
- Il contribuente deve contestare l'esistenza o la misura del tributo direttamente impugnando l'avviso di accertamento entro i termini previsti.
- La stabilità degli atti tributari prevale sull'esigenza di riesaminare successivamente il fondamento della pretesa, salvo specifiche ipotesi eccezionali previste dalla legge.
- In situazioni analoghe, occorre verificare anzitutto se l'atto presupposto sia stato impugnato tempestivamente; se è divenuto definitivo, le possibilità di ottenere il rimborso sulla base dell'inesistenza del presupposto sono fortemente limitate.
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