Cassazione Civile, Ordinanza n. 29335/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso avviso di accertamento nei confronti di un contribuente comproprietario di un immobile, contestandogli maggiori redditi da fabbricati e maggior reddito di partecipazione derivante dalla ripresa a tassazione di canoni percepiti dalla società di persone partecipata. Secondo l'Ufficio, la società, dopo aver preso in locazione l'immobile dai comproprietari, aveva concesso a terzi in godimento terrazzi e piazzali per l'installazione di antenne e cartelloni, percependo i relativi corrispettivi; tali somme, a dire dell'Agenzia, dovevano essere imputate ai soci e non già tassate come ricavi della società, senza determinare duplicazione d'imposta. Il ricorrente censurava la decisione della CTR per violazione dell'art. 26 d.P.R. 917/1986, sostenendo che i giudici di merito avevano erroneamente escluso l'imponibilità in capo ai soci dei canoni di sublocazione percepiti dalla società, pur in assenza di un loro diritto reale sui redditi contestati, e avevano trascurato le vicende che avevano preceduto l'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo, formalmente prospettato come violazione di legge, in realtà mirasse a contestare la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito; inoltre, la censura non sviluppava adeguatamente le ragioni per cui la decisione impugnata sarebbe stata in contrasto con l'art. 26 d.P.R. 917/1986. Nel merito del ragionamento svolto a supporto dell'inammissibilità, la Corte ha ribadito che l'art. 26 si riferisce ai redditi fondiari e richiede la titolarità di un diritto reale sul bene, mentre i canoni percepiti dal sublocatore rientrano nei redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. h), TUIR. Per questa ragione il richiamo all'art. 26 era inconferente rispetto alla fattispecie concreta. L'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità; è stato altresì richiamato il principio per cui le amministrazioni dello Stato sono esonerate dal materiale versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. n. 917 del 1986
Disciplina l'imputazione dei redditi fondiari; si applica solo se il soggetto che percepisce il reddito è titolare di un diritto reale sul bene immobile. Non si estende ai canoni percepiti da un sublocatore privo di tale titolo.
art. 67, comma 1, lett. h), d.P.R. n. 917 del 1986
I canoni derivanti dalla sublocazione di immobili rientrano nella categoria dei redditi diversi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato, esonerate dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.
art. 3 d.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011
Il regime della cedolare secca non si applica ai contratti di sublocazione, poiché i relativi redditi sono redditi diversi.
art. 5-bis del d.lgs. n. 218 del 1997
Richiamato nel fatto storico quale definizione della ripresa a tassazione del maggior reddito d'impresa contestato alla società.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge presuppone un errore nell'individuazione della norma o della sua fattispecie astratta; se la censura investe la ricostruzione del fatto o la valutazione delle risultanze istruttorie, il motivo è inammissibile se formulato come violazione di legge.
- L'art. 26 TUIR si riferisce ai redditi fondiari e richiede, per l'imputazione del reddito da fabbricato, la titolarità di un diritto reale sull'immobile: la mera percezione di canoni non basta se il soggetto non è proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale.
- I canoni percepiti dalla sublocazione di un immobile non producono reddito fondiario in capo al sublocatore, ma reddito diverso ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. h), TUIR.
- La qualificazione fiscale del reddito dipende dalla fonte giuridica del provento e dal titolo di disponibilità del bene: il reddito fondiario ha natura presuntiva e si collega al diritto reale, mentre il reddito da sublocazione deriva dallo sfruttamento economico del bene ed è tassato come reddito effettivo e residuale.
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