Regolamento (UE) 2016/676
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/676 della Commissione, del 29 aprile 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regime antidumping applicabile al biodiesel originario degli Stati Uniti d’America ed esteso alle importazioni spedite dal Canada. A seguito di un riesame intermedio parziale, la Commissione riconosce che DSM Nutritional Products Canada Inc. è effettivamente un produttore di biodiesel e che non vi sono elementi di elusione, concedendole quindi l’esenzione dalle misure estese. Rimane ferma, per le altre importazioni interessate, l’estensione del dazio antidumping definitivo di 172,2 EUR per tonnellata netta.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 per concedere l’esenzione di un produttore canadese dall’estensione del dazio antidumping sul biodiesel spedito dal Canada.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di biodiesel, inteso come esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o in miscela con oltre il 20% in peso di tali componenti, classificato nei codici NC indicati all’articolo 1. Riguarda specificamente il dazio antidumping definitivo esteso alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dall’origine dichiarata, ma prevede un’esenzione per i prodotti fabbricati dalle società elencate (BIOX Corporation, DSM Nutritional Products Canada Inc., Rothsay Biodiesel).
Modifica del regime antidumping sul biodiesel spedito dal Canada
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/676 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 nel quadro delle misure antidumping sul biodiesel originario degli Stati Uniti d’America. L’intervento trae origine da un riesame intermedio parziale avviato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, volto a verificare se un produttore canadese potesse ottenere un’esenzione dalle misure estese al biodiesel spedito dal Canada.
Contesto delle misure antidumping precedenti
Il biodiesel oggetto di misura è già stato colpito da un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 sulle importazioni originarie degli Stati Uniti d’America. Successivamente, il regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011 aveva esteso il dazio alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dall’eventuale origine dichiarata canadese. Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 aveva poi istituito il dazio definitivo a seguito del riesame in previsione della scadenza.
Oggetto del riesame e prodotto interessato
Il prodotto oggetto del riesame è definito come esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come biodiesel, in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20% di tali componenti. Il testo individua specifici codici NC e relativi codici TARIC. L’inchiesta ha riguardato il periodo 1° aprile 2014 - 31 marzo 2015, con raccolta di dati estesa anche dal 1° aprile 2009 fino alla fine del periodo di riferimento.
Esito dell’inchiesta
La Commissione ha verificato, anche tramite controlli presso la sede canadese della società richiedente, che DSM Nutritional Products Canada Inc. è effettivamente un produttore di biodiesel, ottenuto come sottoprodotto della produzione di concentrati di olio di pesce Omega 3. È stato inoltre accertato che la società non è collegata a produttori statunitensi soggetti alle misure e che non emergono elementi di elusione, né acquisti di biodiesel dagli Stati Uniti né spedizioni nell’Unione di biodiesel fabbricato negli USA. In base a tali conclusioni, la Commissione decide di esentare il richiedente dalle misure estese.
Effetti sulla disciplina antidumping
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1518 e conferma che il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» è esteso alle importazioni nell’Unione di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dall’origine dichiarata. Tuttavia, l’estensione non si applica ai prodotti fabbricati da BIOX Corporation, DSM Nutritional Products Canada Inc. e Rothsay Biodiesel, per i quali sono indicati specifici codici addizionali TARIC. Il dazio esteso resta pari a 172,2 EUR per tonnellata netta; per le miscele il prelievo è proporzionato al tenore complessivo di biodiesel nella miscela.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Contesto e misure pregresse
Il regolamento interviene nel quadro delle misure antidumping già in vigore sul biodiesel originario degli Stati Uniti d’America: il dazio definitivo era stato istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 e poi esteso alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada dal regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011. Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 aveva successivamente confermato un dazio antidumping definitivo sulle importazioni originarie degli Stati Uniti a seguito di riesame in previsione della scadenza.
Riesame intermedio parziale e domanda di esenzione
La Commissione ha avviato il 19 maggio 2015 un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, sulla base della domanda presentata da DSM Nutritional Products Canada Inc. La domanda era limitata alla possibilità di ottenere un’esenzione dalle misure estese e si fondava sull’affermazione che il richiedente fosse un effettivo produttore del prodotto, non collegato a produttori statunitensi soggetti alle misure e non coinvolto in pratiche elusive.
Definizione del prodotto e periodo dell’inchiesta
Il prodotto oggetto del riesame è il biodiesel, cioè esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o in miscela con oltre il 20% in peso di tali componenti. Il prodotto è individuato da una serie di codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 92, ex 3826 00 10 ed ex 3826 00 90. Il periodo di riferimento dell’inchiesta va dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2015, con raccolta di dati anche dal 1° aprile 2009 fino alla fine del periodo di riferimento.
Esiti dell’inchiesta e concessione dell’esenzione
L’inchiesta ha accertato che DSM Nutritional Products Canada Inc. è effettivamente un produttore di biodiesel, prodotto come sottoprodotto del processo di fabbricazione di concentrati di olio di pesce Omega 3, e che il biodiesel esportato nell’Unione era effettivamente da essa prodotto. È stato inoltre verificato che la società non è collegata a produttori statunitensi soggetti alle misure in vigore e che non vi sono prove di acquisti o spedizioni nell’Unione di biodiesel fabbricato negli Stati Uniti. Sulla base di tali elementi, la Commissione concede l’esenzione dalle misure estese al richiedente.
Modifica dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1518
L’articolo 1 del regolamento sostituisce l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518. L’estensione del dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» si applica al biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dall’origine dichiarata, ma non ai prodotti fabbricati dalle società espressamente elencate: BIOX Corporation, DSM Nutritional Products Canada Inc. e Rothsay Biodiesel. Il dazio da estendere resta quello per «tutte le altre società», pari a 172,2 EUR per tonnellata netta. Per le miscele, il dazio si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, di biodiesel contenuto nella miscela.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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