Cassazione Penale, Ordinanza n. 26834/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice esecuzione)
La controversia
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna per guida in stato di ebbrezza, con applicazione della pena di sei mesi di arresto ed euro 1.400 di ammenda, nella quale era stata concessa la sospensione condizionale della pena. Dopo il passaggio in giudicato, il Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio perché, al momento della concessione, esisteva una causa ostativa non rilevata nel giudizio di cognizione. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: ha denunciato violazione degli artt. 164, 168 e 674, comma 1-bis, c.p., lamentando in sostanza che la revoca avrebbe violato il principio del ne bis in idem, il giudicato sostanziale e i principi di affidamento, buona fede, proporzionalità e adeguatezza della sanzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze si pongano in contrasto sia con il dato normativo sia con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, richiamando espressamente le Sezioni Unite secondo cui è legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell'art. 164, comma quarto, c.p. quando la causa ostativa fosse ignota al giudice di primo grado, anche se nota al giudice d'appello non investito sul punto, poiché quest'ultimo non può revocare d'ufficio il beneficio in assenza di devoluzione della questione. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 164 c.p.
Prevede la causa ostativa alla concessione della sospensione condizionale; la revoca del beneficio è legittima se il beneficio è stato concesso in violazione di tale limite legale.
art. 168 c.p.
Richiamato dal ricorrente come norma sulla revoca del beneficio, ma la Corte non accoglie la tesi difensiva e valorizza la revoca in sede esecutiva del beneficio illegittimamente concesso.
art. 674, comma 1-bis, c.p.
È evocato nel ricorso a sostegno della censura contro la revoca, ma non viene ritenuto idoneo a scalfire la legittimità del provvedimento esecutivo.
art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
È la norma incriminatrice per il reato stradale per cui il ricorrente era stato condannato con pena detentiva e pecuniaria.
art. 616 c.p.p.
È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità.
Massime di principio
- È legittima la revoca in sede esecutiva della sospensione condizionale della pena quando il beneficio sia stato concesso in violazione di un limite legale previsto dall'art. 164 c.p., purché la causa ostativa sia emersa solo successivamente o non sia stata valutata nel giudizio di cognizione.
- Il giudice d'appello, se non investito dell'impugnazione sulla concessione del beneficio, non può revocare d'ufficio la sospensione condizionale della pena: opera il principio devolutivo e l'assenza di una valutazione espressa o implicita sul punto non preclude l'intervento del giudice dell'esecuzione.
- Le censure fondate su ne bis in idem, giudicato sostanziale, affidamento, buona fede, proporzionalità e adeguatezza della sanzione non sono idonee a impedire la revoca del beneficio quando questa costituisca correzione della concessione illegittima di un istituto premiale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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