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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19817/2021 del 12/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2005 con cui l'ufficio aveva imputato al contribuente una plusvalenza da cessione di un terreno edificabile, ritenendo tassabile la differenza tra il valore del bene determinato in sede di accertamento e il corrispettivo dichiarato. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, l'erronea imputazione temporale del reddito, il difetto di motivazione dell'avviso e l'erroneità del criterio di determinazione della plusvalenza. La C.T.P. aveva accolto il ricorso, mentre la C.T.R. aveva in parte riformato la decisione, rideterminando valore iniziale e plusvalenza e compensando integralmente le spese. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per omessa pronuncia e motivazione apparente della sentenza d'appello, sostenendo che la C.T.R. avesse valorizzato la documentazione del contribuente solo per la sua copiosità e non avesse considerato quella dell'ufficio; 2) violazione degli artt. 67 e 68 T.U.I.R. per avere la C.T.R. ritenuto la documentazione di controparte irrilevante e comunque per avere seguito un criterio di accertamento della plusvalenza fondato sul valore definito ai fini delle imposte indirette. Il contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale: con il primo motivo ha censurato la determinazione del prezzo finale in un importo superiore a quello effettivamente incassato, perché ricavata dal valore definito ai fini delle imposte indirette; con il secondo ha censurato la compensazione delle spese, nonostante l'esito sostanzialmente favorevole del giudizio di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia. Ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale del contribuente e rigettato il secondo. In applicazione dello ius superveniens di cui all'art. 5, comma 3, d.lgs. 147/2015, interpretato come norma di interpretazione autentica e retroattiva, ha escluso che la plusvalenza IRPEF potesse essere desunta automaticamente dal valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro o delle imposte ipotecaria e catastale; pertanto ha cassato la sentenza impugnata sul punto e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso del contribuente. Ha confermato la compensazione delle spese di merito e ha posto a carico dell'Agenzia le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, lett. a), D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.)

    La plusvalenza da cessione di terreno edificabile deve essere determinata secondo i criteri legali applicabili al reddito diverso, ma non può essere desunta automaticamente dal solo valore definito in sede di imposta indiretta.

  • art. 68, commi 1 e 2, D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.)

    La determinazione della plusvalenza non può fondarsi, di per sé, sul valore accertato o definito ai fini delle imposte indirette se ciò conduce a sostituire il prezzo effettivamente conseguito.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se manca del tutto l'esame di una censura o domanda.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è censurabile in cassazione solo se mancante, meramente apparente o del tutto incoerente, non quando si contesti soltanto la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge attiene all'erronea ricognizione della fattispecie astratta o all'errata sussunzione, non alla rivalutazione dei fatti.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Può essere invocato per nullità della sentenza, ma non per contestare la mera congruità della motivazione sotto il profilo della valutazione delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Non è utilizzabile, nel testo vigente, per lamentare l'omesso esame di punti o questioni, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso.

  • art. 5, comma 3, d.lgs. 147/2015

    «Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi... si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende ... l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro ... ovvero delle imposte ipotecaria e catastale ...»

    È norma di interpretazione autentica e si applica retroattivamente ai giudizi pendenti; esclude che il maggior corrispettivo possa presumersi soltanto dal valore definito ai fini delle imposte indirette.

  • art. 1, comma 2, L. 212/2000

    La Corte collega a tale disposizione la natura di interpretazione autentica della norma sopravvenuta.

  • art. 91 c.p.c.

    Regola la soccombenza nella liquidazione delle spese, ma nel caso concreto la compensazione delle spese di merito è stata ritenuta non censurabile per il sopravvenire dello ius superveniens.

  • art. 92 c.p.c.

    Consente la compensazione delle spese nel caso esaminato, considerato l'esito sostanzialmente favorevole al contribuente in ragione della sopravvenienza normativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha escluso la debenza dell'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione dello Stato, in quanto soggetta a prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice ometta completamente di esaminare una domanda o un motivo; non sussiste se la decisione è fondata su una ricostruzione logico-giuridica incompatibile con la censura, o se si lamenta in realtà la semplice non condivisione della valutazione compiuta dal giudice.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo se mancante o meramente apparente; non è sufficiente dedurre che il giudice abbia attribuito alle prove un diverso peso rispetto a quello auspicato dalla parte.
  • La violazione di legge non può essere usata per contestare la ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito sulla base delle prove, perché tale doglianza attiene semmai al vizio motivazionale nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • In materia di plusvalenze da cessione di immobili, il maggior corrispettivo non può essere presumibilmente desunto dal solo valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro o delle imposte ipotecaria e catastale; occorre fare riferimento al prezzo effettivamente conseguito, salvo ulteriori elementi probatori.
  • Le norme di interpretazione autentica in materia tributaria si applicano retroattivamente ai giudizi pendenti e incidono sull'accertamento del tributo anche nei processi in corso.
  • La compensazione delle spese di lite può essere mantenuta quando l'esito complessivo del giudizio risulti sostanzialmente influenzato da una sopravvenienza normativa favorevole a una parte, pur a fronte di una parziale riforma della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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