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Legge

L.R. Puglia 5/2005

Riconoscimento della festa del Santo Patrono quale manifestazione d'interesse regionale(•)

Normativa regionaleL.R. Puglia 5/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Puglia n. 5/2005 riconosce la festa del Santo Patrono come manifestazione di elevato interesse regionale, valorizzandone il ruolo culturale e turistico e consentendo ai Comuni di istituire parchi culturali comunali protetti. Prevede inoltre l’accesso dei comitati alle risorse della l.r. 6/2004, entro il limite del 10% della quota comunale. È stata abrogata dalla l.r. 22/2006.

Riconoscimento della festa del Santo Patrono come manifestazione di interesse regionale

Riconoscimento della festa del Santo Patrono come manifestazione di interesse regionale

La legge regionale della Puglia n. 5 del 1 marzo 2005 attribuisce alla festa in onore del Santo Patrono, celebrata in ogni comunità, una rilevanza di elevato interesse regionale. Il provvedimento mira a tutelare e valorizzare la tradizione religiosa e civile connessa alle feste patronali, ma risulta oggi abrogato.

Finalità culturali e identitarie

La norma considera la festa patronale come occasione per conservare la memoria storica della comunità e per trasmettere alle future generazioni un patrimonio di valori civili e spirituali che esprime l’identità locale. In questa prospettiva, la Regione riconosce alla festa anche una funzione di promozione culturale.

Competenze dei Comuni e tutela delle tradizioni

Ai fini della conservazione della festa, i Comuni possono istituire singolarmente un “Parco culturale comunale protetto”. Tale strumento è finalizzato a valorizzare usi, costumi, consuetudini e attività tradizionali della popolazione residente, nonché le espressioni culturali proprie della comunità locale.

Sono indicati come elementi fondamentali per la conservazione dell’identità:

  • la valorizzazione delle tradizioni che caratterizzano la festa;
  • il consolidamento e lo sviluppo delle attività culturali con particolare riguardo a usanze e costumi;
  • l’incremento di studio, ricerca e documentazione sulla cultura della festa;
  • le forme di associazione collaborativa tra i comitati delle feste patronali.

Promozione culturale e turistica

La Regione riconosce alla festa patronale un ruolo di valorizzazione e promozione culturale e turistica. Per sostenere la salvaguardia delle sue caratteristiche e tradizioni, promuove iniziative autonome e specifiche realizzate dagli enti locali e dai comitati delle feste patronali.

Accesso ai finanziamenti

I comitati delle feste in onore del Santo Patrono possono accedere ai fondi previsti dalla l.r. 29 aprile 2004, n. 6 in materia di spettacolo e attività culturali, tramite i Comuni. L’assegnazione è ammessa entro il limite del 10 per cento della quota eventualmente attribuita a ciascun Comune.

Regime di efficacia

La legge è stata espressamente abrogata dalla l.r. 19 luglio 2006, n. 22, art. 49, comma 4. Pertanto il suo contenuto ha rilievo solo storico e non presenta, allo stato, applicazione pratica vigente.

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