Cassazione Civile, Ordinanza n. 28633/2022 del 03/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia riguardava il pagamento di corrispettivi per la fornitura di acqua potabile relativi al periodo dal 1° trimestre 1999 al 1° trimestre 2006, per un importo complessivo di euro 5.054.384,03. In primo e secondo grado la domanda della società fornitrice era stata accolta. Il consorzio debitore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 2935 e 2948 c.c., sostenendo che il credito dovesse essere assoggettato alla prescrizione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche, e non alla prescrizione ordinaria decennale; con il secondo ha denunciato la violazione di varie norme sulla conclusione e validità del contratto, deducendo che la domanda non avrebbe potuto essere accolta sulla base della convenzione richiamata, in mancanza di atti di approvazione e di sottoscrizioni idonee a impegnare le parti, e che, secondo la propria prospettazione, non sarebbe mai stato sottoscritto un contratto di utenza. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché diretti in sostanza a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, senza rispettare i requisiti di specificità del ricorso per cassazione, anche con riguardo all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., e perché le censure sulla motivazione tendevano a criticare la valutazione delle risultanze istruttorie oltre i limiti del vizio motivazionale deducibile in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato l’impostazione dei giudici di merito secondo cui il rapporto dedotto in giudizio era di natura contrattuale e, quindi, soggetto a prescrizione ordinaria decennale, non rilevando la periodicità dei canoni se non nei rapporti con l’utenza finale. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva trascritto o indicato in modo specifico la convenzione e gli altri atti richiamati, né aveva articolato censure idonee a superare il divieto di riesame del merito in sede di legittimità. Il consorzio è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare il dies a quo della prescrizione; la Corte non accoglie la censura e resta ferma la qualificazione del credito come soggetto a prescrizione ordinaria decennale.
art. 2948 c.c.
La Corte esclude la sua applicazione al rapporto dedotto, ritenendo non decisiva la periodicità dei canoni nel rapporto contrattuale tra le parti.
art. 1326 c.c.
Invocato per contestare la formazione del contratto; la censura è dichiarata inammissibile perché generica e diretta a rimettere in discussione accertamenti di fatto.
art. 1327 c.c.
Invocato dal ricorrente in tema di conclusione del contratto; la doglianza è ritenuta inammissibile.
art. 1350 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’assenza di requisiti formali del vincolo; la Corte non entra nel merito per difetto di specificità del ricorso.
art. 1559 c.c.
Norma evocata per sostenere la tesi dell’inesistenza del rapporto contrattuale; la Corte reputa la censura inammissibile.
art. 2597 c.c.
Richiamato dal ricorrente nel contestare la configurazione del rapporto di fornitura; il motivo è dichiarato inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte lo richiama come requisito di specificità del ricorso per cassazione: è onere del ricorrente indicare e riportare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda le censure, altrimenti il ricorso è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per le doglianze di violazione di legge; le censure sono ritenute in concreto volte a un riesame del merito e quindi inammissibili.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ricorda il limite del vizio motivazionale, deducibile solo nei termini del mancato esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. 24 dicembre 2012, n. 228
Citata quale fonte modificativa dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Quando il credito dedotto deriva da un rapporto contrattuale di fornitura tra le parti, la periodicità dei corrispettivi non basta, da sola, a trasformare la prescrizione decennale in prescrizione quinquennale: occorre verificare la reale natura del rapporto e del soggetto debitore.
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile una specifica allegazione e localizzazione degli atti e documenti posti a fondamento delle censure; la mancata trascrizione o indicazione puntuale, nei termini dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., comporta l’inammissibilità.
- Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una rivalutazione del merito o delle prove: il giudice di cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito sulle risultanze istruttorie.
- Il vizio motivazionale oggi deducibile è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; restano estranee le doglianze che contestano genericamente la sufficienza o la correttezza della motivazione o la valutazione delle prove.
- Le doglianze che introducono profili nuovi o non adeguatamente specificati non possono essere esaminate in cassazione, soprattutto quando richiederebbero accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità.
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