Regolamento (UE) 2016/672
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/672 della Commissione, del 29 aprile 2016, che approva l'acido peracetico come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva l’acido peracetico come principio attivo esistente ai fini dell’impiego nei biocidi dei tipi di prodotto 1-6, sulla base della valutazione effettuata nell’ambito del programma di riesame previsto dal regolamento (UE) n. 528/2012. L’approvazione è subordinata a specifiche condizioni tecniche e di rischio, tra cui misure per gli utilizzatori professionali e, per taluni usi, limitazioni aggiuntive connesse alla presenza di perossido di idrogeno e ai materiali a contatto con alimenti. L’allegato fissa purezza minima, data di approvazione, scadenza e condizioni specifiche per ciascun tipo di prodotto.
Approvazione dell’acido peracetico come principio attivo esistente per l’uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’acido peracetico quale principio attivo destinato ai biocidi rientranti nei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Riguarda quindi i fabbricanti e i richiedenti di autorizzazioni di biocidi, nonché le autorità competenti chiamate a valutare e autorizzare i prodotti contenenti tale sostanza nell’Unione. Restano fermi, per effetto delle condizioni di approvazione, il regolamento (UE) n. 98/2013 per la presenza di perossido di idrogeno e, per il tipo di prodotto 4, le restrizioni sui materiali e oggetti destinati a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004, salvo successiva determinazione o esclusione dei limiti specifici di cessione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Approvazione dell’acido peracetico come principio attivo per biocidi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/672 della Commissione approva l’acido peracetico come principio attivo esistente da utilizzare nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6. L’atto si inserisce nel programma di riesame dei principi attivi previsto dal regolamento (UE) n. 528/2012 e recepisce gli esiti della valutazione tecnica svolta dall’autorità competente e dal comitato sui biocidi dell’ECHA.
Contesto della valutazione
L’acido peracetico era già incluso nell’elenco dei principi attivi esistenti da valutare ai fini dell’eventuale approvazione. La Finlandia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato la relazione di valutazione il 16 gennaio 2013; il parere del comitato sui biocidi è stato adottato il 30 settembre 2015. Sulla base di tali esiti, la Commissione ritiene che i biocidi contenenti acido peracetico possano soddisfare i requisiti del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate specifiche condizioni d’uso.
Ambito dell’approvazione
L’approvazione riguarda i tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012, corrispondenti ai biocidi per l’igiene umana, i disinfettanti per aree private e sanitarie pubbliche, i biocidi per l’igiene veterinaria, i disinfettanti nel settore dell’alimentazione umana e animale, i disinfettanti per l’acqua potabile e i preservanti per prodotti in scatola.
Condizioni e limitazioni sostanziali
L’allegato al regolamento contiene la disciplina operativa dell’approvazione. In particolare:
- la specifica del principio attivo è riferita all’acido peracetico in soluzione acquosa contenente acido acetico e perossido di idrogeno;
- per tutti i tipi di prodotto va prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a usi dichiarati nella domanda ma non considerati nella valutazione del rischio a livello di Unione;
- per gli utilizzatori professionali devono essere previste procedure operative sicure e misure organizzative idonee;
- quando l’esposizione non possa essere ridotta con altri mezzi a livelli accettabili, i prodotti devono essere usati con adeguati dispositivi di protezione individuale.
Presenza di perossido di idrogeno e rapporti con altre normative
Poiché la sostanza è presentata in soluzione acquosa contenente perossido di idrogeno, il regolamento precisa che l’approvazione lascia impregiudicato il regolamento (UE) n. 98/2013 sui precursori di esplosivi. Per il tipo di prodotto 4, inoltre, l’approvazione non copre l’impiego in materiali e oggetti destinati a contatto con alimenti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1935/2004, salvo futura determinazione di limiti specifici di cessione o decisione di non necessità di tali limiti.
Specificità per alcuni tipi di prodotto
Per il tipo di prodotto 2, in considerazione dei rischi per le acque di superficie, i prodotti destinati alla disinfezione delle acque reflue non sono autorizzati, salvo prova che i rischi possano essere ridotti a un livello accettabile. Per gli altri tipi di prodotto, il testo ribadisce in modo uniforme le cautele operative e il richiamo alla valutazione degli usi non coperti dalla valutazione UE del principio attivo.
Dati dell’approvazione nell’allegato
L’allegato riporta i dati identificativi della sostanza: nome comune acido peracetico, denominazione IUPAC acido perossietanoico, numero CE 201-186-8 e numero CAS 79-21-0. Indica inoltre che la data di approvazione è il 1º ottobre 2017 e la scadenza dell’approvazione è il 30 settembre 2027. La purezza minima è quella utilizzata nella valutazione ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, fermo restando il principio di equivalenza tecnica per il prodotto immesso sul mercato.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione del principio attivo
L’acido peracetico è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ai sensi dell’articolo 1 e dell’allegato, in base all’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Condizioni generali di approvazione
L’approvazione è subordinata alle specifiche e condizioni riportate nell’allegato. La valutazione ha evidenziato che i biocidi contenenti acido peracetico possono soddisfare i requisiti dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012 solo se rispettate determinate condizioni di utilizzo.
Uso nel tipo di prodotto 4 e contatto con alimenti
Per il tipo di prodotto 4, l’approvazione non copre l’incorporazione di biocidi contenenti acido peracetico in materiali e oggetti destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004, salvo che la Commissione abbia fissato limiti specifici di cessione o abbia stabilito che tali limiti non sono necessari.
Presenza di perossido di idrogeno e precursori di esplosivi
Poiché l’acido peracetico è presentato in soluzione acquosa contenente acido acetico e perossido di idrogeno, alle sostanze e ai prodotti contenenti tale componente continua ad applicarsi il regolamento (UE) n. 98/2013 relativo ai precursori di esplosivi.
Misure di gestione del rischio per gli utilizzatori professionali
Per tutti i tipi di prodotto approvati l’allegato richiede attenzione particolare a esposizioni, rischi ed efficacia rispetto a usi non considerati nella valutazione del rischio a livello dell’Unione. Per gli utilizzatori professionali devono essere previste procedure operative sicure e misure organizzative idonee; in alcuni casi, se l’esposizione non può essere ridotta altrimenti a livelli accettabili, devono essere usati dispositivi di protezione individuale.
Restrizione specifica per le acque reflue
Per il tipo di prodotto 2, in considerazione dei rischi identificati per le acque di superficie, i prodotti per la disinfezione delle acque reflue non sono autorizzati, salvo dimostrazione che i rischi possono essere ridotti a un livello accettabile.
Dati tecnici, purezza e validità dell’approvazione
L’allegato indica come nome comune "acido peracetico" e come denominazione IUPAC "acido perossietanoico", con numero CE 201-186-8 e numero CAS 79-21-0. La specifica si basa sulle materie prime perossido di idrogeno e acido acetico utilizzate per produrre l’acido peracetico; il grado minimo di purezza è quello impiegato per la valutazione ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. La data di approvazione è fissata al 1º ottobre 2017 e la scadenza al 30 settembre 2027.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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