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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/682

Regolamento (UE) 2016/682 del Consiglio, del 29 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

Normativa europea32016R0682

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro sanzionatorio UE verso la Corea del Nord per recepire la risoluzione 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza ONU e la decisione PESC 2016/476. Amplia i divieti su beni, tecnologie, materie prime, carburante per aerei, servizi finanziari, operazioni di navigazione e di leasing/noleggio, introducendo anche ulteriori controlli su transiti e ispezioni di carichi. Sono previste deroghe limitate, prevalentemente per fini umanitari, di sussistenza, diplomatici o per altre finalità coerenti con le risoluzioni ONU, spesso subordinate a previa autorizzazione o approvazione del comitato per le sanzioni.

Modifica del regolamento (CE) n. 329/2007 per rafforzare e aggiornare le misure restrittive dell’UE nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (Corea del Nord).

Ambito di applicazione

Si applica a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti alla giurisdizione dell’Unione europea, in particolare operatori commerciali, finanziari, di trasporto e navali, nei rapporti con la Corea del Nord o con soggetti ad essa collegati. Incide su esportazioni, importazioni, transiti, trasporti, servizi finanziari, operazioni navali e aeree, investimenti e forme di sostegno agli scambi, con rilevanza anche per beni e tecnologie sensibili, beni di lusso e prodotti connessi a programmi nucleari o missilistici. Si applica nell’Unione e alle operazioni che coinvolgono navi e aeromobili battenti bandiera di Stati membri; prevede numerose deroghe autorizzabili dalle autorità competenti degli Stati membri, in taluni casi previa approvazione o notifica al comitato per le sanzioni ONU. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

Il regolamento del Consiglio del 29 aprile 2016 modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 per adeguare il regime sanzionatorio dell’Unione alle nuove misure adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con la risoluzione 2270 (2016) e alla decisione (PESC) 2016/476. La finalità è rafforzare il contrasto ai programmi nucleari e missilistici della Corea del Nord, estendendo i divieti commerciali, finanziari, navali e di trasporto e introducendo ulteriori strumenti di controllo e interdizione.

Ambito e impostazione generale

Il regolamento interviene sul quadro già vigente delle misure restrittive UE verso la Corea del Nord, rendendo più stringenti i divieti di esportazione, importazione, trasporto, assistenza finanziaria e operazioni con soggetti nordcoreani o ad essi collegati. Le misure colpiscono sia beni e tecnologie sensibili sia beni settoriali specificamente individuati, incluse materie prime strategiche, carburante per aerei e taluni beni di lusso. Le norme si applicano agli operatori dell’Unione e alle operazioni che coinvolgono navi e aeromobili degli Stati membri, con previsione di deroghe circoscritte e controllate.

Definizioni e aggiornamento degli allegati

Viene riformulata la definizione di "risorse economiche", estesa a qualunque attività utilizzabile per ricavare fondi, beni o servizi, comprese le imbarcazioni. Sul piano tecnico-normativo, il regolamento inserisce nel regolamento (CE) n. 329/2007 i nuovi allegati I quater, I quinquies e I sexies e sostituisce l’allegato III con il nuovo allegato IV. Tali allegati dettagliano le categorie merceologiche interessate dalle restrizioni, comprese le merci soggette a divieto settoriale e i beni di lusso.

Divieti di esportazione, importazione e trasferimento

L’articolo 2 è riscritto in modo esteso. È vietata la vendita, fornitura, esportazione o trasferimento, diretto o indiretto, verso la Corea del Nord dei beni e delle tecnologie compresi negli allegati I, I bis e I ter, nonché del carburante per aerei di cui all’allegato I sexies. Parallelamente, è vietato acquistare, importare o trasportare dalla Corea del Nord i beni e le tecnologie di cui agli allegati I, I bis e I ter, indipendentemente dalla loro origine. Il regolamento vieta anche la partecipazione consapevole e deliberata ad attività di elusione di tali divieti.

Restrizioni settoriali su minerali, metalli e carbone

Il regolamento introduce un divieto specifico di acquisto, importazione, trasferimento o trasporto dalla Corea del Nord di oro, minerale di titanio, minerale di vanadio e terre rare, nonché di carbone, ferro e minerale di ferro. Gli allegati I quater e I quinquies elencano le voci doganali pertinenti. Sono previste deroghe limitate: per il carbone trasportato via Rajin/Rason, se la spedizione non proviene dalla Corea del Nord e l’operazione non genera introiti per programmi vietati; e per operazioni destinate esclusivamente a scopi di sussistenza, a condizione di previa informazione al comitato per le sanzioni e assenza di collegamento con attività vietate.

Divieti ulteriori su prodotti connessi all’uso militare

Con il nuovo articolo 2 bis, è vietata l’esportazione verso la Corea del Nord, e l’importazione o il trasporto dalla Corea del Nord, di qualsiasi prodotto salvo cibo e medicine, quando l’operatore sa o ha fondati motivi di ritenere che il prodotto sia destinato direttamente o indirettamente alle forze armate nordcoreane oppure che l’operazione possa rafforzare le capacità operative delle forze armate di uno Stato diverso dalla Corea del Nord. Sono ammesse autorizzazioni caso per caso per prodotti non legati ad armamenti o per operazioni con finalità umanitarie o di sussistenza, secondo condizioni rigorose e con eventuale approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.

Ispezioni di carichi, divieti portuali e restrizioni sul traffico aereo

L’articolo 3 bis viene rafforzato per consentire l’ispezione di carichi presenti o in transito nell’Unione, compresi aeroporti, porti marittimi e zone di libero scambio, quando vi siano collegamenti con la Corea del Nord o con soggetti dell’allegato IV, ovvero quando vi siano fondati motivi di ritenere che il carico contenga prodotti vietati. Il regolamento prevede inoltre il divieto di accesso ai porti UE per navi collegate a soggetti designati, navi che trasportino prodotti vietati o che rifiutino l’ispezione, salvo emergenze, ingresso ai fini ispettivi o ritorno al porto di provenienza. Analogamente, viene negata l’autorizzazione di decollo, atterraggio o sorvolo agli aeromobili sospettati di trasportare prodotti vietati, salvo atterraggio per ispezione o emergenza.

Divieti e deroghe nel settore finanziario

Per gli enti finanziari e creditizi rientranti nell’articolo 16, il nuovo articolo 5 bis vieta l’apertura di conti bancari o di corrispondenza con enti nordcoreani o con enti di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 2, nonché l’apertura di uffici di rappresentanza, nuove succursali o controllate in Corea del Nord e la costituzione di imprese comuni o l’acquisizione di diritti di proprietà in tali enti. È imposto un obbligo di chiusura entro il 31 maggio 2016 dei conti e delle strutture vietate e di rinuncia alle partecipazioni. Le chiusure relative a conti e uffici sono anche subordinate, in certi casi, alla valutazione dell’autorità competente se tali attività potrebbero contribuire ai programmi nucleari o missilistici. Sono previste deroghe autorizzabili per assistenza umanitaria, missioni diplomatiche, attività ONU o altre finalità coerenti con le risoluzioni ONU, con obbligo di informazione agli altri Stati membri e alla Commissione.

Divieto di fornire fondi, risorse economiche e sostegno commerciale

L’articolo 6 viene integrato per vietare la messa a disposizione di fondi o risorse economiche a favore del governo nordcoreano, del Partito dei lavoratori della Corea e dei soggetti che agiscano per loro conto o siano da essi posseduti o controllati, quando tali soggetti siano associati a programmi nucleari, missilistici o ad altre attività vietate. È inoltre introdotto un divieto specifico di sostegno finanziario agli scambi commerciali con la Corea del Nord, compresi crediti, garanzie e assicurazioni all’esportazione, ove il sostegno possa contribuire a programmi vietati. In parallelo, è vietato partecipare, direttamente o indirettamente, a imprese comuni o altri accordi commerciali con le entità elencate nell’allegato IV e con i soggetti che agiscano per loro conto.

Trasporti marittimi e leasing/noleggio di navi e aeromobili

Il nuovo articolo 11 ter introduce un regime dettagliato di restrizioni per navi e aeromobili. È vietato concedere in leasing o noleggiare navi o aeromobili o fornire servizi di equipaggio alla Corea del Nord e a soggetti collegati; è inoltre vietato possedere, noleggiare, gestire, assicurare o classificare navi battenti bandiera nordcoreana o registrare/mantenere nel registro navi possedute o gestite dalla Corea del Nord o da suoi cittadini. Le deroghe richiedono, a seconda del caso, notifica o approvazione preventiva del comitato per le sanzioni e la dimostrazione che l’attività sia destinata esclusivamente a scopi di sussistenza e non a generare introiti o a violare le risoluzioni ONU. Gli Stati membri devono informare gli altri Stati membri e la Commissione sulle autorizzazioni concesse.

Obblighi di aggiornamento e divieto generale di elusione

L’articolo 13 è aggiornato per consentire la modifica degli allegati I quater, I quinquies e I sexies in base alle decisioni del comitato per le sanzioni o del Consiglio di sicurezza ONU, oppure alle decisioni adottate nella decisione 2013/183/PESC. Viene inoltre introdotto l’articolo 13 bis, che vieta espressamente qualsiasi partecipazione consapevole e deliberata ad attività dirette a eludere i divieti del regolamento, rafforzando la clausola anti-aggiramento del regime sanzionatorio.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Adeguamento delle definizioni e degli allegati

Viene aggiornita la nozione di "risorse economiche" includendo attività materiali e immateriali, mobili e immobili, effettive o potenziali, utilizzabili per ottenere fondi, beni o servizi, comprese le imbarcazioni. Il regolamento aggiunge al regolamento (CE) n. 329/2007 i nuovi allegati I quater, I quinquies e I sexies e sostituisce l’allegato III con il nuovo allegato IV.

Divieti su esportazioni e importazioni di beni e tecnologie sensibili

È vietata la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, diretti o indiretti, verso la Corea del Nord dei beni e tecnologie elencati negli allegati I, I bis e I ter, compresi i software, nonché il carburante per aerei di cui all’allegato I sexies. È inoltre vietato acquistare, importare o trasportare dalla Corea del Nord tali beni e tecnologie, indipendentemente dalla loro origine. Sono vietate anche le attività di elusione consapevole e deliberata.

Restrizioni su minerali, metalli e carbone

Sono vietati acquisto, importazione, trasferimento o trasporto, anche a bordo di navi o aeromobili battenti bandiera di uno Stato membro, di oro, minerale di titanio, minerale di vanadio e terre rare (allegato I quater), nonché di carbone, ferro e minerale di ferro (allegato I quinquies) provenienti dalla Corea del Nord. Sono previste deroghe autorizzabili in casi specifici, tra cui il carbone trasbordato via Rajin/Rason e operazioni destinate esclusivamente a scopi di sussistenza, con obbligo di previa informazione al comitato per le sanzioni.

Divieti di esportazione e importazione legati all’uso militare

È introdotto l’articolo 2 bis, che vieta, salvo cibo e medicine, l’esportazione verso la Corea del Nord e l’importazione dalla Corea del Nord di qualsiasi prodotto quando l’operatore sa o ha fondati motivi di ritenere che il bene sia destinato alle forze armate nordcoreane o possa rafforzare le capacità operative delle forze armate di uno Stato diverso dalla Corea del Nord. Sono ammesse autorizzazioni caso per caso per prodotti non legati ad armamenti o per finalità umanitarie o di sussistenza, con specifiche condizioni di notifica o approvazione ONU.

Ispezione di carichi, porti e sorvoli

L’articolo 3 bis rafforza le ispezioni di carichi presenti o in transito nell’Unione, anche in aeroporti, porti marittimi e zone di libero scambio, in presenza di collegamenti con la Corea del Nord o con soggetti elencati nell’allegato IV. Sono previsti divieti di accesso ai porti dell’Unione per navi collegate a soggetti designati, contenenti prodotti vietati o che rifiutino l’ispezione, e il diniego di decollo, atterraggio o sorvolo per aeromobili che si ritenga trasportino prodotti vietati. Una deroga portuale è ammessa per scopi umanitari o altre finalità coerenti con le risoluzioni ONU.

Restrizioni bancarie e finanziarie

Gli enti finanziari e creditizi soggetti all’articolo 16 non possono aprire o mantenere conti bancari o conti di corrispondenza con enti nordcoreani o con enti di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 2; non possono aprire uffici di rappresentanza, succursali o controllate in Corea del Nord né costituire imprese comuni o acquisire diritti di proprietà in tali enti. È imposto inoltre l’obbligo di chiusura, entro il 31 maggio 2016, dei conti, delle sedi e delle partecipazioni vietate, con possibilità di autorizzazione limitata previa approvazione del comitato per le sanzioni e obblighi di segnalazione in caso di sospetto di collegamento con programmi nucleari o missilistici.

Divieto di fornire fondi, risorse economiche e sostegno commerciale

È vietato fornire fondi o risorse economiche al governo nordcoreano, al Partito dei lavoratori della Corea e a soggetti collegati quando risulti il collegamento con programmi nucleari o missilistici o altre attività vietate. È inoltre vietato fornire sostegno finanziario agli scambi commerciali con la Corea del Nord, anche tramite crediti, garanzie o assicurazioni all’esportazione, se ciò può contribuire a tali programmi o attività. È vietata la partecipazione a imprese comuni o ad altri accordi commerciali con le entità elencate nell’allegato IV.

Divieti nel settore navale e aeronautico

Viene vietato concedere in leasing o noleggiare navi o aeromobili o fornire servizi di equipaggio a soggetti nordcoreani o collegati, nonché possedere, concedere in leasing, gestire, assicurare o classificare navi battenti bandiera nordcoreana o registrare/mantenere nel registro navi possedute, gestite o dotate di equipaggio dalla Corea del Nord o da suoi cittadini. Sono previste deroghe limitate, previa notifica o approvazione del comitato per le sanzioni, per finalità di sussistenza o per altri scopi coerenti con le risoluzioni ONU.

Aggiornamento degli elenchi e divieto generale di elusione

L’articolo 13 consente di aggiornare gli allegati I quater, I quinquies e I sexies in base alle decisioni del comitato per le sanzioni o del Consiglio di sicurezza ONU. È inserito l’articolo 13 bis, che vieta ogni partecipazione consapevole e deliberata ad attività dirette a eludere i divieti del regolamento.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

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