Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1161/2020 del 21/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (trasportato)

La controversia

La ricorrente, trasportata su un’autovettura coinvolta in un incidente con un veicolo immatricolato all’estero, aveva riportato lesioni personali e sostenuto spese mediche. Chiedeva il risarcimento alla compagnia assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava. Il Giudice di pace di Busto Arsizio dichiarava improcedibile la domanda, su eccezione della compagnia, per difetto dei presupposti dell’art. 141 del d.lgs. n. 209/2005; il Tribunale di Busto Arsizio, decidendo l’appello, confermava la decisione. Con un unico motivo di ricorso, la trasportata denunciava violazione o falsa applicazione dell’art. 141 del codice delle assicurazioni, sostenendo che il coinvolgimento di un veicolo assicurato presso una compagnia non aderente alla Convenzione Terzi Trasportati (CTT) non esclude l’azione diretta. A suo avviso, la convenzione disciplina i rapporti organizzativi ed economici e la rivalsa tra imprese, ma non limita la tutela del terzo trasportato.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo. Ha affermato che il trasportato può esercitare l’azione diretta prevista dall’art. 141 del d.lgs. n. 209/2005 contro l’assicuratore del veicolo sul quale viaggiava anche quando nel sinistro sia coinvolto un veicolo assicurato da una compagnia non aderente alla CARD, convenzione della quale la CTT è parte. L’adesione delle imprese alla convenzione non costituisce quindi una condizione per l’azione del trasportato: rileva per la regolazione dei rapporti tra assicuratori, mentre la norma mira a garantire al trasportato un risarcimento diretto e tempestivo, trasferendo sulla compagnia del veicolo trasportante il rischio della causa nei limiti indicati dalla decisione. La sentenza del Tribunale è stata cassata con rinvio al Tribunale di Busto Arsizio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 141 d.lgs. n. 209/2005

    In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest’ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto, c.d. CARD, atteso che il D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 141 di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un’ottica di tutela sociale che fa traslare il “rischio di causa” dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante.

    Il trasportato può agire direttamente contro l’assicuratore del veicolo sul quale viaggiava anche se l’altro veicolo coinvolto è assicurato con un’impresa non aderente alla convenzione CARD; l’adesione alla convenzione non è presupposto dell’azione diretta, poiché la norma è orientata alla tutela del trasportato e all’allocazione del rischio di causa sull’assicuratore del veicolo trasportante.

  • art. 13, comma 1, d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254

    La stipula di una convenzione tra compagnie assicurative è funzionale alla “regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto”.

    La convenzione tra imprese disciplina i rapporti organizzativi ed economici relativi alla gestione del risarcimento diretto; la sua adesione non è, per il principio accolto dalla Corte, una condizione per l’azione diretta del terzo trasportato.

Massime di principio

  • Il terzo trasportato può esercitare l’azione diretta prevista dall’art. 141 del d.lgs. n. 209/2005 contro l’assicuratore del veicolo sul quale viaggiava anche quando nel sinistro sia coinvolto un veicolo assicurato da un’impresa non aderente alla convenzione CARD.
  • L’adesione delle imprese assicuratrici alla convenzione CARD o alla relativa convenzione per i trasportati non costituisce condizione dell’azione diretta del terzo: la convenzione regola i rapporti organizzativi ed economici tra imprese e non restringe gli strumenti di tutela del danneggiato.
  • La tutela prevista per il trasportato risponde alla scelta legislativa di consentirgli di ottenere prontamente il risarcimento dall’assicuratore del veicolo sul quale viaggiava, senza dover attendere l’accertamento delle responsabilità o individuare l’assicuratore del veicolo antagonista, nei limiti richiamati dalla decisione.

Come è indicizzato

MaterieRC auto
RamiAssicurazioni

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.