Regolamento (UE) 2017/585
Regolamento delegato (UE) 2017/585 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per gli standard e il formato dei dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari e le misure tecniche in relazione alle disposizioni che devono adottare l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e le autorità competenti (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento detta le norme tecniche di regolamentazione sui dati di riferimento degli strumenti finanziari previsti dal regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR). Stabilisce contenuto informativo, standard ISO, formato XML, tempistiche di trasmissione giornaliera, controlli di completezza e qualità, nonché procedure di consolidamento e pubblicazione da parte dell’ESMA. L’obiettivo è garantire coerenza tra dati di riferimento e segnalazioni delle operazioni, migliorando la sorveglianza del mercato e l’integrità dei mercati finanziari.
Standard tecnici, formato e tempistiche per la comunicazione, lo scambio e la pubblicazione dei dati di riferimento degli strumenti finanziari ai fini di MiFIR.
Ambito di applicazione
Si applica alle sedi di negoziazione e agli internalizzatori sistematici, nonché alle autorità competenti nazionali e all’ESMA, in relazione agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o tramite un internalizzatore sistematico. Copre la raccolta, trasmissione, verifica, consolidamento e pubblicazione dei dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari, con esclusione implicita di strumenti non rientranti nel perimetro dell’articolo 27 del regolamento (UE) n. 600/2014. Si applica dal medesimo momento di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con rilevanza anche ai fini SEE.
Regolamento delegato (UE) 2017/585 della Commissione sui dati di riferimento degli strumenti finanziari
Il regolamento integra il regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) con norme tecniche di regolamentazione in materia di standard, formato, tempistiche e controlli dei dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari. La finalità, richiamata nei considerando, è consentire una sorveglianza di mercato efficace, assicurare la qualità e la coerenza dei dati e facilitare lo scambio tra autorità competenti ed ESMA.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le disposizioni riguardano le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici che devono raccogliere e trasmettere i dati di riferimento degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati sui loro sistemi. Sul lato pubblico, sono coinvolte le autorità competenti nazionali e l’ESMA, chiamate a ricevere, controllare, consolidare, scambiare e pubblicare i dati.
L’oggetto della disciplina è il set di informazioni dettagliate da comunicare per ciascuno strumento finanziario, secondo la tabella 3 dell’allegato, con standard di identificazione basati su codici e formati armonizzati, tra cui ISIN, LEI, MIC, FISN e specifiche codifiche ISO per date, valute e altri campi tecnici.
Finalità della disciplina
I considerando chiariscono che la segnalazione uniforme dei dati di riferimento consente alle autorità di ricevere informazioni complete, esatte e tempestive, riducendo il rischio di lacune e incoerenze. La coerenza tra dati di riferimento e segnalazioni delle operazioni ex articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 è un elemento centrale: i dati del medesimo giorno devono poter essere usati per validare e incrociare le transaction reports riferite allo stesso giorno.
Contenuto dei dati di riferimento e standard tecnici
L’articolo 1 impone la trasmissione di tutte le informazioni previste dalla tabella 3 dell’allegato, in formato elettronico leggibile da dispositivo elettronico e in XML uniforme secondo ISO 20022. L’allegato definisce anche le regole di formato per i singoli campi (date, codici paese, codici valuta, numeri decimali, LEI, ISIN, MIC, FISN, ecc.), in modo da assicurare interoperabilità e confrontabilità.
Tempistiche di invio e gestione delle variazioni intraday
L’articolo 2 disciplina il calendario di trasmissione giornaliera. Gli strumenti ammessi alla negoziazione o negoziati entro le ore 18:00 CET devono essere segnalati entro le ore 21:00 CET dello stesso giorno di apertura. Se invece l’ammissione o la prima negoziazione avviene dopo le ore 18:00 CET, l’invio slitta alle ore 21:00 CET del giorno di apertura successivo.
Identificazione degli strumenti e delle persone giuridiche
L’articolo 3 prevede che, prima di iniziare la negoziazione di uno strumento, la sede di negoziazione o l’internalizzatore sistematico si procuri il relativo codice ISIN secondo ISO 6166. Inoltre, i codici identificativi dei soggetti giuridici devono rispettare ISO 17442:2012 e riferirsi all’emittente; essi devono essere presenti nella base dati internazionale dei LEI gestita dalla relativa unità operativa centrale.
Controlli, notifiche e qualità dei dati
L’articolo 4 attribuisce alle autorità competenti un obbligo di monitoraggio della completezza e della conformità formale dei dati ricevuti. Dopo il ricevimento dei dati giornalieri, esse devono notificare a sedi di negoziazione e internalizzatori eventuali lacune o mancata trasmissione entro i termini. Un analogo presidio è posto in capo all’ESMA rispetto ai dati ricevuti dalle autorità competenti.
L’articolo 5 richiede alle autorità competenti valutazioni di qualità almeno trimestrali sul contenuto e sull’esattezza dei dati di riferimento. L’articolo 6 impone ai soggetti segnalanti di adottare procedure idonee a individuare omissioni o inesattezze e a comunicarle senza ritardo all’autorità competente, trasmettendo i dati corretti prontamente.
Scambio tra autorità, consolidamento ed esposizione pubblica
L’articolo 7 istituisce un flusso giornaliero: le autorità competenti inviano i dati all’ESMA entro le 23:59 CET mediante canale elettronico sicuro; l’ESMA li consolida il giorno successivo e li rimette a disposizione delle autorità competenti entro le 08:00 CET del giorno seguente. I dati consolidati sono poi utilizzati per convalidare e scambiare le segnalazioni delle operazioni ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014. Inoltre, l’ESMA pubblica i dati in formato elettronico scaricabile e leggibile da dispositivo elettronico.
Allegato: struttura dei dati e classificazioni rilevanti
L’allegato contiene la legenda dei formati tecnici e la tabella 3 con i campi da segnalare. Tra gli elementi principali figurano: codice identificativo dello strumento, nome completo, classificazione CFI, indicatore per derivati su merci o quote di emissione, LEI dell’emittente o del gestore, MIC della sede, FISN, dati di ammissione e cessazione, informazioni sul nozionale, sui titoli di debito, sugli strumenti derivati, sui derivati su merci/quote di emissione, sui derivati su tassi di interesse e sui derivati su cambi.
Per i derivati su merci e quote di emissione, l’allegato prevede un’articolata classificazione per categoria, sottocategoria e ulteriore sottocategoria di prodotto, con numerose voci standardizzate (ad esempio agricoli, energia, ambientali, trasporto, concimi, metalli, carta, plastica, inflazione, statistiche economiche ufficiali e altre). Sono inoltre disciplinati il tipo di operazione, il tipo di prezzo finale, il tasso di riferimento, le durate contrattuali, le valute nozionali e, per le opzioni, il tipo, il prezzo di esercizio, la valuta, lo stile di esercizio e il tipo di consegna.
Decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma la sua applicazione è allineata alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 richiamata dall’articolo 55, secondo comma. Questa scelta assicura coerenza sistematica tra le regole sui dati di riferimento e l’impianto generale di MiFIR.
Disposizioni principali
Contenuto e formato dei dati di riferimento
Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici devono trasmettere alle autorità competenti tutte le informazioni dettagliate previste dalla tabella 3 dell’allegato per lo strumento finanziario interessato. I dati devono essere presentati secondo gli standard e i formati dell’allegato, in forma elettronica e leggibile da dispositivo elettronico, mediante un modello XML uniforme basato sulla metodologia ISO 20022 (articolo 1).
Tempistiche di trasmissione alle autorità competenti
I dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati fino alle ore 18:00 CET devono essere trasmessi entro le ore 21:00 CET dello stesso giorno di apertura. Se l’ammissione o la prima negoziazione avviene dopo le ore 18:00 CET, la trasmissione deve avvenire entro le ore 21:00 CET del giorno di apertura successivo (articolo 2).
Identificazione uniforme degli strumenti e dei soggetti giuridici
Prima di avviare la negoziazione, la sede di negoziazione o l’internalizzatore sistematico deve procurarsi il codice ISIN dello strumento finanziario secondo ISO 6166. I codici identificativi delle persone giuridiche devono essere conformi alla norma ISO 17442:2012, riferirsi all’emittente pertinente ed essere presenti nella base dati LEI internazionale (articolo 3).
Controlli di ricevimento e notifiche di lacune
Le autorità competenti devono monitorare la completezza e la conformità formale dei dati ricevuti e notificare a sedi di negoziazione e internalizzatori sistematici eventuali lacune o ritardi. Analogamente, l’ESMA monitora i dati ricevuti dalle autorità competenti e comunica a queste ultime eventuali carenze o mancata trasmissione entro i termini previsti (articolo 4).
Valutazioni periodiche di qualità
Le autorità competenti effettuano valutazioni di qualità almeno trimestrali sul contenuto e sull’esattezza dei dati di riferimento ricevuti ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 (articolo 5).
Obblighi di completezza e correzione dei dati
Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici devono trasmettere dati completi ed esatti e adottare metodi e disposizioni per individuare dati precedentemente lacunosi o inesatti. In caso di errore o omissione, devono informare prontamente l’autorità competente e inviare senza indebito ritardo i dati corretti (articolo 6).
Scambio tra autorità, consolidamento e pubblicazione
Ogni giorno entro le ore 23:59 CET le autorità competenti trasmettono all’ESMA i dati completi ed esatti tramite canale elettronico sicuro. L’ESMA consolida i dati il giorno successivo e li rende disponibili alle autorità competenti entro le ore 08:00 CET del giorno successivo al ricevimento; le autorità li usano per convalidare e scambiare le segnalazioni delle operazioni ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014. L’ESMA pubblica inoltre i dati in formato elettronico, scaricabile e leggibile da dispositivo elettronico (articolo 7).
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dalla data di cui all’articolo 55, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (articolo 8).
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