Sentenza n. 7790/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del D.M. 6.7.2022 e D.M. 6.10.2022 nonché ogni altro atto connesso e consequenziale della D.D. Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, n. 10 del 12.12.2022, Codice CIFRA: 005/DIR/2022/00010, nonché ogni altro atto connesso e consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31/3/2023: per l’annullamento della determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, D.D. n. 1 dell''''8.2.2023, Codice CIFRA: 005/DIR/2023/00001, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.M. 6 luglio 2022, D.M. 6 ottobre 2022 e determinazioni della Regione Puglia del 12 dicembre 2022 e dell'8 febbraio 2023, relative agli importi dovuti dalla ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, nonché le determinazioni della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 e n. 1 dell'8 febbraio 2023, chiedendone l'annullamento unitamente agli atti connessi e consequenziali. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ragione della sopravvenuta legge 8 agosto 2025, n. 118.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, integrato da motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La ricorrente non ha conseguito il bene della vita originariamente perseguito, ma ha definito la controversia versando il 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali, secondo le nuove disposizioni normative introdotte dalla legge n. 118/2025. Tale condotta ha determinato il venir meno dell'interesse attuale alla decisione. Il TAR ha inoltre formalmente revocato l'ordinanza cautelare di accoglimento del 2023 e ha compensato le spese di lite, considerando la condotta processuale della ricorrente e il tipo e contenuto delle difese svolte.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la dichiarazione di improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel definire il giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
legge 8 agosto 2025, n. 118
La sopravvenuta disciplina normativa ha consentito alla ricorrente di definire la controversia mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali, determinando il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
Massime di principio
- Il ricorso d'annullamento diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, per effetto di una disciplina normativa sopravvenuta e della condotta processuale della parte, non permane un interesse attuale alla pronuncia giudiziale.
- La dichiarazione della parte ricorrente non determina da sola la cessazione della materia del contendere se il bene della vita originariamente perseguito non è stato conseguito; in tale situazione, l'esito processuale può essere qualificato come improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- Quando la parte definisce la controversia accettando il pagamento di una quota degli importi richiesti in applicazione di nuove disposizioni normative, il giudice può rilevare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione anche se la parte non ha ottenuto integralmente il bene della vita azionato.
- La sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la revoca formale di una precedente ordinanza cautelare favorevole adottata nel corso del giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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