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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/588

Regolamento delegato (UE) 2017/588 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al regime in materia di dimensioni dei tick di negoziazione per azioni, certificati di deposito e fondi indicizzati quotati (ETF) (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0588

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce un regime armonizzato e obbligatorio di dimensioni minime dei tick di negoziazione per azioni, certificati di deposito ed alcuni ETF, con l’obiettivo di favorire l’ordinato funzionamento dei mercati e prevenire una progressiva riduzione dei tick. Definisce la logica di calcolo della fascia di liquidità, il ruolo dell’autorità competente nella pubblicazione del numero medio giornaliero di operazioni e le regole particolari per la prima ammissione alla negoziazione e per gli eventi societari. Prevede inoltre disposizioni transitorie per l’avvio del regime e una tabella allegata con i tick minimi in funzione del prezzo e della liquidità.

Regole tecniche UE sulle dimensioni minime dei tick di negoziazione per azioni, certificati di deposito ed ETF quotati.

Ambito di applicazione

Si applica alle sedi di negoziazione dell’Unione europea, e in generale agli ordini su azioni, certificati di deposito ed ETF rientranti nel regime dell’articolo 49 della direttiva 2014/65/UE (MiFID II). Per azioni e certificati di deposito il regime si basa sul mercato più rilevante in termini di liquidità; per gli ETF si applica solo a quelli aventi come sottostante esclusivamente strumenti rappresentativi di capitale, o un paniere di tali strumenti, soggetti a loro volta al regime dei tick. Sono esclusi gli strumenti finanziari diversi da azioni, certificati di deposito ed ETF rientranti nella definizione del regolamento, nonché gli ETF con sottostanti diversi da azioni o certificati di deposito.

Dimensioni dei tick di negoziazione per azioni, certificati di deposito ed ETF

Il regolamento delegato (UE) 2017/588 integra la direttiva 2014/65/UE (MiFID II) introducendo norme tecniche vincolanti sulle dimensioni minime dei tick di negoziazione. La finalità, come emerge dai considerando, è assicurare l’ordinato funzionamento dei mercati e prevenire la riduzione eccessiva dei tick, che potrebbe incidere negativamente sulla microstruttura e sulla qualità della negoziazione.

Ambito di applicazione e ratio del regime

Il regime riguarda in via principale azioni, certificati di deposito ed ETF quotati o negoziati in sedi di negoziazione dell’Unione. Il testo chiarisce che non tutti gli strumenti finanziari sono idonei a beneficiare di un regime uniforme dei tick: per gli strumenti non rappresentativi di capitale e non assimilabili, la struttura dei mercati e il loro prevalente scambio over the counter non rendono utile un simile vincolo. Per gli ETF, il regime è limitato a quelli il cui sottostante sia costituito esclusivamente da azioni o certificati di deposito, o da panieri di tali strumenti.

Mercato più rilevante in termini di liquidità

Ai fini del regolamento, per azioni e certificati di deposito il "mercato più rilevante in termini di liquidità" è quello individuato secondo il regolamento (UE) n. 600/2014 e il regolamento delegato (UE) 2017/587. Questa nozione è centrale perché il numero medio giornaliero di operazioni sul mercato rilevante determina la fascia di liquidità da applicare al tick.

Regola generale sui tick per azioni e certificati di deposito

L’articolo 2 impone alle sedi di negoziazione di applicare agli ordini su azioni e certificati di deposito una dimensione del tick non inferiore a quella risultante dalla combinazione tra fascia di liquidità e intervallo di prezzo indicati nell’allegato. La fascia di liquidità è collegata al numero medio giornaliero di operazioni sul mercato più rilevante in termini di liquidità. È prevista una deroga tecnica per i mercati che gestiscono soltanto un sistema di negoziazione con asta periodica e algoritmo senza intervento umano: in tal caso si applica la fascia di liquidità minima della tabella.

Regola specifica per gli ETF

Per gli ETF, il tick è determinato in modo simile ma con una logica diversa: si utilizza la fascia di liquidità corrispondente al numero medio giornaliero di operazioni massimo, oltre all’intervallo di prezzo applicabile. Il regolamento limita espressamente questa disciplina agli ETF con sottostante esclusivamente azionario o composto da certificati di deposito/strumenti analoghi già soggetti al medesimo regime.

Calcolo, pubblicazione e aggiornamento del numero medio giornaliero di operazioni

L’articolo 3 affida all’autorità competente del mercato più rilevante in termini di liquidità il compito di calcolare e pubblicare, entro il 1° marzo di ogni anno, il numero medio giornaliero di operazioni per ciascuno strumento. Il calcolo include le operazioni eseguite secondo le regole della sede, ma esclude specifiche categorie: prezzo di riferimento, alcune operazioni concordate indicate dal regolamento, e operazioni effettuate sulla base di ordini che abbiano beneficiato della deroga per ordini di dimensione elevata oltre la relativa soglia.

Il dato è calcolato sul periodo dell’anno civile precedente oppure, se lo strumento è stato negoziato per un periodo più breve, sul periodo effettivo di negoziazione non sospesa. Il tick corrispondente alla fascia pubblicata si applica dal 1° aprile successivo.

Prima negoziazione e stima iniziale

Per gli strumenti ammessi o negoziati per la prima volta, l’autorità competente della sede interessata deve stimare e pubblicare il numero medio giornaliero di operazioni prima della prima negoziazione o dell’ammissione. La stima deve tenere conto dei dati storici disponibili sullo strumento e, se necessario, di strumenti con caratteristiche analoghe. La fascia di liquidità così determinata si applica fino alla pubblicazione del dato effettivo, che deve essere effettuata al più tardi entro sei settimane dal primo giorno di negoziazione, sulla base delle prime quattro settimane di scambi.

Eventi societari

L’articolo 4 disciplina il caso in cui un evento societario possa incidere in modo significativo sul numero medio giornaliero di operazioni e dunque sulla fascia di liquidità. In tali ipotesi, l’autorità competente determina e pubblica una nuova fascia, trattando lo strumento come se fosse appena ammesso alla negoziazione e applicando la procedura prevista per la stima iniziale e il primo calcolo.

Disposizioni transitorie

L’articolo 5 contiene una disciplina transitoria per azioni e certificati di deposito già negoziati prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014. A seconda del momento in cui lo strumento è stato negoziato per la prima volta nell’Unione, l’autorità competente deve raccogliere i dati, calcolare e pubblicare il numero medio giornaliero di operazioni entro termini diversi: al più tardi quattro settimane prima della data di applicazione, oppure al più tardi alla medesima data.

Per i calcoli transitori, il regolamento distingue tre ipotesi: uso dei dati di un periodo di riferimento di 40 settimane; uso dei dati delle prime quattro settimane di negoziazione; oppure ricorso a negoziazioni passate di strumenti analoghi quando i dati storici dello strumento siano insufficienti. La fascia pubblicata si applica fino al 1° aprile dell’anno successivo alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014. In questo periodo, le autorità competenti devono evitare che il tick determini condizioni di negoziazione anormali e, se necessario, aggiornare il dato e pubblicarlo immediatamente.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 3 gennaio 2018. L’articolo 5, relativo alla fase transitoria, si applica tuttavia dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Allegato: tabella delle dimensioni dei tick

L’allegato contiene la tabella operativa dei tick minimi, articolata per fasce di liquidità e intervalli di prezzo. Il sistema combina sei fasce di liquidità, basate sul numero medio giornaliero di operazioni, con diversi scaglioni di prezzo dello strumento; ne deriva una griglia di tick che aumenta al crescere del prezzo e diminuisce all’aumentare della liquidità. Questa tabella costituisce il riferimento tecnico essenziale per l’applicazione pratica del regolamento da parte delle sedi di negoziazione e delle autorità competenti.

Disposizioni principali

Definizione del mercato più rilevante in termini di liquidità

Per azioni e certificati di deposito, il "mercato più rilevante in termini di liquidità" è quello individuato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 e dell’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/587.

Regime dei tick per azioni e certificati di deposito

Le sedi di negoziazione devono applicare agli ordini su azioni o certificati di deposito un tick almeno pari a quello corrispondente alla fascia di liquidità e all’intervallo di prezzo indicati nell’allegato. Se il mercato più rilevante in termini di liquidità gestisce solo un sistema di negoziazione con aste periodiche e algoritmo senza intervento umano, si applica la fascia di liquidità minima della tabella allegata.

Regime dei tick per ETF

Per gli ETF, la dimensione del tick deve essere almeno pari a quella corrispondente alla fascia di liquidità che rappresenta il numero medio giornaliero di operazioni massimo, oltre che all’intervallo di prezzo applicabile. Il regime si applica solo agli ETF i cui sottostanti siano esclusivamente strumenti rappresentativi di capitale, o un paniere di tali strumenti, già soggetti al regime dei tick.

Calcolo e pubblicazione del numero medio giornaliero di operazioni

Entro il 1° marzo di ogni anno, l’autorità competente del mercato più rilevante in termini di liquidità calcola e pubblica il numero medio giornaliero di operazioni per ciascuna azione o certificato di deposito. Il calcolo include le operazioni eseguite secondo le regole della sede, con esclusioni specifiche: prezzo di riferimento, operazioni concordate con determinati indicatori, e operazioni eseguite sulla base di ordini che hanno beneficiato della deroga per ordini di dimensione elevata oltre la soglia applicabile. Il calcolo riguarda l’anno civile precedente, o il periodo di quotazione/negoziazione se più breve. Il tick risultante si applica dal 1° aprile successivo alla pubblicazione.

Prima ammissione o primo giorno di negoziazione

Prima della prima ammissione alla negoziazione o del primo giorno di negoziazione, l’autorità competente della sede interessata stima e pubblica il numero medio giornaliero di operazioni, tenendo conto dei dati storici disponibili e, se del caso, di strumenti analoghi. Il tick corrispondente alla stima si applica fino alla pubblicazione del dato effettivo, che deve avvenire al più tardi entro sei settimane dal primo giorno di negoziazione, sulla base delle prime quattro settimane di negoziazione.

Eventi societari e aggiornamento della fascia di liquidità

Se un evento societario può modificare il numero medio giornaliero di operazioni in modo da far cambiare fascia di liquidità, l’autorità competente determina e pubblica una nuova fascia, trattando lo strumento come se fosse appena ammesso o negoziato per la prima volta e seguendo la procedura prevista per la stima iniziale e il primo calcolo.

Disposizioni transitorie per strumenti già negoziati prima dell’applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014

Per azioni e certificati di deposito già ammessi o negoziati prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, sono previsti termini specifici per la raccolta dati, il calcolo e la pubblicazione del numero medio giornaliero di operazioni. In particolare, a seconda del momento della prima negoziazione, la pubblicazione deve avvenire entro quattro settimane prima della data di applicazione o entro tale data. Il calcolo si basa, a seconda dei casi, su 40 settimane di riferimento, sulle prime quattro settimane di negoziazione oppure su negoziazioni passate di strumenti analoghi.

Tutela dell’ordinato funzionamento dei mercati nel periodo transitorio

Fino al 1° aprile dell’anno successivo alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti devono vigilare affinché il tick non determini condizioni di negoziazione anormali. Se emerge un rischio per l’ordinato funzionamento dei mercati, l’autorità aggiorna e pubblica il numero medio giornaliero di operazioni, sulla base di dati storici più completi e su un periodo più lungo; le sedi di negoziazione applicano immediatamente la fascia aggiornata.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si applica dal 3 gennaio 2018 e l’articolo 5 si applica già dalla data di entrata in vigore. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziarinegoziazione degli strumenti finanziaritrasparenza di mercatovigilanza sui mercati finanziari

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