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Sentenza

Sentenza n. 2649/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - del bando di concorso pubblicato il 23 dicembre 2024 dal Ministero della Giustizia per l’assunzione di 54 unità di livello dirigenziale di II° fascia nella parte in cui, all’art.2, non prevede tra i titoli di studio ammessi per la partecipazione i candidati in possesso della laurea triennale DM 509/1999; - di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale ancorché incognito ed in ogni caso lesivo dell’interesse del ricorrente; - per il riconoscimento in capo al ricorrente del diritto a partecipare al concorso citato in base ai titoli di studio posseduti e all’anzianità di servizio maturata presso l’Amministrazione resistente; quanto ai motivi aggiunti presentati il 16 maggio 2025: - dell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 11 aprile 2025, recante l’elenco dei candidati che, all’esito della prova preselettiva espletata nell’ambito del “Concorso per l''assunzione di 54 unità di livello dirigenziale di seconda fascia - Organizzazione giudiziaria”, sono stati ammessi a prendere parte alle successive prove scritte di concorso, nella parte in cui non riporta i codici identificativi dell’odierno ricorrente, nonché della parte in cui si limita ad indicare il codice identificativo dei candidati ritenuti idonei senza indicare il punteggio dagli stessi conseguito; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, per quanto possa occorrere: - il Bando relativo al “Concorso per l''assunzione di 54 unità di livello dirigenziale di seconda fascia - Organizzazione giudiziaria”, nella parte in cui, all’art. 7, prevede l’espletamento di una prova preselettiva - “nel caso in cui il numero di domande di partecipazione sia pari o superiore a 10 volte il numero dei posti messi a concorso” - all’esito della quale accede alla successive prove scritte un numero di candidati“ pari a otto volte i posti messi a disposizione, più ex aequo”, nonché nella parte in cui stabilisce che la predetta prova possa tenersi anche in modalità sincrona da remoto, ovvero in modalità asincrona; - i verbali del 17, 19 e 21 marzo 2025, con cui la Commissione esaminatrice ha autorizzato lo svolgimento della prova preselettiva asincrona (per n. 1 un candidato) e di quella sincrona da remota (per n. 5 candidati); - i verbali – non conosciuti - relativi allo svolgimento ed alla valutazione della prova preselettiva per cui è causa - e per l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere risarcito in forma specifica - ex art.30 CPA e 2058 c.c. - mediante partecipazione alle successive prove di concorso (nello specifico, alle successive prove scritte).

Giustizia amministrativa202503651

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando per l'assunzione di 54 dirigenti di seconda fascia e, con motivi aggiunti, avviso degli ammessi alle prove scritte e atti relativi alla prova preselettiva

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il bando del Ministero della Giustizia per l'assunzione di 54 unità dirigenziali di seconda fascia, contestandolo nella parte in cui non includeva, tra i titoli di studio ammessi, la laurea triennale conseguita ai sensi del d.m. 509/1999. Ha chiesto inoltre il riconoscimento del diritto a partecipare al concorso in ragione dei titoli di studio e dell'anzianità di servizio posseduti. Con motivi aggiunti ha impugnato l'avviso dell'elenco degli ammessi alle prove scritte, lamentando la mancata indicazione dei propri codici identificativi e la mancata pubblicazione dei punteggi dei candidati; ha inoltre contestato le previsioni del bando sulla prova preselettiva, inclusi il criterio di accesso alle prove successive, lo svolgimento da remoto in modalità sincrona o asincrona e i verbali della commissione relativi a tali modalità, chiedendo anche il risarcimento in forma specifica mediante ammissione alle prove scritte. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dal ricorrente il 5 dicembre 2025. Non ha quindi esaminato nel merito le censure relative al bando, alla prova preselettiva, agli atti della commissione, all'ammissione alle prove scritte o alla domanda di risarcimento in forma specifica. Le spese di lite sono state integralmente compensate per giusti motivi, in ragione della definizione in rito della controversia.

Massime di principio

  • La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame delle censure di merito.
  • Quando il giudizio è definito in rito per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese di lite in presenza di giusti motivi connessi alla natura della definizione processuale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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