Regolamento (UE) 2017/587
Regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull'obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento completa il MiFIR fissando le regole tecniche operative per gli obblighi di trasparenza su azioni, certificati di deposito, ETF, certificati e strumenti analoghi. Definisce quali informazioni devono essere pubblicate prima e dopo la negoziazione, con quali tempi, da chi e con quali eccezioni, comprese deroghe e pubblicazioni differite. Stabilisce inoltre i criteri di calcolo di mercato più rilevante in termini di liquidità, ordini di dimensione elevata e dimensione standard del mercato, affidando alle autorità competenti e all’ESMA la pubblicazione centralizzata dei risultati.
Norme tecniche di regolamentazione su trasparenza pre e post negoziazione per azioni, certificati di deposito, ETF, certificati e strumenti analoghi, nonché sui calcoli per individuare liquidità, ordini di dimensione elevata, dimensione standard del mercato e differimenti di pubblicazione.
Ambito di applicazione
Si applica alle sedi di negoziazione dell’Unione (mercati regolamentati, MTF e, per i profili pertinenti, OTF e altri sistemi di negoziazione richiamati dal MiFIR), agli internalizzatori sistematici e alle imprese di investimento che effettuano negoziazioni fuori sede, con riferimento ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi. Disciplina sia la trasparenza pre-negoziazione sia quella post-negoziazione, le deroghe e i differimenti, nonché i calcoli e la pubblicazione centralizzata dei parametri di trasparenza da parte delle autorità competenti e dell’ESMA. Si applica dal 3 gennaio 2018; l’articolo 19 si applica dalla data di entrata in vigore.
Norme tecniche di regolamentazione sulla trasparenza per azioni, ETF e strumenti analoghi
Il regolamento delegato (UE) 2017/587 completa il regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) precisando, in modo uniforme per tutta l’Unione, come devono essere applicati gli obblighi di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione per azioni, certificati di deposito, ETF, certificati e altri strumenti finanziari analoghi. La ratio è garantire un elevato livello di trasparenza senza compromettere la liquidità, prevedendo al contempo deroghe, differimenti e criteri tecnici di calcolo.
Ambito oggettivo e soggettivo
Il regolamento riguarda le sedi di negoziazione, gli internalizzatori sistematici e le imprese di investimento che negoziano fuori sede, con riferimento agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale e a quelli assimilabili. Esso disciplina anche il ruolo delle autorità competenti e dell’ESMA nella raccolta e nella pubblicazione centralizzata dei dati necessari ai fini del regime di trasparenza.
Definizioni e operazioni escluse dalla formazione del prezzo
L’articolo 1 introduce alcune definizioni operative, tra cui operazione di portafoglio, give-up/give-in, operazione di finanziamento tramite titoli e internalizzatore sistematico. L’articolo 2 individua poi una serie di operazioni su azioni che non contribuiscono al processo di formazione del prezzo, incluse quelle eseguite a benchmark, quelle di portafoglio, quelle connesse a derivati come lotto unico, i trasferimenti tra fondi collettivi senza intervento di imprese di investimento, le operazioni a garanzia, gli esercizi di strumenti derivati, le securities financing transactions e i buy-in previsti da sede, CCP o depositario centrale.
Trasparenza pre-negoziazione nelle sedi di negoziazione
Le sedi di negoziazione devono pubblicare la gamma dei prezzi di acquisto e di vendita e la profondità degli interessi di negoziazione, secondo il tipo di sistema utilizzato. Per i sistemi request for quote devono essere rese pubbliche almeno le quotazioni irrevocabili e i relativi volumi nel momento in cui diventano eseguibili, così da evitare svantaggi per chi fornisce per primo la quotazione. L’allegato I dettaglia, per ciascun modello di trading, quali informazioni devono essere rese pubbliche.
Mercato più rilevante in termini di liquidità, ordini di dimensione elevata e dimensione standard del mercato
Uno degli assi portanti del regolamento è la definizione di parametri quantitativi usati per applicare la trasparenza. Il mercato più rilevante in termini di liquidità è la sede UE con il volume scambiato più elevato per quello strumento; tale dato è calcolato dalle autorità competenti secondo una metodologia comune e aggiornato periodicamente. Gli ordini di dimensione elevata sono determinati in base all’ADT: per azioni, certificati di deposito, certificati e analoghi valgono le soglie delle tabelle 1 e 2 dell’allegato II; per gli ETF la soglia è fissa a 1 000 000 EUR. La dimensione standard del mercato è invece basata sull’AVT e sulle tabelle dell’allegato II.
Per i nuovi strumenti appena ammessi alla negoziazione, il regolamento prevede stime iniziali dell’ADT e dell’AVT, pubblicate dall’autorità competente e utilizzate per un periodo transitorio di sei settimane, con successivo aggiornamento sulla base delle prime settimane di negoziazione.
Deroghe alla trasparenza pre-negoziazione
L’articolo 8 disciplina gli ordini conservati in un sistema di gestione ordini prima della pubblicazione, consentendo la deroga solo se l’ordine è destinato al book, è soggetto a condizioni oggettive predefinite, non può interagire prima della pubblicazione e, una volta pubblicato, segue le regole ordinarie del sistema. Sono previste soglie minime: 10 000 EUR per gli ordini iceberg e, per gli altri ordini, il quantitativo minimo scambiabile fissato dal sistema.
Trasparenza pre-negoziazione per gli internalizzatori sistematici
Gli internalizzatori sistematici devono pubblicare quotazioni irrevocabili tramite modalità affidabili, controllate e non discriminatorie, con requisiti tecnici compatibili con il consolidamento dei dati. I prezzi devono riflettere le condizioni di mercato prevalenti quando sono prossimi alle quotazioni di dimensioni equivalenti sul mercato più rilevante in termini di liquidità.
Trasparenza post-negoziazione
L’articolo 12 impone la pubblicazione dei dettagli di ogni operazione da parte delle sedi di negoziazione e delle imprese che negoziano fuori sede, utilizzando i formati e gli indicatori degli allegati. In caso di cancellazione o modifica di una pubblicazione, deve essere diffusa una nuova comunicazione con l’indicatore appropriato. Se l’operazione avviene fuori sede tra due imprese di investimento, la pubblicazione spetta in via generale al venditore; se una sola parte è internalizzatore sistematico e acquirente, la pubblicazione spetta a quest’ultimo, che deve informare la controparte.
L’articolo 13 esclude dall’obbligo di pubblicazione alcune categorie di operazioni, tra cui quelle già escluse dal regolamento delegato (UE) 2017/590, i trasferimenti tra OICVM/FIA senza imprese di investimento, i give-up/give-in e i trasferimenti a garanzia o per marginazione/gestione inadempimenti CCP.
Tempistiche e pubblicazione differita
Le operazioni in sede devono essere pubblicate in tempo reale, per quanto tecnicamente possibile, e comunque entro un minuto durante l’orario di contrattazione; se eseguite fuori orario, vanno pubblicate prima dell’apertura del giorno di negoziazione successivo. Per le operazioni fuori sede, il termine è collegato all’orario del mercato più rilevante o dell’impresa di investimento. Le operazioni di portafoglio sono pubblicate separatamente per ciascuna componente.
La pubblicazione differita è ammessa solo nei casi e alle condizioni dell’articolo 15, cioè per determinate operazioni tra un’impresa di investimento che negozia per conto proprio e un’altra controparte, se le dimensioni dell’operazione superano le soglie degli allegati II. I termini di differimento variano: alcune operazioni possono essere pubblicate dopo 60 o 120 minuti, altre a fine giornata o, per alcune soglie minori, entro il successivo giorno di negoziazione. L’autorità competente rilevante è quella dell’impresa responsabile della pubblicazione tramite APA.
Calcoli, pubblicazione centralizzata e autorità competente
L’articolo 17 obbliga le autorità competenti a raccogliere i dati, effettuare i calcoli e pubblicare entro il 1° marzo di ogni anno le informazioni sul mercato più rilevante in termini di liquidità, sull’ADT e sull’AVT. I risultati si applicano per 12 mesi dal 1° aprile dell’anno di pubblicazione e devono essere aggiornati se sopravvengono modifiche significative. Le sedi di negoziazione trasmettono le informazioni di riferimento a fine giornata secondo l’allegato III.
L’articolo 18 stabilisce che l’autorità competente incaricata dei calcoli è quella del mercato più rilevante in termini di liquidità ai sensi del MiFIR e del regolamento delegato (UE) 2017/571. Le disposizioni transitorie dell’articolo 19 disciplinano il primo avvio del regime, con tempi speciali per la pubblicazione dei risultati e con l’uso di dati storici o di periodi di osservazione diversi a seconda del momento di prima negoziazione degli strumenti nell’Unione.
Allegati tecnici
Gli allegati contengono le specifiche operative: l’allegato I elenca le informazioni da pubblicare e gli indicatori di trasparenza post-negoziazione; l’allegato II fissa le soglie numeriche per ordini di dimensione elevata, dimensione standard del mercato e pubblicazione differita; l’allegato III definisce i dati di riferimento da trasmettere per i calcoli a fini di trasparenza, con i relativi formati standard.
Disposizioni principali
Definizioni essenziali
L’articolo 1 introduce definizioni funzionali: operazione di portafoglio, operazione give-up/give-in, operazione di finanziamento tramite titoli e internalizzatore sistematico. Tali nozioni servono a delimitare gli obblighi di trasparenza e le esclusioni applicabili.
Operazioni che non contribuiscono alla formazione del prezzo
L’articolo 2 elenca le operazioni su azioni che non contribuiscono al processo di formazione del prezzo, tra cui operazioni a prezzo medio/benchmark, operazioni di portafoglio, operazioni legate a derivati eseguite come lotto unico, trasferimenti tra OICVM o FIA senza coinvolgimento di imprese di investimento, give-up/give-in, trasferimenti a garanzia o per marginazione CCP, esercizio di convertibili/opzioni/warrants, securities financing transactions e buy-in eseguiti secondo regole di sede, CCP o CSD.
Trasparenza pre-negoziazione delle sedi di negoziazione
L’articolo 3 impone a gestori del mercato e imprese di investimento che gestiscono sedi di negoziazione di rendere pubblici prezzi di acquisto e vendita e profondità degli interessi di negoziazione, secondo il tipo di sistema di negoziazione dell’allegato I. L’obbligo si estende alle indicazioni eseguibili di interesse alla negoziazione.
Mercato più rilevante in termini di liquidità
L’articolo 4 definisce il mercato più rilevante in termini di liquidità come la sede UE con il volume di scambi più elevato per quello strumento. Le autorità competenti calcolano il volume secondo la metodologia dell’articolo 17, con regole su perimetro dei dati, periodo di riferimento, strumenti di nuova ammissione e criterio provvisorio della prima sede di negoziazione.
Operazioni concordate e condizioni diverse dal prezzo corrente
Gli articoli 5 e 6 precisano quando un’operazione concordata è tale e quando è soggetta a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato, elencando casi simili a quelli dell’articolo 2 (benchmark, portafoglio, derivati, trasferimenti tra fondi, give-up/give-in, garanzie, esercizi di strumenti derivati, securities financing, buy-in ed equivalenti tecnici).
Ordini di dimensione elevata e regole per ETF
L’articolo 7 stabilisce le soglie per qualificare un ordine come di dimensione elevata: per azioni, certificati di deposito, certificati e analoghi in base alle tabelle 1 e 2 dell’allegato II; per gli ETF, soglia fissa di 1 000 000 EUR. Disciplina il calcolo dell’ADT, il trattamento dei nuovi strumenti, la conservazione della deroga dopo esecuzione parziale e la stima preliminare per strumenti appena ammessi alla negoziazione.
Ordini conservati in attesa di pubblicazione
L’articolo 8 individua gli ordini che possono beneficiare della deroga alla trasparenza pre-negoziazione perché conservati in un sistema di gestione ordini prima della pubblicazione. Richiede che siano destinati al book, subordinati a condizioni oggettive predefinite, non interagiscano prima della pubblicazione e, dopo la pubblicazione, seguano le regole ordinarie. Fissa anche dimensioni minime: 10 000 EUR per gli iceberg e, per gli altri, il quantitativo minimo scambiabile previsto dal sistema.
Trasparenza pre-negoziazione per internalizzatori sistematici
Gli articoli 9 e 10 impongono modalità affidabili, non discriminatorie e tecnicamente equivalenti ai requisiti degli APA per la pubblicazione delle quotazioni irrevocabili. I prezzi devono riflettere le condizioni prevalenti di mercato se prossimi alle quotazioni di dimensioni equivalenti sul mercato più rilevante in termini di liquidità.
Dimensione standard del mercato
L’articolo 11 definisce la dimensione standard del mercato per strumenti liquidi sulla base del valore medio delle operazioni (AVT), calcolato dalle autorità competenti secondo le tabelle dell’allegato II. Prevede stime per strumenti nuovi, periodi di utilizzo della stima e regole di aggiornamento.
Obblighi di trasparenza post-negoziazione
L’articolo 12 impone la pubblicazione dei dettagli di ogni operazione da parte di sedi di negoziazione e imprese di investimento che negoziano fuori sede, secondo le tabelle 2, 3 e 4 dell’allegato I. Regola anche annullamenti e modifiche, e attribuisce la pubblicazione dell’operazione fuori sede, in linea generale, al venditore, salvo il caso di internalizzatore sistematico acquirente.
Esclusioni dalla trasparenza post-negoziazione
L’articolo 13 esclude dall’obbligo di pubblicazione alcune operazioni: quelle già escluse dal regolamento delegato (UE) 2017/590, i trasferimenti tra OICVM/FIA senza imprese di investimento, i give-up/give-in e i trasferimenti a garanzia o per marginazione/gestione inadempimenti CCP.
Tempistiche di pubblicazione post-negoziazione
L’articolo 14 fissa i tempi: per operazioni in sede, pubblicazione in tempo reale e comunque entro un minuto durante l’orario di contrattazione, oppure prima dell’apertura del giorno successivo se fuori orario; per operazioni fuori sede, tempi analoghi collegati all’orario del mercato più rilevante o dell’impresa. Le operazioni di portafoglio vanno pubblicate per ciascuna componente.
Pubblicazione differita
L’articolo 15 disciplina i casi in cui l’autorità competente autorizza il differimento della pubblicazione: si applica a determinate operazioni tra un’impresa di investimento che negozia per conto proprio e un’altra controparte, se superano le soglie minime degli allegati II. Fissa termini di differimento fino a fine giornata, a seconda della soglia, e attribuisce la competenza all’autorità dell’impresa responsabile della pubblicazione.
Nozioni di giorno e orario di negoziazione
L’articolo 16 chiarisce che il giorno di negoziazione coincide con i giorni di apertura della sede, mentre l’orario di contrattazione è quello predefinito e pubblicato; definisce inoltre apertura e fine del giorno di negoziazione.
Calcoli, pubblicazione e validità annuale dei risultati
L’articolo 17 impone alle autorità competenti di raccogliere dati, effettuare i calcoli e pubblicare entro il 1° marzo di ogni anno, o al più tardi 14 mesi dopo la data di applicazione del regolamento MiFIR, i dati su mercato più rilevante in termini di liquidità, ADT e AVT. I risultati si applicano per 12 mesi dal 1° aprile dell’anno di pubblicazione; le sedi trasmettono i dati di riferimento di fine giornata all’autorità competente.
Autorità competente per i calcoli
L’articolo 18 individua l’autorità competente del mercato più rilevante in termini di liquidità, ai sensi del MiFIR e del regolamento delegato (UE) 2017/571, come autorità incaricata di eseguire i calcoli e pubblicarli.
Disposizioni transitorie
L’articolo 19 prevede regole speciali per la prima applicazione del regime: pubblicazione anticipata dei risultati dei calcoli in funzione della data di prima negoziazione degli strumenti, utilizzo di dati storici o di periodi di riferimento differenziati e validità delle informazioni pubblicate per 15 mesi dalla data di applicazione del MiFIR. Impone inoltre aggiornamenti se necessario per mantenere l’adeguatezza dei parametri.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 20 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE e si applichi dal 3 gennaio 2018. L’articolo 19 si applica dalla data di entrata in vigore. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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