Regolamento (UE) 2016/673
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/673 della Commissione, del 29 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in più punti il quadro applicativo del biologico contenuto nel regolamento (CE) n. 889/2008. Chiarisce che le microalghe rientrano nelle norme sulle alghe marine, proroga alcune deroghe per novellame e seme di molluschi non biologici e rinvia talune scadenze in materia enologica. Inoltre riorganizza e amplia gli elenchi di sostanze autorizzate in agricoltura biologica, nei mangimi e nella trasformazione alimentare, armonizzando la terminologia con altri atti dell’Unione.
Modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 aggiornando le norme tecniche sulla produzione biologica, l’etichettatura e i controlli per alghe/microalghe, acquacoltura, prodotti fitosanitari, additivi per mangimi e sostanze autorizzate nella trasformazione di alimenti biologici.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori della filiera biologica, alle autorità competenti e agli organismi di controllo negli Stati membri, con riferimento alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007. Incide in particolare sulla produzione di alghe marine e microalghe destinate ad alimenti, sull’acquacoltura biologica, sui prodotti fitosanitari utilizzabili in biologico, sugli additivi per mangimi e sugli additivi/ausiliari di fabbricazione per alimenti biologici trasformati, lievito e prodotti a base di lievito. Prevede applicazioni differenziate nel tempo: alcune disposizioni dal 1º gennaio 2016, altre dal 7 novembre 2016 o dal 7 maggio 2017; il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/673: modifica del regolamento (CE) n. 889/2008 in materia di produzione biologica
Il regolamento interviene sul quadro applicativo della disciplina UE del biologico, aggiornando il regolamento (CE) n. 889/2008 in diversi settori della filiera. Le modifiche rispondono soprattutto all’esigenza di chiarire il trattamento delle microalghe, di prorogare alcune deroghe temporanee in acquacoltura e di riallineare gli elenchi di sostanze autorizzate con gli altri atti dell’Unione e con le raccomandazioni tecniche dell’EGTOP.
Ambito e finalità
L’atto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, incidendo su norme tecniche di produzione e sugli allegati contenenti prodotti, sostanze e additivi ammessi. Il considerando evidenzia tre direttrici principali: chiarire che le microalghe rientrano nel perimetro delle norme sulle alghe marine; prorogare alcune deroghe per mancata disponibilità di materiali biologici; semplificare e aggiornare gli elenchi di sostanze autorizzate per agricoltura, mangimi e trasformazione alimentare.
Microalghe e alghe marine
L’articolo 1, punto 1, riscrive l’articolo 6 bis del regolamento (CE) n. 889/2008. La nuova formulazione stabilisce che il capo in questione definisce norme di produzione dettagliate per le alghe marine e precisa che, ai fini di tale capo, il termine include alghe marine pluricellulari, fitoplancton e microalghe. In sostanza, le microalghe destinate ad alimenti vengono assoggettate alle stesse norme tecniche delle alghe marine.
Acquacoltura: proroga delle deroghe e regole per la ricostituzione degli stock
Il regolamento modifica la disciplina transitoria relativa a novellame e seme di molluschi bivalvi non biologici. L’articolo 25 sexies, paragrafo 3, e l’articolo 25 sexdecies, paragrafo 1, terzo comma, vengono riscritti prevedendo che la percentuale massima di novellame non biologico e di seme di molluschi proveniente da incubatoi non biologici scenda progressivamente fino allo 0 % entro il 31 dicembre 2016. La misura ha efficacia retroattiva dal 1º gennaio 2016.
L’articolo 47 viene inoltre integrato con due ipotesi di deroga in caso di mortalità elevata:
- per gli animali terrestri, il rinnovo o la ricostituzione del patrimonio zootecnico può avvenire con animali non biologici quando non siano disponibili animali biologici e purché sia applicato il relativo periodo di conversione;
- per gli animali di acquacoltura, il rinnovo o la ricostituzione dello stock è ammesso in caso di elevata mortalità dovuta alle circostanze di cui all’articolo 57, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 508/2014, a condizione che non siano disponibili animali biologici e che almeno gli ultimi due terzi del ciclo di produzione si svolgano in regime biologico.
Revisione delle pratiche enologiche
L’articolo 29 quinquies, paragrafo 4, è modificato sostituendo il termine del 1º agosto 2015 con il 1º agosto 2018. La proroga consente alla Commissione di completare il riesame delle pratiche, processi e trattamenti enologici autorizzati, nell’ottica di una possibile graduale eliminazione o ulteriore limitazione di tali tecniche.
Prodotti fitosanitari autorizzati in biologico: nuovo allegato II
L’allegato II è integralmente sostituito e diventa una lista più lineare delle sostanze utilizzabili come antiparassitari/prodotti fitosanitari in biologico. Il nuovo assetto stabilisce che tutte le sostanze elencate devono rispettare almeno le condizioni di uso previste dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011; eventuali condizioni più restrittive per il biologico sono indicate nella seconda colonna.
Tra gli elementi di rilievo:
- vengono confermati o disciplinati prodotti di origine vegetale o animale, come azadiractina, cere d’api, proteine idrolizzate, laminarina, feromoni, oli vegetali, piretrine, piretroidi in impieghi limitati, quassia e repellenti olfattivi;
- le sostanze di base sono ammesse solo se rientrano nella definizione di “prodotto alimentare” del regolamento (CE) n. 178/2002 e hanno origine vegetale o animale;
- sono inserite sostanze come anidride carbonica, acidi grassi, fosfato ferrico, kieselgur, zolfo calcico, olio di paraffina, bicarbonato di potassio, sabbia di quarzo e zolfo;
- per i composti del rame resta il limite massimo di 6 kg di rame per ettaro all’anno, con una deroga per colture perenni su base media quinquennale.
Additivi per mangimi: nuovo allegato VI
L’allegato VI viene sostituito per allineare la struttura alla disciplina del regolamento (CE) n. 1831/2003. La classificazione è riorganizzata in additivi tecnologici, organolettici, nutrizionali e zootecnici, con indicazione dei numeri di identificazione delle sostanze.
Tra le principali novità:
- gli additivi tecnologici comprendono, tra gli altri, conservanti, antiossidanti, emulsionanti, stabilizzanti, addensanti, gelificanti, agenti leganti e antiagglomeranti, additivi per insilati;
- le lecitine sono consentite soltanto se ottenute da materie prime biologiche e il loro impiego è limitato ai mangimi per animali di acquacoltura;
- sono autorizzati, tra gli additivi nutrizionali, il lievito al selenio inattivato, il dicloruro di rame triidrossido (TBCC) e l’octaidrossicloruro di zinco monoidrato (TBZC);
- per le vitamine ottenute per sintesi, l’uso è limitato alle forme identiche a quelle derivate da prodotti agricoli, con una disciplina specifica per i ruminanti soggetta ad autorizzazione degli Stati membri.
Il regolamento aggiorna inoltre la nomenclatura di alcune sostanze e sostituisce denominazioni obsolete, in coerenza con le modifiche intervenute nel diritto UE sugli additivi per mangimi.
Additivi e ausiliari di fabbricazione per alimenti biologici trasformati, lievito e prodotti a base di lievito
L’allegato VIII è aggiornato in modo esteso. Vengono soppresse alcune note introduttive e riviste le sezioni dedicate agli additivi per alimenti, agli ausiliari di fabbricazione e alle sostanze per la produzione di lievito.
Nella sezione A, tra le principali modifiche figurano:
- aggiornamento di anidride solforosa e metabisolfito di potassio per vini di frutta e idromele, con limite di 100 mg/l di SO2 disponibile;
- autorizzazione di gomma di gellano, cera d’api, cera di carnauba ed eritritolo, con condizioni specifiche (ad esempio, eritritolo solo da produzione biologica senza scambio ionico);
- precisazioni sulle lecitine, consentite solo da materie prime biologiche a decorrere dal 1º gennaio 2019;
- allineamento di varie condizioni d’uso per acido citrico, citrato di sodio, acido tartarico, glicerolo, carbonato di sodio, biossido di silicio e idrossido di sodio.
Nella sezione B, relativa agli ausiliari di fabbricazione, sono inseriti acido acetico/aceto, cloridrato di tiamina, fosfato diammonico e fibre di legno; inoltre sono precisate le condizioni per carbonato di sodio, acido citrico, idrossido di sodio, oli vegetali, bentonite, cera d’api e cera di carnauba. La riga relativa al caolino è soppressa.
Nella sezione C, per la produzione di lievito, fecola di patate e oli vegetali devono essere ottenuti da produzione biologica. Per l’uso della fecola è indicato l’impiego per la filtrazione.
Entrata in vigore e regole temporali
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’applicazione delle singole modifiche è scaglionata:
- punto 1 dell’articolo 1: dal 7 maggio 2017;
- punti 2 e 3 dell’articolo 1: dal 1º gennaio 2016;
- punto 8 dell’articolo 1: dal 7 novembre 2016.
L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Microalghe e norme sulle alghe marine
Sostituisce l’articolo 6 bis del regolamento (CE) n. 889/2008 precisando che il capo definisce norme di produzione dettagliate per le alghe marine e che, ai fini di tale capo, il termine include alghe marine pluricellulari, fitoplancton e microalghe. La modifica si applica dal 7 maggio 2017.
Proroga delle deroghe per novellame e seme di molluschi
Modifica gli articoli 25 sexies, paragrafo 3, e 25 sexdecies, paragrafo 1, terzo comma, portando a zero entro il 31 dicembre 2016 la percentuale massima di novellame non biologico e di seme di molluschi bivalvi proveniente da incubatoi non biologici. Le modifiche si applicano retroattivamente dal 1º gennaio 2016.
Rinvio del riesame delle pratiche enologiche
All’articolo 29 quinquies, paragrafo 4, sostituisce la data del 1º agosto 2015 con il 1º agosto 2018, prorogando il termine entro cui la Commissione deve riesaminare determinate pratiche, processi e trattamenti enologici.
Deroghe per il rinnovo di mandrie, greggi e stock di acquacoltura
Integra l’articolo 47: per elevata mortalità dovuta a problemi sanitari o circostanze calamitose consente il rinnovo/ricostituzione con animali non biologici, se non disponibili animali biologici, imponendo comunque il periodo di conversione. Introduce inoltre una deroga specifica per l’acquacoltura in caso di elevata mortalità dovuta alle circostanze dell’articolo 57, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 508/2014, con obbligo che almeno gli ultimi due terzi del ciclo di produzione si svolgano in regime biologico.
Ristrutturazione e ampliamento dell’allegato II sui prodotti fitosanitari
Sostituisce integralmente l’allegato II, semplificandone la struttura e chiarendo che le sostanze elencate devono rispettare almeno le condizioni di uso previste dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Inserisce o conferma autorizzazioni per, tra gli altri, biossido di carbonio, kieselgur, acidi grassi, bicarbonato di potassio, sostanze di base di origine vegetale o animale, e aggiorna limitazioni d’uso e denominazioni. Le sostanze non approvate per l’agricoltura generale nel regolamento (UE) n. 540/2011 non risultano utilizzabili nemmeno in biologico.
Aggiornamento dell’allegato VI sugli additivi per mangimi
Sostituisce l’allegato VI allineandone la presentazione al regolamento (CE) n. 1831/2003, con indicazione dei numeri di identificazione e nuova classificazione degli additivi tecnologici e nutrizionali. Autorizza, tra l’altro, lievito al selenio inattivato, dicloruro di rame triidrossido (TBCC) e octaidrossicloruro di zinco monoidrato (TBZC), e prevede che le lecitine siano consentite solo se ottenute da materie prime biologiche, con impiego limitato ai mangimi per animali di acquacoltura. Prevede inoltre che fecola di patate e oli vegetali usati nella produzione di lievito siano biologici.
Aggiornamento dell’allegato VIII sugli additivi e ausiliari per alimenti biologici
Modifica l’allegato VIII eliminando la colonna “Autorizzazione” e aggiornando le sezioni A, B e C. Autorizza nuove sostanze come gomma di gellano, cera d’api, cera di carnauba ed eritritolo, aggiunge ausiliari di fabbricazione come acido acetico/aceto, cloridrato di tiamina, fosfato diammonico e fibre di legno, e modifica condizioni d’uso di varie sostanze, tra cui anidride solforosa, metabisolfito di potassio, estratto ricco in tocoferolo, lecitine, acido citrico, citrato di sodio, acido tartarico, glicerolo, carbonato di sodio, biossido di silicio e idrossido di sodio. Prevede un regime transitorio di tre anni per l’uso di lecitina non biologica nella produzione di alimenti biologici e sopprime il riferimento al caolino.
Entrata in vigore e applicazione differenziata
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il punto 1 dell’articolo 1 si applica dal 7 maggio 2017; i punti 2 e 3 dal 1º gennaio 2016; il punto 8 dal 7 novembre 2016. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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