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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/677

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/677 della Commissione, del 29 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R0677

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, per una serie di ortofrutticoli freschi, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata. Tali valori sono fissati in un allegato, per codice NC e per origine, sulla base del meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi identificati dai codici NC indicati nell'allegato, ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE del settore. Opera con riferimento alle origini/paesi terzi elencati nell'allegato e, per ciascuna combinazione prodotto/origine, stabilisce il valore forfettario all'importazione espresso in EUR/100 kg. Non disciplina invece, in via generale, tutti gli ortofrutticoli o altri prodotti agricoli, ma solo quelli specificamente inclusi nell'allegato; il codice "ZZ" indica "altre origini".

Fissazione dei valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/677 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli freschi. Il provvedimento si inserisce nel sistema dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua le regole operative previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Base normativa e funzione del regolamento

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, articolo 136, paragrafo 1. Nei considerando si precisa che il meccanismo dei valori forfettari all'importazione deriva dai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che tali valori sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda esclusivamente i prodotti ortofrutticoli indicati nell'allegato, identificati da specifici codici NC. Per ciascun prodotto, sono indicati i valori forfettari all'importazione applicabili alle diverse origini/p.aesi terzi elencati, con valori espressi in EUR/100 kg. Il codice "ZZ" corrisponde alle "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi richiamata nel testo.

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione rilevanti ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato. L'allegato contiene le tabelle di dettaglio per codici NC quali 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori differenziati per origine.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati agricoli e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. La sua funzione è fissare i valori forfettari all'importazione necessari al calcolo del prezzo di entrata per taluni prodotti ortofrutticoli.

Determinazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta i valori, espressi in EUR/100 kg, per specifici codici NC e per determinate origini (codici paese terzo), inclusa la categoria "ZZ" per "altre origini".

Ambito temporale e applicazione immediata

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Contesto operativo del meccanismo di calcolo

Nei considerando si precisa che il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in attuazione dei risultati dell'Uruguay Round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, dello stesso regolamento. Si precisa inoltre che il valore forfettario è calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Come è indicizzato

Materieagricolturamercato internocommercio esteroorganizzazione comune dei mercatiortofrutta

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