Regolamento (UE) 2017/584
Regolamento delegato (UE) 2017/584 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti organizzativi delle sedi di negoziazione (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2017/584 specifica gli obblighi organizzativi delle sedi di negoziazione che consentono o autorizzano la negoziazione algoritmica, con particolare attenzione a resilienza dei sistemi, capacità, monitoraggio in tempo reale, prove degli algoritmi e gestione dei rischi operativi. Introduce inoltre requisiti su governance, funzione di conformità, personale, esternalizzazione, accesso elettronico diretto e sponsorizzato, prevenzione delle condizioni di negoziazione anormali e sicurezza fisica ed elettronica. Il testo è costruito su un modello di autovalutazione periodica da parte della sede, accompagnato da obblighi documentali, test, piani di continuità operativa e poteri di intervento e sospensione.
Requisiti organizzativi, di resilienza, controllo degli accessi e continuità operativa per le sedi di negoziazione che consentono o autorizzano la negoziazione algoritmica.
Ambito di applicazione
Si applica alle sedi di negoziazione ai sensi della direttiva 2014/65/UE che consentono o autorizzano la negoziazione algoritmica tramite i propri sistemi, incluse le sedi che operano come mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione. Riguarda i sistemi elettronici di immissione e abbinamento degli ordini, la verifica degli algoritmi dei membri, i controlli sull’accesso elettronico diretto e sponsorizzato, nonché i presidi organizzativi, tecnici e di sicurezza connessi. Si applica dal medesimo momento di applicazione della direttiva 2014/65/UE, essendo il regolamento entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Requisiti organizzativi delle sedi di negoziazione che consentono o autorizzano la negoziazione algoritmica
Il regolamento delegato (UE) 2017/584 integra la direttiva 2014/65/UE specificando i requisiti organizzativi che le sedi di negoziazione devono rispettare quando i propri sistemi consentono o autorizzano la negoziazione algoritmica. L’obiettivo è rafforzare resilienza, capacità operativa, controlli sui rischi tecnologici e presidi di governance, in un contesto segnato dall’elevata automazione e dai rischi connessi alla velocità di esecuzione e alla mole di messaggistica.
Ambito soggettivo e logica di applicazione
Il regolamento si applica ai mercati regolamentati, ai sistemi multilaterali di negoziazione e ai sistemi organizzati di negoziazione, quando l’immissione e l’abbinamento degli ordini sono agevolati con mezzi elettronici. Ai fini del testo, i sistemi o meccanismi che consentono o autorizzano la negoziazione algoritmica sono qualificati come "sistemi di negoziazione algoritmica". Il considerando chiarisce che i requisiti devono coprire anche modelli di negoziazione diversi, purché il rischio tecnologico e operativo sia presente.
Autovalutazione di conformità e documentazione
L’articolo 2 impone alle sedi di negoziazione un’autovalutazione prima dell’installazione del sistema di negoziazione e almeno una volta l’anno. La valutazione deve tenere conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell’attività e includere tutti i parametri dell’allegato, che richiede di considerare natura della sede, dimensioni dell’impatto potenziale e complessità del modello operativo, dell’infrastruttura e dell’esternalizzazione. La documentazione dell’autovalutazione deve essere conservata per almeno cinque anni.
Governance, responsabilità interne e funzione di conformità
L’articolo 3 richiede un quadro di governance chiaro e formalizzato, con analisi dei profili tecnici, di rischio e di conformità, linee di responsabilità ben definite, procedure di approvazione degli sviluppi e degli aggiornamenti dei sistemi e separazione dei compiti. L’organo di gestione o l’alta dirigenza devono approvare l’autovalutazione, gli eventuali ampliamenti di capacità e le azioni correttive su carenze rilevanti. L’articolo 4 attribuisce alla funzione di controllo della conformità il compito di chiarire gli obblighi giuridici e di mantenere politiche e procedure adeguate; il personale di compliance deve conoscere almeno in via generale il funzionamento degli algoritmi e restare in contatto con le funzioni tecniche e con i responsabili della funzione di cancellazione (kill functionality). Se esternalizzata, la funzione resta soggetta a regole di accesso informativo, riservatezza e non ostacolo alle verifiche interne, esterne e dell’autorità competente.
Personale, competenze ed esternalizzazione
L’articolo 5 impone una dotazione di personale sufficiente e competente su sistemi e algoritmi di negoziazione, monitoraggio e verifica, tipologie di trading svolte dai membri e obblighi giuridici della sede. Le competenze devono essere definite, acquisite se necessario mediante formazione, aggiornate e valutate periodicamente. L’articolo 6 disciplina l’esternalizzazione delle funzioni operative connesse ai sistemi algoritmici: essa non può alterare responsabilità, rapporti giuridici né requisiti autorizzativi. Il contratto deve essere scritto, descrivere in modo preciso le funzioni esternalizzate, i diritti e doveri delle parti, l’accesso a libri e registri, la gestione dei conflitti di interesse, le modalità di modifica e cessazione, la collaborazione con le autorità e la continuità operativa. Per le funzioni operative essenziali è richiesta autorizzazione preventiva dell’autorità competente.
Due diligence dei membri, controlli e sanzioni
L’articolo 7 impone alla sede di negoziazione di fissare condizioni per l’uso dei propri sistemi elettronici da parte dei membri, includendo controlli pre-negoziazione su prezzo, volume e valore, controlli post-negoziazione, requisiti per il personale chiave, verifica tecnica e funzionale e regole sull’accesso elettronico diretto ai clienti dei membri. I potenziali membri devono essere sottoposti a due diligence, con valutazione annuale basata sul rischio e verifica dell’iscrizione come impresa di investimento. In caso di inadempimento, la sede deve applicare sanzioni secondo criteri e procedure predeterminati, fino alla sospensione dell’accesso e alla perdita della qualità di membro.
Prova dei sistemi, degli algoritmi e degli ambienti di test
Gli articoli 8, 9 e 10 disciplinano i test dei sistemi di negoziazione e degli algoritmi dei membri. Prima dell’installazione o dell’aggiornamento, la sede deve adottare metodologie di sviluppo e prova tali da prevenire comportamenti imprevisti, garantire il funzionamento dei controlli di rischio e assicurare continuità anche in caso di forte incremento della messaggistica. I membri sono tenuti a eseguire prove di conformità prima di installazioni o aggiornamenti sostanziali dei propri sistemi, algoritmi o strategie, verificando interazione con il motore di abbinamento, funzioni base, connettività, cancel on disconnect, ripristino e trattamento di strumenti sospesi o dati non aggiornati. La sede deve mettere a disposizione un ambiente di prova, eventualmente tramite sistemi di simulazione o simboli di test, e garantire una separazione effettiva tra test e produzione. Prima di usare un algoritmo o una strategia aggiornata, il membro deve certificare che i propri algoritmi siano stati testati per evitare condizioni di negoziazione anormali.
Capacità, monitoraggio in tempo reale e gestione delle anomalie
L’articolo 11 stabilisce che i sistemi devono avere una capacità almeno pari al massimo numero di messaggi al secondo registrato nel quinquennio precedente, moltiplicato per due. Occorre considerare input e output, inclusi ordini, modifiche, cancellazioni e flussi informativi di mercato. La sede deve valutare la capacità quando viene superato quel picco, informare l’autorità competente sulle misure di ampliamento e sui relativi tempi e assicurare un’architettura scalabile. Deve inoltre pubblicare immediatamente e comunicare all’autorità competente e ai membri qualsiasi grave interruzione della negoziazione non dovuta alla volatilità del mercato e qualsiasi significativa perturbazione della connettività.
Monitoraggio continuo e tempi di allarme
Gli articoli 12 e 13 impongono un monitoraggio in tempo reale dei sistemi di negoziazione algoritmica, sia sulla performance e capacità sia sugli ordini trasmessi dai membri in forma individuale e aggregata. La sede deve applicare limiti di regolazione, monitorare i flussi per individuare minacce all’ordinato funzionamento del mercato e generare allarmi entro cinque secondi. Deve poter documentare in qualsiasi momento alla competente autorità parametri come utilizzo della capacità massima, numero di messaggi ricevuti/inviati/respinti, latenza tra gateway e performance del motore di matching. Le anomalie devono essere affrontate con priorità e, se necessario, mediante adattamento, riduzione o chiusura del sistema.
Riesame periodico, stress test e continuità operativa
L’articolo 14 impone un riesame periodico della performance e della capacità, con stress test su scenari negativi che simulino aumento dei messaggi, comportamenti inattesi delle funzioni operative e combinazioni di stress di mercato e condizioni normali. Il riesame deve riguardare tutte le fasi di negoziazione e tutti i segmenti e può essere svolto da un esperto indipendente o da un dipartimento separato. Gli esiti e le azioni correttive devono essere conservati per almeno cinque anni. Gli articoli 15, 16 e 17 disciplinano la continuità operativa: la sede deve essere in grado di riprendere la negoziazione in circa due ore da un evento perturbatore e con perdita dati prossima allo zero; deve inoltre adottare un piano di continuità operativa con scenari, procedure, sito di backup, backup dati, formazione, team di risposta e verifiche periodiche. L’alta dirigenza deve approvare il piano, assegnare risorse e ricevere informazioni almeno annuali sui risultati delle valutazioni. Il riesame del piano deve essere effettuato su scenari realistici e, se necessario, da un esperto indipendente; la verifica non deve interferire con l’attività ordinaria.
Prevenzione delle condizioni di negoziazione anormali, volatilità e controlli pre/post
L’articolo 18 richiede limiti per membro sul numero di ordini al secondo, meccanismi di gestione della volatilità e controlli pre-negoziazione. La sede deve poter chiedere informazioni ai membri, sospendere l’accesso, cancellare ordini non eseguiti in casi specifici, revocare operazioni in caso di malfunzionamenti e ripartire il flusso ordini tra più gateway. Le politiche e disposizioni adottate devono essere pubbliche, salvo i limiti numerici specifici e i parametri dei meccanismi di volatilità. L’articolo 19 prevede meccanismi di sospensione o limitazione automatica della negoziazione operativi durante tutto l’orario di mercato, testati prima dell’uso e monitorati costantemente; l’articolo 20 dettaglia i controlli pre-negoziazione, che devono includere filtri di prezzo, limiti di valore e di volume, con possibilità di autorizzare eccezioni in circostanze straordinarie. I controlli post-negoziazione sono facoltativi e basati sul rischio.
Accesso elettronico diretto e accesso sponsorizzato
L’articolo 21 impone alle sedi che consentono l’accesso elettronico diretto di definire e pubblicare le regole e le condizioni applicabili ai membri che intendono offrire tale accesso ai propri clienti, in linea con il regolamento delegato (UE) 2017/589. L’articolo 22 disciplina l’accesso sponsorizzato: esso è subordinato ad autorizzazione della sede, all’applicazione di controlli almeno equivalenti a quelli previsti per la gestione degli ordini e alla possibilità di sospensione o revoca in caso di violazioni della disciplina UE o del regolamento interno. Il fornitore di accesso sponsorizzato mantiene il controllo esclusivo sui parametri applicabili ai controlli sul flusso degli ordini dei clienti con accesso sponsorizzato.
Sicurezza fisica ed elettronica e notificazione degli incidenti
L’articolo 23 impone procedure e misure di sicurezza fisica ed elettronica volte a prevenire accessi non autorizzati, abusi e compromissioni dell’integrità dei dati, includendo la prevenzione o minimizzazione dei rischi di attacchi contro i sistemi di informazione. Devono essere coperte anche le interferenze sui dati e le intercettazioni delle trasmissioni non pubbliche. In caso di abuso o accesso non autorizzato, la sede deve informare rapidamente l’autorità competente e trasmettere una relazione con natura dell’incidente, misure adottate e iniziative future.
Decorrenza e collegamento con la direttiva MiFID II
L’articolo 24 stabilisce che il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dalla stessa data prevista per la direttiva 2014/65/UE. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si inserisce come specificazione tecnica della disciplina MiFID II per le sedi di negoziazione che operano con negoziazione algoritmica.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito
Definisce i requisiti organizzativi dei sistemi delle sedi di negoziazione che consentono o autorizzano la negoziazione algoritmica, i requisiti per la verifica degli algoritmi e i controlli relativi all’accesso elettronico diretto, ai sensi dell’articolo 48 della direttiva 2014/65/UE. Ai fini del regolamento, una sede di negoziazione è considerata autorizzare la negoziazione algoritmica quando immissione e abbinamento degli ordini sono agevolati con mezzi elettronici.
Autovalutazione annuale
Prima dell’installazione del sistema di negoziazione e almeno una volta l’anno, la sede effettua un’autovalutazione di conformità all’articolo 48 della direttiva 2014/65/UE, tenendo conto della natura, dimensione e complessità dell’attività. La documentazione va conservata per almeno cinque anni.
Governance e funzione di conformità
La sede deve adottare un dispositivo di governance chiaro e formalizzato, con analisi di rischi e aspetti tecnici, linee di responsabilità, procedure di approvazione degli sviluppi e degli aggiornamenti dei sistemi, comunicazione efficiente e separazione dei compiti. L’organo di gestione o l’alta dirigenza approvano l’autovalutazione, eventuali ampliamenti di capacità e le azioni correttive. La funzione di controllo della conformità deve chiarire gli obblighi giuridici al personale e mantenere politiche e procedure adeguate; se esternalizzata, il terzo deve avere accesso alle informazioni pertinenti e garantire riservatezza e possibilità di revisione.
Personale ed esternalizzazione
La sede deve disporre di personale sufficiente, con competenze adeguate su sistemi, algoritmi, monitoraggio, tipologie di negoziazione e obblighi giuridici, con formazione e aggiornamento periodici. L’esternalizzazione delle funzioni operative è ammessa solo a condizioni stringenti: non può alterare le responsabilità della dirigenza, il rapporto con membri e autorità, né i requisiti autorizzativi. Sono richiesti selezione documentata del fornitore, controllo effettivo, accesso ai dati e ai locali, tutela della riservatezza, piani di emergenza e regole scritte sull’accordo. In caso di funzioni essenziali, è necessaria l’autorizzazione preventiva dell’autorità competente.
Due diligence sui membri
La sede fissa condizioni per l’utilizzo dei sistemi elettronici da parte dei membri, includendo controlli pre e post negoziazione, requisiti per il personale chiave, verifica tecnica e funzionale, politica di utilizzo della funzione di cancellazione e regole sull’accesso elettronico diretto ai clienti dei membri. Deve effettuare una verifica iniziale dei potenziali membri, una valutazione annuale basata sul rischio e, se necessario, ulteriori verifiche. Sono previsti criteri sanzionatori fino alla sospensione dell’accesso e alla perdita della qualità di membro.
Prova dei sistemi e degli algoritmi
Prima dell’installazione o dell’aggiornamento dei sistemi, la sede deve usare metodologie di sviluppo e prova definite, idonee a evitare comportamenti imprevisti, garantire il funzionamento dei controlli di conformità e rischio e mantenere la capacità in caso di elevati volumi di messaggi. I membri devono effettuare prove di conformità prima dell’installazione o di aggiornamenti sostanziali dei propri sistemi, algoritmi o strategie e certificare che gli algoritmi siano stati testati per evitare condizioni di negoziazione anormali. La sede deve offrire ambienti di test, anche con simboli di prova, e assicurare separazione tra ambiente di prova e produzione.
Capacità, monitoraggio e allarmi
I sistemi devono avere capacità sufficiente almeno pari al massimo numero di messaggi al secondo registrato nei cinque anni precedenti moltiplicato per due. La sede deve monitorare in tempo reale performance, capacità e ordini, con limiti di regolazione e allarmi entro cinque secondi dall’evento. Deve inoltre reagire ai problemi rilevati, potendo adattare, ridurre o chiudere il sistema, e rendere immediatamente pubbliche e notificare le gravi interruzioni o perturbazioni della connettività.
Riesame periodico e stress test
Nell’autovalutazione annuale devono essere incluse prove di stress su hardware, software, comunicazioni e scenari negativi, coprendo fasi, segmenti e strumenti negoziati. Il riesame deve essere svolto da un esperto indipendente o da un dipartimento separato e la documentazione va conservata per almeno cinque anni. Le carenze devono essere corrette rapidamente.
Continuità operativa
La sede deve disporre di misure efficaci di continuità operativa che consentano, in caso di evento perturbatore, la ripresa della negoziazione entro circa due ore e con perdita di dati prossima allo zero. Il piano di continuità operativa deve includere scenari di rischio, procedure di risposta, tempi massimi di ripristino, sito di backup, backup dei dati essenziali, formazione del personale, gruppo di risposta rapida, test periodici e sincronizzazione degli orologi. L’alta dirigenza deve definire obiettivi, allocare risorse, approvare il piano e ricevere aggiornamenti almeno annuali.
Prevenzione delle condizioni di negoziazione anormali
La sede deve dotarsi di limiti per membro sul numero di ordini al secondo, meccanismi di gestione della volatilità e controlli pre-negoziazione. Deve poter chiedere informazioni ai membri, sospendere l’accesso, cancellare ordini non eseguiti in casi specifici, revocare operazioni in caso di malfunzionamento e ripartire gli ordini tra i gateway. Le politiche e le disposizioni rilevanti devono essere rese pubbliche, con esclusione della pubblicazione dei parametri specifici dei meccanismi di volatilità e dei limiti numerici dettagliati.
Gestione della volatilità e controlli pre/post negoziazione
I meccanismi di sospensione o limitazione automatica della negoziazione devono operare in ogni momento durante le ore di negoziazione, essere testati prima dell’applicazione e periodicamente, e essere costantemente monitorati. I controlli pre-negoziazione devono includere filtri di prezzo, limiti di valore e di volume dell’ordine, con risposta automatica e ritardo di monitoraggio non superiore a cinque secondi; i controlli post-negoziazione sono facoltativi e basati sul rischio.
Accesso elettronico diretto e sponsorizzato
Le sedi che consentono l’accesso elettronico diretto devono fissare e pubblicare regole e condizioni per i membri che intendano offrirlo ai clienti, in coerenza con il regolamento delegato (UE) 2017/589. L’accesso sponsorizzato è soggetto ad autorizzazione della sede, a controlli almeno equivalenti a quelli previsti per la gestione degli ordini, alla facoltà di sospensione o revoca in caso di violazioni e alla possibilità per il fornitore di accesso di fissare o modificare soltanto i parametri dei controlli relativi al flusso degli ordini dei propri clienti.
Sicurezza e notifiche degli incidenti
La sede deve adottare misure di sicurezza fisica ed elettronica per proteggere i sistemi da accessi non autorizzati, abusi, interferenze e intercettazioni, anche con riferimento agli attacchi ai sistemi di informazione. In caso di abuso o accesso non autorizzato, deve informare prontamente l’autorità competente e fornire una relazione sull’incidente con natura, misure adottate e azioni preventive future.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dalla stessa data di applicazione prevista dall’articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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