Sentenza del 14/02/2018 n. 3537 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente aveva acquistato nel 1977 un fondo agricolo usufruendo dell'imposta di registro agevolata prevista per gli imprenditori agricoli, dichiarando di voler maturare i requisiti entro tre anni. Aveva presentato la domanda per ottenere la certificazione oltre tre mesi prima della scadenza, ma l'amministrazione agricola aveva rilasciato il certificato dopo il termine triennale. L'Ufficio del Registro aveva quindi revocato l'agevolazione e richiesto maggiori imposte e sanzioni. La contribuente sosteneva che il termine non dovesse comportare automaticamente la decadenza, poiché il ritardo era dipeso dalla burocrazia e non da sua negligenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, cassato la decisione della Commissione Tributaria Centrale e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, in diversa composizione. Il termine triennale è stato confermato come perentorio; tuttavia, la perdita dell'agevolazione non è automatica quando il contribuente dimostri di aver agito diligentemente e che il ritardo sia imputabile agli uffici competenti. Il giudice del rinvio dovrà verificare se la contribuente avrebbe potuto presentare prima la domanda e se vi siano stati ritardi negligenti dell'amministrazione nel rilascio della certificazione. Non è stata quindi riconosciuta definitivamente l'agevolazione, ma è stata annullata la decisione che aveva escluso ogni rilevanza della condotta diligente della contribuente.
Norme richiamate
Legge 21 febbraio 1977, n. 36, art. 2
Per gli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale [...] l'imposta si applica con l'aliquota stabilita dal precedente art. 1. [...] Il beneficio predetto è esteso altresì agli acquirenti che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire i sopra indicati requisiti e che entro il triennio producano la stessa certificazione.
La norma consente l'applicazione dell'aliquota agevolata anche a chi dichiari di voler maturare i requisiti, purché acquisisca e produca la certificazione entro tre anni dall'atto.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, tariffa allegata, parte A, art. 1-bis
Aliquota agevolata dell'8 per cento per l'acquisto a titolo oneroso di terreni agricoli da parte di imprenditori agricoli a titolo principale.
L'agevolazione fiscale per l'acquisto di terreni agricoli richiede il possesso della qualifica prevista e la produzione della documentazione entro il termine stabilito.
Legge 9 maggio 1975, n. 153, art. 12
Disciplina la certificazione dei requisiti e della qualifica necessari per fruire dell'agevolazione in favore degli imprenditori agricoli.
Codice civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Consente di denunciare in Cassazione la violazione o falsa applicazione di legge e l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione.
Costituzione, art. 111, comma 6
Impone che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati; una motivazione meramente apparente, che affermi senza dimostrare la congruità del termine, può determinare la nullità della sentenza.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale prevede un termine decadenziale per produrre una certificazione, il termine deve essere rispettato e ha natura perentoria.
- La decadenza può tuttavia essere esclusa se il contribuente dimostra di aver agito con tempestività e diligenza e che il ritardo è stato causato esclusivamente dagli uffici pubblici competenti.
- Non basta presentare tardivamente la certificazione: occorre provare la data della domanda, le eventuali richieste dell'amministrazione, la loro evasione e ogni attività svolta per sollecitare o seguire la pratica.
- La semplice presentazione della domanda poco prima della scadenza potrebbe non essere sufficiente se, valutate le circostanze concrete, il contribuente avrebbe potuto attivarsi prima.
- Il giudice deve esaminare concretamente la condotta del contribuente e quella dell'amministrazione; non può limitarsi ad affermare in modo apodittico che il termine fosse congruo.
- Per tutelarsi in casi analoghi è opportuno presentare la richiesta con largo anticipo, conservare ricevute e comunicazioni, rispondere prontamente alle richieste istruttorie e documentare eventuali solleciti all'ufficio.
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