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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/674

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/674 della Commissione, del 29 aprile 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R0674

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i livelli limite che determinano l'applicazione di dazi addizionali all'importazione per taluni ortofrutticoli nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli. La modifica avviene sostituendo integralmente l'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, sulla base dei dati più recenti disponibili per il 2013, 2014 e 2015. L'atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica dei livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli, mediante sostituzione dell'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione europea dei prodotti ortofrutticoli elencati nell'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, identificati tramite codici NC e soggetti a sorveglianza delle importazioni ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali. Rileva per gli operatori importatori e per le autorità doganali; non disciplina prodotti diversi da quelli indicati nell'allegato sostituito. La nuova disciplina si applica a decorrere dal 1° maggio 2016 per i periodi e i volumi limite stabiliti nel nuovo allegato, mentre il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Modifica dei livelli limite per i dazi addizionali su taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/674 della Commissione interviene nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli per aggiornare i livelli limite di importazione oltre i quali possono essere applicati dazi addizionali su taluni ortofrutticoli. La modifica si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, sull'articolo 183, lettera b), nonché sul meccanismo previsto dall'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC.

Ambito e contesto normativo

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato XVIII e rinvia alle modalità di cui all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93. La Commissione evidenzia che i nuovi limiti sono determinati sulla base dei dati più recenti disponibili per il 2013, 2014 e 2015.

Oggetto della modifica

L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato XVIII del regolamento (UE) n. 543/2011. L'intervento riguarda i volumi limite in tonnellate che, una volta superati, rendono applicabili i dazi addizionali all'importazione per i prodotti agricoli indicati nell'allegato.

Prodotti interessati e volumi limite

L'allegato aggiornato concerne, tra gli altri, pomodori, cetrioli, carciofi, zucchine, arance, clementine, mandarini e ibridi simili, limoni, uva da tavola, mele, pere, albicocche, ciliegie diverse dalle ciliegie acide, pesche e pesche noci, prugne. Per ciascun prodotto sono indicati codice NC, periodo di applicazione e relativo volume limite; ad esempio, per i pomodori sono previsti due periodi distinti (1° giugno 2016-30 settembre 2016 e 1° ottobre 2016-31 maggio 2017), per i cetrioli due stagioni di applicazione, e per altri prodotti limiti specifici stagionali o annuali.

Regole di lettura dell'allegato

Il testo dell'allegato precisa che, fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo. L'ambito di applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del regolamento.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per consentire l'applicazione quanto più rapida possibile della misura. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato XVIII del regolamento (UE) n. 543/2011

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 con il testo allegato al regolamento. La modifica incide sui livelli limite (volumi in tonnellate) oltre i quali può applicarsi il dazio addizionale all'importazione per i prodotti ortofrutticoli interessati.

Base giuridica e finalità della modifica

La Commissione interviene sulla base dell'articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013. La finalità è adeguare i livelli limite di attivazione dei dazi addizionali ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC, utilizzando i dati più recenti relativi a 2013, 2014 e 2015.

Prodotti interessati e nuovi volumi limite

L'allegato aggiorna i livelli per diversi prodotti: pomodori (NC 0702 00 00), cetrioli (0707 00 05), carciofi (0709 91 00), zucchine (0709 93 10), arance (0805 10 20), clementine (0805 20 10), mandarini e ibridi simili (0805 20 30/50/70/90), limoni (0805 50 10), uva da tavola (0806 10 10), mele (0808 10 80), pere (0808 30 90), albicocche (0809 10 00), ciliegie diverse dalle ciliegie acide (0809 29 00), pesche e pesche noci (0809 30), prugne (0809 40 05), con volumi limite e periodi di applicazione specificamente indicati nell'allegato.

Periodo di applicazione dei nuovi limiti

Il nuovo allegato prevede periodi stagionali o annuali differenziati per ciascun prodotto, con efficacia in alcuni casi già dal 1° maggio 2016 e comunque secondo le date specifiche riportate per ciascun codice NC. I nuovi livelli si applicano per i periodi indicati nel prospetto allegato, che sostituisce quello precedente per ragioni di leggibilità.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieagricolturapolitica commercialedazi doganalimercato internocommercio internazionale

Testo integrale

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