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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34755/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato, cittadino straniero munito di permesso di soggiorno, era stato sottoposto il 18 aprile 2023 a controllo da parte dei Carabinieri intervenuti dopo una rissa. Alla richiesta di esibire il permesso di soggiorno e un documento di identità, dichiarò di non avere con sé il permesso e di avere soltanto la copia della denuncia di smarrimento della carta di identità; venne accompagnato in caserma e identificato, accertandosi che era titolare di un permesso di soggiorno. In dibattimento spiegò di non portare il documento per timore di perderlo. Il Tribunale di Parma, con sentenza del 23 marzo 2026, lo assolse perché il fatto non sussiste, ritenendo sproporzionata e priva di concreta funzione la richiesta rivolta a una persona già conosciuta e già controllata, e ravvisando un giustificato motivo nel rifiuto di sottostare a un controllo reputato reiterativo o discriminatorio. Il Procuratore generale ha proposto ricorso per violazione di legge, sostenendo che il giudice avesse interpretato erroneamente il giustificato motivo: non aveva verificato la plausibilità della ragione addotta dall’imputato, formulata solo in dibattimento, e aveva invece valorizzato la pretesa pretestuosità della richiesta, nonostante il contesto di tensione seguito alla rissa e la reazione dell’imputato. Ha inoltre contestato che la conoscenza personale dell’imputato potesse sostituire la verifica formale della validità e attualità dei documenti, e che il carattere vessatorio o discriminatorio del controllo fosse stato allegato o provato. La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero, pur essendo la sentenza inappellabile, e fondato il motivo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore generale e annullato la sentenza assolutoria, con rinvio al Tribunale di Parma, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio. Ha affermato che la finalità dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 è consentire l’identificazione certa e la verifica della regolarità e validità dei documenti; la conoscenza personale del soggetto o la consapevolezza che i documenti gli siano stati rilasciati non sono equipollenti alla loro esibizione. Ha inoltre rilevato che l’imputato, nell’immediatezza, non aveva giustificato l’omessa esibizione del permesso, limitandosi a dire di non averlo con sé, mentre il timore di perderlo era stato riferito solo in dibattimento; la motivazione non aveva spiegato perché l’ordine fosse inutile, vessatorio o discriminatorio, né tale giustificazione risultava allegata dall’imputato o provata. Il nuovo giudizio dovrà svolgersi nel rispetto dei principi indicati dalla Corte, con piena libertà valutativa. La Corte ha anche precisato che la sentenza, non appellabile dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 593, comma 2, c.p.p., resta ricorribile per violazione di legge ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286/1998

    L'interesse protetto dalla norma è quello di consentire l'identificazione certa del soggetto controllato, da effettuare verificando non solo il materiale possesso del permesso di soggiorno e di un documento di identità, ma anche la regolarità e validità di tali documenti.

    L’obbligo di esibizione serve a permettere un’identificazione certa e il controllo della regolarità e validità dei documenti; la mera conoscenza personale dell’identità o del pregresso rilascio dei documenti non sostituisce tale verifica.

  • art. 593, comma 2, c.p.p.

    Il suo ricorso al giudice di legittimità è ammissibile, in quanto l'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 2, comma 1, lett. p), legge n. 114 del 09/08/2024, ha stabilito l'inappellabilità, da parte del pubblico ministero, delle sentenze di proscioglimento relative ai reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., quale è la contravvenzione qui contestata.

    L’inappellabilità, da parte del pubblico ministero, della sentenza di proscioglimento per la contravvenzione in esame non esclude il ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 111, settimo comma, Cost.

    Le sentenze inappellabili, però, sono sempre ricorribili in cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.

    Le sentenze inappellabili possono essere impugnate con ricorso per cassazione per violazione di legge.

Massime di principio

  • L’obbligo dello straniero di esibire il permesso di soggiorno e un documento di identità tutela l’identificazione certa e consente di verificare la regolarità e validità attuale dei documenti; la conoscenza personale del soggetto da parte degli operatori non è equipollente all’esibizione.
  • Il giustificato motivo che esclude la rilevanza penale dell’omessa esibizione deve essere valutato in concreto secondo la finalità della norma e il quadro normativo, e deve consistere in una ragione compatibile con regole comportamentali lecite, addotta nell’immediatezza così da consentirne la verifica.
  • Non può essere riconosciuto come giustificato motivo un elemento tardivamente riferito, non verificato o privo di concreta attinenza con le finalità della norma; il giudice non può sostituire alla giustificazione allegata dall’interessato una ragione diversa, non dedotta e non provata.
  • La reiterazione del controllo o la conoscenza personale dell’interessato non rendono, di per sé, inutile o vessatoria la richiesta di esibizione; il carattere discriminatorio o vessatorio non può essere affermato senza elementi concreti che lo giustifichino.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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