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Legge

L.R. Puglia 6/2005

Norme per la costituzione e il funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato e istituzione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane(•)

Normativa regionaleL.R. Puglia 6/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Puglia n. 6/2005 disciplina l’organizzazione e il funzionamento delle commissioni provinciali per l’artigianato e dell’organo regionale, nonché la tenuta dell’Albo provinciale delle imprese artigiane. È però oggi superata: la l.r. 24/2013 ne ha previsto l’abrogazione al momento dell’entrata in vigore del regolamento attuativo, con soppressione già dalla l.r. 24/2013 dei riferimenti alle commissioni provinciali, salvo disciplina transitoria.

Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato e Albo provinciale delle imprese artigiane

Commissioni per l’artigianato e Albo provinciale delle imprese artigiane

La legge disciplina, per la Regione Puglia, l’organizzazione degli organismi amministrativi dell’artigianato e la tenuta dell’Albo provinciale delle imprese artigiane. Il testo è oggi sostanzialmente superato dalla successiva l.r. 24/2013, che ne ha previsto l’abrogazione differita e una fase transitoria.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione riconosce il rilievo sociale ed economico dell’artigianato e interviene, nel quadro costituzionale, statale e regionale richiamato dal testo, per:

  • organizzare e disciplinare il funzionamento degli organismi amministrativi degli imprenditori artigiani;
  • regolare l’istituzione e la tenuta dell’Albo provinciale delle imprese artigiane.

La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Regione Puglia.

Commissioni provinciali per l’artigianato: istituzione e funzioni

In ogni capoluogo di provincia è istituita una Commissione provinciale per l’artigianato, che può avere sede presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura quando necessario.

Alle Commissioni provinciali sono attribuite funzioni centrali in materia di artigianato, tra cui:

  • tenuta e revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane e delle sezioni separate per consorzi e società consortili artigiane;
  • decisioni su iscrizioni, modifiche e cancellazioni dagli albi e dalle sezioni separate, in caso di perdita dei requisiti artigiani previsti dalla legge quadro;
  • accertamenti, anche d’ufficio, sul possesso o sulla perdita dei requisiti artigiani;
  • iscrizione, variazione e cancellazione dagli elenchi nominativi con effetti vincolanti ai fini previdenziali, assistenziali e assicurativi;
  • pubblicazione periodica di una relazione sulla situazione dell’artigianato provinciale e sull’attività svolta;
  • collaborazione tecnico-consultiva con enti locali e territoriali, anche per interventi contro il lavoro irregolare;
  • svolgimento di ogni ulteriore compito previsto da leggi statali o regionali.

Composizione delle Commissioni provinciali

Le Commissioni provinciali sono costituite con atto del dirigente del settore artigianato e comprendono:

  • titolari di imprese artigiane iscritti all’Albo provinciale e operanti da almeno tre anni nella provincia, in numero variabile in base al numero di imprese iscritte (6 fino a 10.000 imprese, 7 da 10.001 a 20.000, 8 oltre 20.000);
  • un rappresentante dell’INPS;
  • un rappresentante della Direzione provinciale del lavoro;
  • un rappresentante dell’INAIL;
  • un rappresentante designato di comune accordo dalle associazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane;
  • tre esperti designati dalle associazioni regionali di categoria più rappresentative e presenti nel CNEL.

Il numero dei componenti imprenditoriali è determinato sulla base della consistenza complessiva delle imprese iscritte risultante all’ultimo giorno del mese precedente la costituzione della Commissione. La ripartizione tra le associazioni di categoria avviene in proporzione alla loro rappresentatività provinciale.

Rilievo della legge successiva e regime di superamento

La l.r. Puglia 24/2013 ha inciso profondamente sulla materia. Il testo richiamato indica che:

  • entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore doveva essere approvato un regolamento attuativo per disciplinare, tra l’altro, il trasferimento graduale di risorse umane e strumentali, l’annotazione e cancellazione delle imprese nell’albo e l’insediamento, composizione e funzionamento della CRAP;
  • la presente legge e le sue modifiche e integrazioni sarebbero state abrogate dall’entrata in vigore di tale regolamento, con eccezione degli articoli 2 e 3 e dei riferimenti alle Commissioni provinciali, che risultano comunque soppressi dalla stessa l.r. 24/2013;
  • la fase transitoria è disciplinata dalla stessa legge successiva.

Obsolescenza pratica

Pur risultando il testo formalmente richiamato nei dati come non abrogato in quel momento, la disciplina è da considerarsi ormai superata e non più utile come fonte operativa autonoma, in quanto sostituita dal nuovo assetto previsto dalla l.r. 24/2013 e dal relativo regolamento attuativo previsto.

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