Cassazione Civile, Ordinanza n. 27087/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento emessa per IRPEF 2006, con relative addizionali e sanzioni, notificata da Equitalia al contribuente. Il giudice di primo grado aveva annullato l'atto per difetto di prova della notifica della cartella di pagamento presupposta; la CTR della Calabria ha respinto l'appello dell'agente della riscossione ritenendo che le doglianze fossero generiche e che non fosse stata superata l'eccezione di mancata notifica delle cartelle. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente dichiarato l'inammissibilità del gravame e non avrebbe esaminato l'avviso di ricevimento asseritamente idoneo a provare la notifica della cartella; il contribuente è rimasto intimato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo non era correlato alla reale ratio della sentenza impugnata, poiché la CTR non aveva dichiarato inammissibile l'appello ma lo aveva rigettato nel merito per mancata prova della notifica della cartella prodromica all'intimazione. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di pertinenza del motivo rispetto alla decisione impugnata. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché il contribuente non si è costituito. È stato inoltre disposto l'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per sostenere l'erroneità della supposta declaratoria di inammissibilità dell'appello; la Corte rileva però che la sentenza di merito non aveva pronunciato in tal senso.
art. 53 d.lgs. 546/1992
Richiamato insieme all'art. 342 c.p.c. come parametro della censura, ma ritenuto inconferente rispetto alla reale motivazione della CTR.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma invocata per denunciare un vizio processuale della sentenza impugnata; la Corte dichiara il motivo inammissibile perché non correlato alla decisione effettivamente resa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specificamente correlato alla ratio decidendi della sentenza impugnata: una censura che attacchi una statuizione diversa da quella effettivamente adottata è inammissibile.
- Non è ammissibile denunciare un preteso vizio processuale della decisione di merito quando la sentenza impugnata abbia in realtà deciso nel merito, e la censura si fondi su una lettura erronea del provvedimento.
- In materia di riscossione, la contestazione sulla validità dell'intimazione presuppone la prova della notifica della cartella prodromica; tuttavia, nel giudizio di legittimità, la verifica della correttezza della decisione di merito richiede una censura puntuale e aderente alle effettive affermazioni del giudice a quo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26959/2022 del 14/09/2022
- ordinanza_civile · 14 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26960/2022 del 14/09/2022
- ordinanza_civile · 14 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26961/2022 del 14/09/2022
- ordinanza_civile · 14 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26962/2022 del 14/09/2022
- ordinanza_civile · 14 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26977/2022 del 14/09/2022
- ordinanza_civile · 14 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26979/2022 del 14/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →