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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/583

Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0583

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dettaglia il regime di trasparenza previsto dal regolamento (UE) n. 600/2014 per gli strumenti non azionari, definendo quando e come pubblicare informazioni pre-negoziazione e post-negoziazione. Stabilisce anche esenzioni, differimenti, criteri di liquidità, soglie LIS e SSTI, nonché regole speciali per operazioni a pacchetto, operazioni over-the-counter e strumenti detenuti o trattati da banche centrali. Gli allegati forniscono le tipologie di sistemi di negoziazione, i dati da pubblicare sulle operazioni e i dati di riferimento necessari ai calcoli di trasparenza.

Norme tecniche di regolamentazione sulla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione per obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati, applicabili a sedi di negoziazione e imprese di investimento.

Ambito di applicazione

Si applica alle sedi di negoziazione dell’Unione (mercati regolamentati, MTF, OTF) e alle imprese di investimento che negoziano al di fuori delle sedi di negoziazione, nonché agli APA e ai CTP per quanto concerne pubblicazione e diffusione dei dati. Riguarda strumenti non rappresentativi di capitale: obbligazioni, ETC, ETN, strumenti finanziari strutturati, derivati cartolarizzati, derivati su tassi di interesse, su strumenti rappresentativi di capitale, su merci, su tassi di cambio, su crediti, C10, CFD, quote di emissione e derivati su quote di emissione. Il regolamento disciplina anche le condizioni di esenzione o differimento della trasparenza e le modalità di calcolo delle soglie di liquidità, con applicazione generale dal 3 gennaio 2018; l’articolo 18 si applica però già dalla data di entrata in vigore.

Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione

Il regolamento integra il regime MiFIR sulla trasparenza per gli strumenti non rappresentativi di capitale, fissando regole tecniche uniformi su pre-negoziazione, post-negoziazione, differimenti, esenzioni e criteri di liquidità. L’impianto è volto a garantire una diffusione tempestiva e omogenea delle informazioni di mercato, evitando al contempo effetti distorsivi sulla liquidità e sulla formazione dei prezzi.

Finalità e contesto normativo

Il testo si colloca nell’attuazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e coordina obblighi che riguardano sedi di negoziazione, imprese di investimento, APA e CTP. Nei considerando, la Commissione sottolinea la necessità di trasparenza elevata, ma anche di deroghe e differimenti quando la pubblicazione immediata potrebbe pregiudicare la liquidità o rivelare in modo eccessivo posizioni di rischio.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda: mercati regolamentati, MTF, OTF, internalizzatori sistematici, imprese di investimento che negoziano OTC, APA e fornitori di sistemi consolidati di pubblicazione. Sul piano oggettivo copre obbligazioni, ETC, ETN, strumenti finanziari strutturati, derivati cartolarizzati, derivati su tassi di interesse, su strumenti rappresentativi di capitale, su merci, su tassi di cambio, su crediti, C10, CFD, quote di emissione e derivati su quote di emissione. Le definizioni iniziali circoscrivono anche concetti operativi chiave come operazione a pacchetto, request-for-quote e voice trading.

Trasparenza pre-negoziazione

Gli articoli 2-6 stabiliscono che le sedi di negoziazione devono rendere pubblici prezzi e spessore degli interessi di negoziazione secondo il tipo di sistema gestito, con dettaglio nell’allegato I. Sono previste regole specifiche per ordini di dimensione elevata, ordini iceberg, indicazioni eseguibili di interesse alla negoziazione e strumenti o classi senza mercato liquido. Per le request-for-quote, la pubblicazione deve avvenire al più tardi quando il richiedente è in grado di eseguire l’operazione secondo le regole del sistema.

Trasparenza post-negoziazione

L’articolo 7 impone la pubblicazione di tutti i dettagli dell’operazione secondo gli allegati II e III, con indicatori per cancellazioni, modifiche, operazioni a pacchetto, LIS, illiquidità, agency cross e altri casi. La pubblicazione deve avvenire in tempo reale, per quanto possibile, e comunque entro 15 minuti nei primi tre anni di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, poi entro 5 minuti. Per le operazioni OTC tra imprese di investimento, la pubblicazione ricade normalmente sull’impresa venditrice, salvo il caso in cui l’unico internalizzatore sistematico agisca come acquirente.

Differimenti, aggregazione e pubblicazioni speciali

L’articolo 8 consente il differimento della pubblicazione fino alle 19:00 del secondo giorno lavorativo successivo quando ricorrono dimensione elevata, illiquidità, superamento della dimensione specifica dello strumento o alcune operazioni a pacchetto. L’articolo 11 dettaglia le forme di differimento: pubblicazione limitata dei dati, aggregazione giornaliera o settimanale, omissione del volume per quattro settimane, differimento indefinito per taluni strumenti di debito sovrano e pubblicazione integrale successiva. Sono previste regole di aggregazione per codice ISIN o, in mancanza, per classe di strumenti, e specifici requisiti di pubblicazione aggregata di prezzo medio ponderato, volume complessivo e numero di operazioni.

Esclusioni dalla pubblicazione post-trade

L’articolo 12 esclude dalla pubblicazione di volume, prezzo e ora alcune categorie di operazioni: quelle elencate nel regolamento delegato (UE) 2017/590, i trasferimenti tra organismi di investimento collettivo quando nessuna parte è impresa di investimento, le operazioni give-up/give-in e i trasferimenti di strumenti a garanzia o connessi alle CCP. Si tratta di operazioni che, secondo il regolamento, non contribuiscono alla price formation o potrebbero generare confusione per il mercato.

Metodologia di liquidità, soglie LIS e SSTI

L’articolo 13 è il cuore tecnico del regolamento. Definisce le classi e sottoclassi di attività, le metriche di liquidità e i parametri per determinare: strumenti non liquidi, dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato (LIS) e dimensione specifica dello strumento (SSTI). La metodologia distingue tra valutazione statica per alcune classi e valutazione periodica quantitativa/qualitativa per altre. Le obbligazioni, tranne ETC ed ETN, seguono un criterio basato sul numero medio giornaliero di operazioni e su soglie dinamiche; per ETC/ETN, SFP, derivati e quote di emissione sono previsti ad es. percentili, ADNA/ADT e soglie di valore. Le autorità competenti raccolgono i dati giornalmente e pubblicano i risultati entro il 30 aprile di ogni anno, con applicazione dal 1° giugno, salvo il regime trimestrale specifico per le obbligazioni.

Regole speciali per obbligazioni, ETC e ETN

Per le obbligazioni diverse da ETC ed ETN, sono escluse dal calcolo alcune operazioni inferiori a 100.000 EUR. Le obbligazioni sovrane, altre obbligazioni pubbliche, convertibili, garantite, societarie e altre obbligazioni hanno soglie di liquidità e di differimento differenziate negli allegati III e IV. Gli ETC e gli ETN, pur essendo trattati come strumenti di debito, seguono un regime di trasparenza analogo a quello degli ETF e hanno soglie proprie per LIS e SSTI.

Esenzione SEBC/Eurosistema

Gli articoli 14 e 15 delimitano l’esenzione per i membri del SEBC: rientrano nell’esenzione le operazioni effettuate per politica monetaria, cambi o stabilità finanziaria, comprese quelle relative alle riserve ufficiali in valuta estera. Restano invece escluse le operazioni di investimento non collegate ai compiti istituzionali, come la gestione dei fondi propri e le operazioni per il personale o amministrative. La ratio è evitare che la pubblicazione comprometta riservatezza, tempestività ed efficacia delle operazioni di banca centrale.

Sospensione temporanea della trasparenza

L’articolo 16 consente alle autorità competenti di sospendere temporaneamente gli obblighi di trasparenza quando la liquidità di una classe di strumenti cala significativamente a livello di mercato dell’Unione: sotto il 40% per classi liquide e sotto il 20% per classi illiquide, sulla base del volume degli ultimi 30 giorni rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. Prima della sospensione deve essere escluso che il calo sia dovuto a fattori stagionali.

Revisione progressiva delle soglie e ruolo di ESMA

L’articolo 17 introduce un meccanismo di adattamento graduale delle soglie per le obbligazioni e dei percentili utilizzati per determinare le soglie LIS/SSTI. ESMA deve presentare valutazioni annuali alla Commissione e, se necessario, proporre modifiche della norma tecnica di regolamentazione. La sequenza prevede passaggi successivi da S1 a S4 per il criterio di liquidità delle obbligazioni e da S1 a S4 per i percentili delle operazioni. Se ESMA non propone il passaggio alla fase successiva, deve motivare il rinvio di un anno.

Disposizioni transitorie e data di applicazione

L’articolo 18 regola il passaggio al nuovo sistema: le autorità competenti devono predisporre in anticipo raccolta dati, calcoli e pubblicazioni. Per le obbligazioni, tranne ETC ed ETN, è prevista una prima pubblicazione su base trimestrale e una disciplina transitoria per i titoli ammessi o negoziati per la prima volta in prossimità della data di applicazione. L’articolo 19 stabilisce l’entrata in vigore dopo 20 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l’applicazione dal 3 gennaio 2018; l’articolo 18 è applicabile già dalla data di entrata in vigore.

Allegati: contenuti operativi

Gli allegati I e II precisano i diversi sistemi di negoziazione e i dati da pubblicare in trasparenza post-negoziazione, inclusi formati dei dati, indicatori e metadati tecnici. L’allegato III contiene la classificazione di tutte le principali famiglie di strumenti non azionari, con soglie numeriche e definizioni operative di liquidità, ADT, ADNA e percentili. L’allegato IV elenca i dati di riferimento che sedi di negoziazione, APA e CTP devono fornire per i calcoli di trasparenza, inclusi ISIN, LEI, MIC, tipi di contratto, scadenze e informazioni granulari sui sottostanti.

Disposizioni principali

Definizioni generali

L’articolo 1 definisce "operazione a pacchetto" (incluso l’exchange for physical), "sistema basato sulla richiesta di quotazione" e "sistema di negoziazione a voce". Tali definizioni servono a delimitare le regole di trasparenza applicabili alle diverse modalità di esecuzione.

Trasparenza pre-negoziazione

Gli articoli 2-6 disciplinano la pubblicazione della gamma prezzi e dello spessore degli interessi di negoziazione per sedi di negoziazione diverse, in conformità all’allegato I. Vengono stabilite le condizioni per gli ordini di dimensione elevata, gli ordini iceberg e la dimensione specifica dello strumento; inoltre si prevede che determinati strumenti o classi siano considerati privi di mercato liquido secondo la metodologia dell’articolo 13.

Trasparenza post-negoziazione

L’articolo 7 impone la pubblicazione dei dettagli di ciascuna operazione, con uso degli indicatori dell’allegato II; per cancellazioni e modifiche occorre una nuova comunicazione con appositi indicatori. La pubblicazione deve avvenire in tempo reale, per quanto tecnicamente possibile, e comunque entro 15 minuti nei primi tre anni di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e poi entro 5 minuti. L’articolo disciplina anche chi sia tenuto alla pubblicazione nelle operazioni OTC tra imprese di investimento, la regola della pubblicazione unitaria e la comunicazione delle operazioni a pacchetto.

Differimento della pubblicazione post-negoziazione

L’articolo 8 prevede che, in presenza di autorizzazione dell’autorità competente, la pubblicazione possa essere differita fino alle 19:00 del secondo giorno lavorativo successivo, se l’operazione è di dimensione elevata, riguarda uno strumento illiquido, supera la dimensione specifica dello strumento, oppure rientra in determinate operazioni a pacchetto. L’articolo 11 disciplina i contenuti della pubblicazione differita: pubblicazione limitata, aggregata giornaliera o settimanale, omissione del volume, differimenti prorogati di quattro settimane o indefiniti per talune operazioni e strumenti di debito sovrano.

Esclusioni da taluni obblighi di post-trade

L’articolo 12 esclude dall’obbligo di pubblicare volume, prezzo e momento dell’operazione alcune categorie, tra cui operazioni elencate nel regolamento delegato (UE) 2017/590, trasferimenti tra OICVM o FIA quando nessuna parte è impresa di investimento, operazioni give-up/give-in e trasferimenti di strumenti a fini di garanzia reale o nel quadro di CCP e gestione degli inadempimenti.

Metodologia di calcolo di liquidità e soglie

L’articolo 13 detta la metodologia per classificare strumenti e classi come aventi o non aventi un mercato liquido e per calcolare le soglie LIS e SSTI. La metodologia varia per categorie di strumenti: determinazione statica per alcune classi (tra cui derivati cartolarizzati, FX, alcune sottoclassi di derivati su merci, crediti, C10 e quote di emissione), valutazione periodica quantitativa e/o qualitativa per obbligazioni, ETC/ETN, derivati su tassi di interesse, swap, CFD e strumenti finanziari strutturati. L’articolo disciplina raccolta dati, cooperazione tra autorità competenti, periodi di riferimento, arrotondamenti, esclusione delle operazioni fino a 100.000 EUR per alcune soglie obbligazionarie, pubblicazione centralizzata da parte di ESMA e applicazione graduale dei risultati.

Esenzione per banche centrali e SEBC

Gli articoli 14 e 15 precisano quando le operazioni dei membri del SEBC rientrano nell’esenzione trasparenza prevista dall’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014: per politica monetaria, operazioni sui cambi e stabilità finanziaria. Restano fuori dall’esenzione le operazioni di investimento non collegate ai compiti istituzionali, incluse gestione dei fondi propri, attività amministrative o per il personale e portafogli di investimento previsti dal diritto nazionale.

Sospensione temporanea degli obblighi di trasparenza

L’articolo 16 consente la sospensione temporanea degli articoli 8 e 10 in caso di significativo calo di liquidità a livello di classe, misurato su tutti i mercati dell’Unione. La soglia è del 40% per classi liquide e del 20% per classi inizialmente illiquide, calcolata sui volumi degli ultimi 30 giorni rispetto alla media mensile dei 12 mesi precedenti, con verifica dell’assenza di effetti stagionali.

Regime graduale per le obbligazioni e revisione delle soglie

L’articolo 17 prevede una sequenza progressiva per le soglie di liquidità delle obbligazioni: fase S1 (15 operazioni giornaliere), poi S2 (10), S3 (7) e S4 (2), con corrispondenti percentili per le soglie di pre-negoziazione e un meccanismo di revisione annuale da parte di ESMA entro il 30 luglio. Per le obbligazioni societarie e garantite, fino alla prima determinazione trimestrale, si applicano soglie basate sulla dimensione dell’emissione pari a 1 miliardo di EUR nelle fasi S1-S2 e 500 milioni di EUR nelle fasi S3-S4.

Disposizioni transitorie e decorrenza

L’articolo 18 impone alle autorità competenti di raccogliere, calcolare e pubblicare in via anticipata i dati necessari ai fini della trasparenza. Per le obbligazioni, tranne ETC ed ETN, sono previsti calcoli trimestrali iniziali e regole transitorie su pubblicazione e qualificazione come illiquide per i titoli ammessi alla negoziazione poco prima dell’applicazione. L’articolo 19 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 3 gennaio 2018, con applicazione anticipata dell’articolo 18 dalla data di entrata in vigore.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziaritrasparenza di mercatostrumenti finanziarinegziazione e post-trade reportingquote di emissione

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