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Sentenza

Sentenza n. 882/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 946/2023, resa all’esito del giudizio R.G. 2057/2022, del Tribunale di Bergamo - Sezione Lavoro, pubblicata in data 7 dicembre 2023 e notificata in data pari data (Carta Elettronica del Docente)

Giustizia amministrativa202500747

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva riconosciuto il diritto dei ricorrenti alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo che la sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, pubblicata e notificata il 7 dicembre 2023, divenuta irrevocabile, aveva riconosciuto il loro diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato il Ministero a mettere a loro disposizione la Carta elettronica del docente o altro beneficio equipollente. Nonostante la notifica della sentenza, il Ministero aveva inizialmente adempiuto soltanto alla parte relativa alle spese legali. I ricorrenti hanno quindi chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la condanna alle spese. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato documentazione attestante l'avvenuta trasmissione della sentenza agli uffici competenti e, successivamente, l'accredito ai ricorrenti, in data 13 febbraio 2026, degli importi riconosciuti dalla sentenza, oltre all'avvenuto pagamento delle spese legali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, nelle more del giudizio, l'Amministrazione ha integralmente adempiuto alla sentenza posta in esecuzione, accreditando a entrambi i ricorrenti gli importi dovuti. Il Collegio ha ritenuto utilizzabile tale circostanza ai sensi dell'art. 64, comma 2, secondo periodo, c.p.a., poiché la dichiarazione dell'Amministrazione non era stata contestata. Non sono state quindi adottate le misure richieste per l'esecuzione coattiva, né è stata applicata la penalità di mora. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto dopo la notifica del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state liquidate in complessivi 1.000 euro, oltre accessori di legge e contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo o di altro provvedimento eseguibile da parte della pubblica amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza; il comma 4, lett. e), consente, nei casi previsti, l'imposizione di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice di fondare la decisione sui fatti non specificamente contestati; nel caso concreto, la dichiarazione dell'Amministrazione sull'avvenuto accredito è stata ritenuta non contestata e quindi utilizzabile per accertare l'adempimento.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto dei docenti alla Carta elettronica del docente, già riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Bergamo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del comando giudiziale intervenuta nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere, anche quando l'adempimento sia successivo alla proposizione del ricorso.
  • La dichiarazione dell'amministrazione sull'avvenuto adempimento può fondare la decisione del giudice dell'ottemperanza quando la parte interessata non la contesti specificamente, ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a.
  • Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la notifica del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico secondo il principio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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